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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 28


LEGGE REGIONALE n.28 del 20 Dicembre 2004

Date di vigenza

13/01/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/01/2005
30/04/2015 abrogazioni mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 13/01/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Dicembre 2004 , n. 28
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 29/12/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

Art. 2

Accordi di programma.

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , nel quale vengono individuate le priorità previste all' articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

Art. 3

Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;

e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 dicembre 2004

Lorenzetti

[1]