Art. 1
Modifica dell'
articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23
.
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23
è sostituito dal seguente:
"
1. Al fine di realizzare un'efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o l'Osservatorio faunistico regionale o l'Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema e la salute pubblica.
".
[5]
Art. 5
Modifiche dell'
art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
.
1.
Il
comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare agli interventi seguenti:
a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle Province;
b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;
c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
sono aggiunti i seguenti:
"
1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
".