ARTICOLO 1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.
ARTICOLO 2
Tipologia degli interventi.
1.
Gli interventi di cui all'
articolo 1
consistono in:
a)
erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;
b)
assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in Paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;
c)
interventi sanitari nei Paesi d'origine ai sensi dell'
articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
d)
invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei Paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.
2.
La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al
comma 1, lettera d)
.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata " Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata " Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".
3.
Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.