Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31


LEGGE REGIONALE n., n. 31 del 21 ottobre 1997

Documento vigente dal 24/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997 , n. 31
Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53 , 18 aprile 1989, n. 26 , 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 52 del 29/10/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ TITOLO I ] [5]
[ TITOLO II ] [16]
TITOLO III

Norme di urbanistica commerciale

ARTICOLO 24

Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale

[ 1. ] [19]

1. L’approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all’ art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono subordinati alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 9 del decreto suddetto. [20]

[ 2. ] [21]

2. L’espressione del parere del Comune, nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’ art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d’uso degli edifici e dei regolamenti locali. [22]

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

4. Nelle ipotesi in cui l'attività commerciale è subordinata alla comunicazione al Sindaco, nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standards di cui alla presente legge.

ARTICOLO 25

Concessione ed autorizzazione edilizia

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standards di cui alla presente legge.

2. Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità delle aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito subordinatamente alla disponibilità degli spazi a parcheggio determinati dall'ampliamento stesso.

3. Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e parcheggi, al carico ed allo scarico delle merci, nonchè a verde.

[ ARTICOLO 26 ] [23]
ARTICOLO 27

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standards previsti ed accertati all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione   [ ... ] [27]  ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento, assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente tale termine il Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

2. Il Sindaco, entro trenta giorni, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 .

ARTICOLO 28

Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali

1. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi e ai regolamenti edilizi;

b) conformità al piano regionale e al piano comunale del commercio;

c) presenza degli standards di cui all' articolo 26 .

[ ARTICOLO 29 ] [28]
TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 30

Norma transitoria del P.R.G.

[ 1. ] [31]

2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T. C.P. , si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purchè non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti relative alla viabilità ;

b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;

c) varianti di adeguamento alla legislazion statale e regionale;

d) varianti volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio  e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000[32]  ;

e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.

4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.

5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U.R. e nell'Albo pretorio nonchè mediante idonea pubblicità , in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.

6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni od opposizioni.

7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonchè la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni.

9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T. C.P. e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali.

10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nonchè per assicurare il rispetto alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.

11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10 , con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere vincolante.

12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. Il parere di cui all' art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , nonchè quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica igienico- sanitaria è effettuata con le modalità di cui all' art. 8 .

14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonchè dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T. C.P. , sono espletate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 31

Norma transitoria del Piano attuativo

1. Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme procedurali e di approvazione previste da leggi statali e regionali vigenti alla data suddetta.

[ 2. ] [33]

ARTICOLO 32

Norma transitoria per gli insediamenti commerciali

1. Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali, già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1 , sono integrate entro 90 giorni dalla stessa data con la documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni e requisiti previsti dalle disposizioni del Titolo III . Il termine previsto per il rilascio del nulla osta decorre dalla data dell'adempimento.

[ ARTICOLO 33 ] [34]
TITOLO V

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

[ ARTICOLO 34 ] [37]
ARTICOLO 35

Istituzione del S.I.TER.

1. Ai fini di favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni attinenti al territorio, è istituito il Sistema informativo territoriale (S.I.TER., nell'ambito del Sistema informativo regionale (S.I.R.).

2. La Giunta regionale, per le finalità indicate comma 1 , realizza sistemi informativi geografici supporti tematici unificati ed emana apposite direttive e regolamenti, favorendo la redazione di norme tecniche unificate.

3. La Giunta regionale, di intesa con gli enti aventi competenze territoriali, coordina lo sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

4. Le funzioni del S.I.TER., di cui all' articolo 36 sono assegnate all'Area operativa assetto del territorio – Piano urbanistico territoriale.

5. Le strutture informative regionali, che dispongono di informazioni di interesse regionale, si coordinano con il S.I.TER.

ARTICOLO 36

Funzioni e compiti del S.I.TER.

1. Il S.I.TER., d'intesa con gli enti aventi competenze territoriali ed in attesa dell'attuazione di un sistema informativo regionale, con il quale si coordina, esercita le seguenti funzioni:

a) la promozione, con le Province e i Comuni della rete informativa delle autonomie locali per territorio;

b) la definizione degli standards e delle codifiche unificate necessarie per attuare un efficiente interscambio di dati tra le Amministrazioni, riguardanti i caratteri, le risorse, i piani ed i progetti che interessano le diverse aree e la regione nel suo complesso;

c) la promozione, con Province e Comuni, del collegamento informativo e telematico di tutte le Amministrazioni locali con gli enti territoriali operanti in Umbria, con gli organi dello Stato, con le strutture della ricerca, le Università , la Unione europea e le altre Regioni;

d) la diffusione dell'uso delle nuove tecniche applicate alle scienze territoriali nelle amministrazioni locali;

e) l'emanazione, di concerto con le Province e i Comuni, di metodi, norme e standards minimi per la fornitura di servizi territoriali all'utenza da parte delle Amministrazioni locali, stipulando anche le necessarie intese con le Amministrazioni statali interessate;

f) la diffusione delle conoscenze e dei dati territoriali già acquisiti dalle Amministrazioni locali;

g) la realizzazione e l'aggiornamento delle cartografie di base e l'esecuzione di riprese aerofotogrammetriche necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi scientifici, per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione e progettazione di interesse regionale;

h) la raccolta dei dati relativi alle trasformazioni urbanistiche del territorio ed alle sue caratteristiche geoambientali, anche ai fini del controllo dell'abusivismo edilizio.

2. Il S.I.TER. provvede alla definizione degli standards per la rappresentazione e la elaborazione dei dati dei piani urbanistici, a cui Province e Comuni hanno accesso gratuito.

ARTICOLO 37

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

1. L' articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3.
 
(Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).
 
1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonchè i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale
".

2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è cosi sostituita: " indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all' articolo 11 ".

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , dopo le parole " la Giunta regionale " sono aggiunte le parole " sentito il C.C.R.T. di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 ".

4. L' articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 11. (Attuazione del P.U.T.).
 
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.
 
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
 
3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.
 
4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.
 
5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 .
 
6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche
" .

5. L' articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 12.
 
(Piano territoriale di coordinamento).
 
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T. C.P. ) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.
 
2. Il P.T. C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati.
 
3. Il P.T. C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale
".

6. Ai commi 1 e 2 dell' articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola " compatibilmente " è sostituita con " in coerenza ";

b) al comma 1 1ettera a), tra la parola " indica " e la parola " assetto " sono inserite le seguenti parole: " le linee fondamentali dell' ";

c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: " stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali ";

d) al comma 2 lettera a), dopo la parola " acque " è aggiunto " e per le attività estrattive ";

e) al comma 2 , la lettera i) è sostituita dalla seguente: " articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T. ";

f) al comma 2 la lettera e) è abrogata.

7. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , dopo le parole " dà notizia " sono aggiunte le parole " alla Regione e "; le parole " anche mediante " sono sostituite dalla seguente parola " convocando "; le parole " di servizi " sono sostituite dalla parola " partecipative ".

8. Dopo l' articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è inserito il seguente articolo:
 
" Art. 15/bis.
 
(Conferenza partecipativa).
 
1. La Provincia al fine di adottare il P.T. C.P. convoca una Conferenza partecipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:
 
a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;
 
b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;
 
c) i soggetti titolari di pubblici servizi;
 
d) i soggetti portatori di interessi collettivi.
 
2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.
 
3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T. C.P. , ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.
 
4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa
".

9. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente: " 1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P.U.T., adotta il P.T. C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio ".

10. All' articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , concernente l'adozione e la approvazione del P.T. C.P. , sono abrogati i commi 7 e 8 e sostituiti con i seguenti:
 
" 7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 , convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.
 
8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.
 
9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni P.T. C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.
 
10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.
 
11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.
 
12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T. C.P. in conformità ad essa.
 
13. La formazione del P.T. C.P. è obbligatoria
".

11. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate da Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio ".

12. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge 10 aprile 1995, n. 28 , è abrogato.

13. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 , il numero " 12 " è sostituito con il numero " 6 ".

14. L' articolo 19 della legge regionale 10 apr 1995, n. 28 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 19.
 
(Attuazione del P.T. C.P. ).
 
1. Gli obiettivi individuati dal P.T. C.P. sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T. C.P. ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .
 
2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale
".

[ TITOLO VI ] [38]
TITOLO VIII

Norme finali e finanziarie

[ ARTICOLO 46 ] [52]
ARTICOLO 47

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale i seguenti capitoli:
 
- per le finalità di cui agli articoli 13, 33, 34 e 46, il cap. 5815 denominato: "Spese per studi, indagini e ricerche finalizzate a favorire la formazione del P.R.G., l'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio e la tutela del territorio agricolo, nonchè per promuovere intese fra i Comuni per la realizzazione di progetti e programmi di ambito sovracomunale";
 
- per le finalità di cui all' articolo 35 , il cap. 5816 denominato: "Spese per il funzionamento e la realizzazione del sistema informativo territoriale (S.I.TER.)".

2. Con leggi di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

ARTICOLO 48

Norma finale

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia predispone il documento preliminare del P.T. C.P. e lo invia alla Regione ed agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .

2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T. C.P. i Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme della presente legge.

[ 3. ] [53]

ARTICOLO 49

Organizzazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal la approvazione della presente legge, definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi regionali in conformità alle disposizioni della presente legge, individuando le strutture ed il personale da assegnare alle Province ed ai Comuni, secondo le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le Organizzazioni sindacali confederali.

[ ARTICOLO 50 ] [54]
ARTICOLO 51

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ;

b) l' articolo 33 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ;

c) l' articolo 20 delle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 ;

d) gli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 ;

e) l' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 , fatto salvo quanto previsto all' articolo 31, comma 2 ;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 ;

g) la legge regionale 26 agosto 1993, n. 9 ;

h) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 31 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 ;

i) la legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1 ;

l) la legge regionale 6 marzo 1985, n. 5 e l' articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 .

ARTICOLO 52

Testo unico coordinato

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 ottobre 1997

Bracalente

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[5] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[6] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 6 giugno 2002, n. 8.

[7] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[8] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[10] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[11] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[14] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[15] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[16] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[23] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[26] - Integrazione da: Articolo 41 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[27] - Abrogazione da: Articolo 41 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[28] - Abrogazione da: Articolo 70 Comma 1 Lettera k legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24.

[31] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[32] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[33] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[34] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[37] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[38] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[39] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[40] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[41] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[42] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34. - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[43] - Abrogazione da: Articolo 49 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34.

[46] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[47] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 7 Lettera a legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34. - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[48] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[49] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[50] - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[51] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 7 Lettera b legge Regione Umbria 30 agosto 2000, n. 34. - Abrogazione da: Articolo 57 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[52] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[53] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[54] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

Note della redazione

(1) - 

Il presente comma si interpreta nel senso che l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica. (Vedi art. 22, comma 1 L.R. 4 aprile 2014, n. 5) Vedi art. 67, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 “2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. n. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale”.