Art. 2
Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti.
1.
Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall'
articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493 1999
, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.
2.
Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'
articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (CE) 1493 1999
e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.
3.
Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'
articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (CE) 1493 1999
, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
4.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC DOCG;
b)
7.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;
c)
10.500,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;
d)
12.000,00 euro ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC DOCG: Montefalco, Torgiano;
e)
nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC DOCG.
4.
L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'
articolo 16 del Reg. (CE) 1493 1999
.
[5]
Art. 3
Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.
1.
Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.
2.
Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1
, ridotta ad un terzo.