Legge regionale 26 maggio 2004, n. 8
Date di vigenza
| 24/06/2004 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 24/06/2004 |
| 30/04/2015 | abrogazione | mostra documento vigente dal 30/04/2015 |
Documento vigente dal 24/06/2004
| MESE | GIORNO | SORGE | TRAMONTA |
| Gennaio |
1-14
15-31 |
7,40
7,38 |
16,47
17,01 |
| Febbraio |
1-14
15-28 |
7,25
7,09 |
17,22
17,40 |
| Marzo |
1-14
15-31 |
6,48
6,25 |
17,58
18,14 |
| Aprile |
1-14
15-30 |
5,56
5,33 |
18,33
18,48 |
| Maggio |
1-14
15-31 |
5,09
4,52 |
19,06
19,21 |
| Giugno |
1-14
15-30 |
4,39
4,36 |
19,36
19,45 |
| Luglio |
1-14
15-31 |
4,39
4,48 |
19,47
19,42 |
| Agosto |
1-14
15-31 |
5,04
5,18 |
19,28
19,10 |
| Settembre |
1-14
15-30 |
5,36
5,50 |
18,44
18,20 |
| Ottobre |
1-14
15-31 |
6,07
6,23 |
17,52
17,29 |
| Novembre |
1-14
15-30 |
6,43
7,00 |
17,04
16,49 |
| Dicembre |
1-14
15-31 |
7,19
7,32 |
16,39
16,38 |
4.
I commi 8 e 9 dell'
articolo 12 della L.R. n. 6/1994
sono sostituiti dai seguenti:
"
8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta
".
Integrazioni all' articolo 13 .
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 6/1994
, è aggiunto il seguente:
"
2-bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi
".
Modificazioni ed integrazioni all' articolo 15 .
1.
Dopo la
lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994
, è aggiunta la seguente:
"
f-bis). La costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le Associazioni tartufai
".
2.
Il
comma 5 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994
, è sostituito dal seguente:
"
5. L'azienda costituita ai sensi dell'
articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge
".
Modificazioni all'articolo 19.
1.
L'
articolo 19 della L.R. n. 6/1994
è sostituito dal seguente:
"
Art. 19
Zone geografiche.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.
2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua
".
Modificazioni all'articolo 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994 :
a) le parole: " da lire 300.000 a lire 3.000.000 ", sono sostituite dalle parole: " da euro 155,00 a euro 1.549,00 ";
b) le parole: " da lire 100.000 a lire 1.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 52,00 a euro 516,00 ";
c) le parole: " da lire 10.000 a lire 100.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 5,00 a euro 52,00 ";
d) le parole: " da lire 10.000 a lire 100.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 5,00 a euro 52,00 ";
e) le parole: " da lire 10.000 a lire 100.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 5,00 a euro 52,00 ";
f) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
g) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
h) le parole: " da lire 10.000 a lire 100.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 5,00 a euro 52,00 ";
i) le parole: " da lire 300.000 a lire 3.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 155,00 a euro 1.549,00 ";
l) le parole: " da lire 100.000 a lire 1.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 52,00 a euro 516,00 ";
m) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
n) le parole: " da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 516,00 a euro 5.165,00 ";
o) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
p) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
q) le parole: " da lire 10.000 a lire 100.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 5,00 a euro 52,00 ";
r) le parole: " da lire 500.000 a lire 5.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 258,00 a euro 2.582,00 ";
s) le parole: " da lire 300.000 a lire 3.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 155,00 a euro 1.549,00 ";
t) le parole: " da lire 300.000 a lire 3.000.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 155,00 a euro 1.549,00 ";
u) le parole: " da lire 20.000 a lire 200.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 10,00 a euro 103,00 ";
v) le parole: " da lire 50.000 a lire 500.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 25,00 a euro 258,00 ";
z) le parole: " da lire 5.000 a lire 50.000 " sono sostituite dalle parole: " da euro 3,00 a euro 26,00 ". (3)
2.
Il
comma 6 dell'articolo 20 della L.R. n. 6/1994
è sostituito dal seguente:
"
6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione
".
Modificazioni all'articolo 22.
1.
Il
comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 6/1994
è sostituito dal seguente:
"
4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai
".
1.
Dopo l'
articolo 22 della L.R. n. 6/1994
è aggiunto il seguente:
"
Art. 22-bis. Norme regolamentari. 1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare
".
Norma finanziaria.
1. Al finanziamento della minore entrata quantificata in ottantamila euro con imputazione all'UPB 1.01.001 (Cap. 100) parte entrata per l'anno 2004 e successivi, derivante dall'applicazione dell' art. 22, comma 4, della L.R. n. 6/1994 , così come sostituito dall' art. 15 della presente legge si provvede con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , con imputazione alla UPB 07.1.013 (Cap. 4190/6260) del bilancio parte spesa.
2. La Giunta regionale è autorizzata a norma della vigente legge regionale di contabilità ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio regionale.
Norma finale.
1. La Commissione di cui all' articolo 6 della L.R. n. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l'inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità montana.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimetrate.
Perugia, 26 maggio 2004
Lorenzetti
[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera ll legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
(2) -La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
(3) -Le lettere da l) a z) sono state corrette con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 2004, n. 39. In origine erano indicate come lettere da j) a u)