link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 6 agosto 2004, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 6 Agosto 2004

Date di vigenza

02/09/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/09/2004
15/01/2005 modifica mostra documento vigente dal 15/01/2005
30/04/2015 abrogazioni mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 15/01/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2004 , n. 18
Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 18/08/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità.

1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

ARTICOLO 2

Tipologia degli interventi.

1. Gli interventi di cui all' articolo 1 consistono in:

a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;

b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in Paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;

c) interventi sanitari nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;

d) invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei Paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

1-bis. Gli interventi di cui al comma l, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo. [4]

2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al comma 1, lettera d) .

ARTICOLO 3

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata " Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata " Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 6 agosto 2004

Il Vicepresidente Liviantoni

[1]