Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
23 Dicembre 2004
, n.
32
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
57 del
31/12/2004
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Integrazione all'articolo 2.
1.
Dopo il
comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18
è aggiunto il seguente comma:
"
1-bis. Gli interventi di cui al comma l, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 dicembre 2004
Il Vicepresidente Liviantoni
[1]