Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 8 Febbraio 2005

Date di vigenza

10/03/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/2005
13/08/2009 modifica mostra documento vigente dal 13/08/2009
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 10/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Febbraio 2005 , n. 5
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 , stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 2

Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti.

1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall' articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493 1999 , sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall' articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (CE) 1493 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall' articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (CE) 1493 1999 , si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 4.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC DOCG;

b) 7.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;

c) 10.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;

d) 12.000,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC DOCG: Montefalco, Torgiano;

e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC DOCG.

4. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo di cui all' articolo 16 del Reg. (CE) 1493 1999 .

[5]
Art. 3

Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 , ridotta ad un terzo.

Art. 4

Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493 1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 .

Art. 5

Norma finanziaria.

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata " Proventi per trasgressioni" (cap.500).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 8 febbraio 2005

Lorenzetti

[1]