Legge regionale 5 luglio 2004, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 5 Luglio 2004

Date di vigenza

22/07/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/07/2004
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 22/07/2004

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2004 , n. 10
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)."
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modificazione dell' art. 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 1
 
(Oggetto e finalità)
 
1. La presente legge dispone interventi finalizzati al risarcimento di danni diretti ed indiretti conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito dei piani vaccinali o da blocchi sanitari previsti dalle competenti autorità statali e regionali, nonché aiuti per le spese di raccolta e smaltimento degli animali, qualunque sia la causa di morte.
"

ARTICOLO 2

Modificazione ed integrazione dell' art. 2

1. Dopo la lettera b), del comma l, dell' articolo 2 della l.r. 20/2003 sono aggiunte le seguenti lettere:
 
" b-bis) per lo smaltimento delle carcasse;
 
b-ter) per la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
 
b-quater) per il deprezzamento post sblocco;
 
b-quinquies) per la riduzione della natalità;
 
b-sexties) per la riduzione della produzione lattea
" .

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 è abrogato.

ARTICOLO 3

Modificazione dell' art. 3

1. L' articolo 3 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Beneficiari)
 
1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.
 
2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio
".

ARTICOLO 4

Modificazione dell' art. 4

1. L' articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 4
 
(Misura degli aiuti)
 
1. Il risarcimento di cui all'articolo 2 è concesso nei casi di:
 
a) morte dei capi, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA, in caso di morte entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale - ASL o di morte per infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 ;
 
b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;
 
c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad euro 200,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed euro 70,00 a capo per le specie suina ed ovicaprina;
 
d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;
 
e) riduzione produzione lattea, conseguente alla vaccinazione, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.
 
2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:
 
a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;
 
b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento
".

ARTICOLO 5

Modificazione dell' art. 5

1. L' articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 5
 
(Modalità di erogazione degli indennizzi)
 
1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 4, comma l, lett. c)
".

ARTICOLO 6

Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 20/2003 , così come modificata ed integrata dalla presente legge, si applicano a partire dalla campagna vaccinale relativa all'anno 2004.

ARTICOLO 7

Efficacia

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2004

Lorenzetti

[1]