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Legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 16 Febbraio 2005

Date di vigenza

05/03/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/03/2005
10/11/2005 modifica mostra documento vigente dal 10/11/2005

Documento vigente dal 05/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Febbraio 2005 , n. 7
Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. n. 2 al n. 10 del 04/03/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata.

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in euro 5.822.311.940,93 in termini di competenza e in euro 5.741.736.358,79 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2005 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1 .

3. Ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2005 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (tabella A).

Art. 2

Stato di previsione della spesa.

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in euro 5.822.311.940,93 in termini di competenza e in euro 5.741.736.358,79 in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .

4. Ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2005 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (tabella B).

Art. 3

Quadro generale riassuntivo.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge.

Art. 4

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata.

1. L'avanzo finanziario di euro 1.272.989.821,47 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2004, è destinato agli interventi indicati nella tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1 , saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2005 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2005.

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2005 ammontano a euro 1.326.233.550,00 e sono destinate agli interventi indicati nella tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2005, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell' articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

Art. 7

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 42 comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell' articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

Art. 8

Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. In osservanza dell' articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

Art. 9

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2005 in euro 122.121.425,38 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

Art. 10

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2005, ai sensi dell' articolo 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 54.175.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 370.000,00 per l'anno 2005 e di euro 4.500.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2005 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2005 2007 allegato (appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l' articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 e con l' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2004, n. 23 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell' articolo 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 78.598.643,73 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 4.100.000,00 per l'anno 2005 e di euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2005 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2005 2007 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche e dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8 , la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2005 2007.

Art. 11

Estinzione anticipata di mutui onerosi.

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e o rinegoziare, e o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 , la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell' articolo 10 .

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2005 2007 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 12

Gestione attiva del portafoglio di debiti.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 , si applicano le disposizioni dell' articolo 10, comma 9 .

Art. 13

Cessione dei crediti.

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 , determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2005 2007.

Art. 14

Spese per la edizione di cataloghi scientifici.

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

Art. 15

Spese per lo sportello del consumatore.

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

Art. 16

Spese per la carta tecnica regionale.

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2005 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

Art. 17

Interventi per le finalità di cui al comma 33 dell'articolo 32 della legge n. 326 2003 - L.R. 3 novembre 2004, n. 21 .

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritti in corrispondenza della unità previsionale di base 03.2.005 " Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana" e 05.1.015 " Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" della parte spesa del bilancio 2005 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 3.01.004.

Art. 18

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.

1. Per l'anno 2005 sono autorizzate, a norma dell' articolo 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 19

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

1. In relazione al disposto dell' articolo 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2005 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 20

Approvazione del bilancio pluriennale 2005-2007.

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005 2007 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 21

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (appendice n. 2);

b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice n. 3);

c) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (appendice n. 4);

d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (appendice n. 5);

e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (appendice n. 6);

f) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive integrazioni (appendice n. 7);

g) Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice n. 8);

h) Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (appendice n. 9);

i) Centro studi giuridici e politici (CSGP) di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (appendice n. 10);

l) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive integrazioni (appendice n. 11);

m) Agenzia Umbria Lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice n. 12);

n) Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (appendice n. 13);

o) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (appendice n. 14).


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2005

Lorenzetti


ALLEGATI:
Allegati -

Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio della Regione e degli enti dipendenti da essa, con annessi prospetti ed elenchi. (1)

Note in allegati

(1) - 

La tabella E), H) e P) sono modificate dall'art. 6 della L.R. 2 novembre 2005, n. 25, comma 1, 2 e 3 e rimangono in vigore fino al 10/11/2005