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Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 28 Dicembre 2004

Date di vigenza

15/01/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/01/2005
30/04/2015 abrogazioni mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 15/01/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 2004 , n. 35
Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del Sistema sanitario regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 31/12/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali.

1. Il territorio del comune di Gualdo Tadino passa dall'ambito territoriale della Azienda Unità sanitaria locale (Usl) n. 3 all'ambito territoriale dell'Azienda Usl n. 1.

2. La rideterminazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 opera dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Norme di prima applicazione.

1. I direttori generali della Azienda Usl n. 1 e della Azienda Usl n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all' articolo 1 :

a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo-contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003 e definiscono, inoltre, con le organizzazioni sindacali di categoria le modalità di assegnazione del personale all'Azienda Usl n. 1. Detto documento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell' art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatori e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell' articolo 1 ;

c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'Azienda Usl n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda Usl n. 3 e dell'Azienda Usl n. 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le quote di finanziamento del fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'Azienda Usl n. 3 all'Azienda Usl n. 1.

Art. 3

Modificazione dell'allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 .

1. L'allegato della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:
 
" Allegato:
 
Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
 
Unità sanitaria locale n. 1:
 
Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.
 
Unità sanitaria locale n. 2:
 
Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.
 
Unità sanitaria locale n. 3:
 
Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.
 
Unità sanitaria locale n. 4:
 
Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 dicembre 2004

Il Vicepresidente Liviantoni

[1]