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Legge regionale 27 ottobre 2004, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 27 Ottobre 2004

Date di vigenza

25/11/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/11/2004
28/09/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/09/2013

Documento vigente dal 25/11/2004

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Ottobre 2004 , n. 19
Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 10/11/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Funzioni tecnico-consultive.

1. Le funzioni tecnico-consultive tutt'ora esercitate dal Consiglio tecnico regionale per la sanità sono affidate alle strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

Art. 3

Norma transitoria.

1. La Direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all' articolo 2 , fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 2004

Lorenzetti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)