Legge regionale 22 aprile 1997, n. 15


LEGGE REGIONALE n.,n. 15 del 22 aprile 1997

Documento vigente dal 24/02/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997 ,n. 15
Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 28/04/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Titolo primo ] [5]
Titolo secondo

Organizzazione degli uffici


[ Sezione prima: ] [6]

[ Sezione seconda: ] [7]

Sezione terza:

Strutture speciali di supporto agli organi

ARTICOLO 9

Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica (2)

1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell’articolo 3 , sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto   [ ... ] [9]  al Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l’espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell’ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale.

3. A ciascuno degli uffici di supporto   [ ... ] [10]  al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è preposto un responsabile anche a livello dirigenziale.

[ 4. ] [11]

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale degli uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella prevista per i responsabili di sezione. [12]

4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento economico accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21. [13]

5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1 , comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è stabilito in tre unità   [ ... ] [14]  per il Presidente del Consiglio, in due unità per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per i membri dell’ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del Collegio del revisori dei conti.

[ 6. ] [15]

6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Il relativo trattamento economico:

a) per il dirigente responsabile dell'Ufficio di supporto del Presidente del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai dirigenti del Consiglio regionale;

b) per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma.

[17]

7. L’assegnazione, il comando o l’incarico nelle predette strutture cessano di diritto con la cessazione dell’incarico dell’organo proponente.

8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta la durata dell’incarico   [ ... ] [18]  non possono essere titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali.

[8]
[ Titolo Terzo ] [19]
[ Titolo quarto ] [20]
[ Titolo quinto ] [22]
[ Titolo sesto ] [23]
[ Titolo settimo ] [24]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 aprile 1997

Bracalente

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 Numero 48 legge Regione Abruzzo 6 dicembre 2012, n. 22.

[5] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[6] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[7] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[8] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[9] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 marzo 2000, n. 26.

[10] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 23 marzo 2000, n. 26.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[13] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[14] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 23 marzo 2000, n. 26.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[16] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 23 marzo 2000, n. 26.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[18] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 Lettera e legge Regione Umbria 23 marzo 2000, n. 26.

[19] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2000, n. 21.

[20] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[21] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13.

[22] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[23] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[24] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 febbraio 2005, n. 2.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[27] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 ottobre 1997, n. 29.

Note della redazione

(1) - 

L'intera legge risulta abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 1° febbraio 2005, n. 2, ad eccezione dell'art. 9, che si applicava esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale. Tale articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 luglio 2010, n. 16, a decorrere dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione (15 luglio 2010).

(2) - 

Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2 della L.R. n. 21/2007, introdotto dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’articolo 9 della L.R. n. 15/1997 e l’articolo 5 della L.R. n. 33/1986. (Vedi art. 4, comma 3 L.R. 16/2010)