ARTICOLO 1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.
ARTICOLO 2
Tipologia degli interventi.
1.
Gli interventi di cui all'
articolo 1
consistono in:
a)
erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;
b)
assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in Paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;
c)
interventi sanitari nei Paesi d'origine ai sensi dell'
articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
d)
invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei Paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.
1-bis.
Gli interventi di cui al comma l, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
[4]
2.
La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al
comma 1, lettera d)
.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata " Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata " Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".
3.
Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.