Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità, sanzioni e sanatoria
Capo II
Vigilanza e responsabilità
Art. 3
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al
comma 5
e secondo le modalità stabilite dallo
statuto
e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'
articolo 39 della legge regionale n. 1/2004
.
2.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'
art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
, o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766
, nonché aree o altri immobili di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del
D.Lgs. n. 42/2004
, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della
parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004
, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'
art. 14
.
3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al
comma 2
, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'
art. 8 della L. n. 241/1990
ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.
4.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al
comma 5
, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.
5.
I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della
legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.
6.
I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'intestatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla Provincia.
[9]
7.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'
articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001
, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al
comma 5
, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8.
Fermo restando quanto previsto all'
articolo 13
, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
[ ... ]
[11]
commi 3 e 4[12]
, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Art. 4
Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
1.
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'
articolo 3
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 3
.
Art. 5
Responsabilità.
1.
Il titolare del titolo abilitativo,
il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'
art. 20, comma 1, lettera b), della L.R. n. 1/2004
, fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'
art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001
. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
3.
Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire
conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'
articolo 18 della L.R. n. 1/2004
[15]
, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione
di cui all'
articolo 18
[17]
,
comma 1
, o all'
articolo 21, comma 1
o nella dichiarazione di cui all'
articolo 30, comma 1
, lettere b) e g) della stessa
L.R. n. 1/2004
il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizione di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
.
Capo III
Sanzioni
Art. 6
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
1.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'
articolo 32 della L.R. n. 1/2004
, con l'esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla
lettera d)[19]
del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'
art. 3, comma 3
, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3
. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.
3.
Se
il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4.
L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al
comma 3
, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.
6.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del Comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.
8.
In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area.
9.
Il Comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.
10.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal
comma 9 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001
.
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'
articolo 20, comma 1
,
lettera a)[23]
, della
L.R. n. 1/2004
.
12.
I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.
13.
In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'
articolo 3, comma 8
.
Art. 7
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità.
1.
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'
articolo 13, comma 1
,
lettera d)[25]
, della
L.R. n. 1/2004
eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'
art. 3, comma 3
. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'
articolo 25 della L.R. n. 1/2004
. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.500,00 euro.
3.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004
, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva comunicazione di cui all'
articolo 3, comma 2
, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.
4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o nelle aree e negli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma 2
, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'
articolo 4 della L.R. n. 1/2004
.
5.
I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.
6.
In caso di inerzia del Comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'
articolo 3, comma 8
.
7.
Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
L.R. n. 1/2004
, se dovuto.
Art. 8
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla
lettera d)[27]
, del
comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 1/2004
, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'
art. 3, comma 3
. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'
articolo 25 della L.R. n. 1/2004
. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'
articolo 20, comma 1
,
lettera a)[29]
, della
L.R. n. 1/2004
.
4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, o nelle aree e negli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma 2
, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'
art. 4, della L.R. n. 1/2004
.
[31]
5.
I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.
6.
In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'
articolo 3, comma 8
.
Art. 9
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività[34]
.
1.
Gli interventi edilizi di cui all'
articolo 20 della L.R. n. 1/2004
, con esclusione di quelli indicati alla
lettera a)[36]
del
comma 1
, realizzati in assenza della
denuncia[38]
di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'
art. 3, comma 3
. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'
articolo 25 della L.R. n. 1/2004
. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.
3.
Quando le opere realizzate in assenza di
denuncia[40]
di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.
4.
Quando le opere realizzate in assenza di
denuncia[42]
di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell'abuso.
5.
Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al
comma 3
.
6.
Qualora gli interventi di cui al
comma 4
siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma 4
, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'
art. 4, della L.R. n. 1/2004
.
7.
Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
L.R. n. 1/2004
, se dovuto.
8.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.
9.
Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di
denuncia[44]
di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici si applicano le disposizioni dell'
articolo 35 del D.P.R. n. 380/2001
.
10.
I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria.
11.
In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'
articolo 3, comma 8
.
Art. 10
Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo.
1.
I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'
articolo 33 della L.R. n. 1/2004
sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a)
nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;
b)
nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:
1)
euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;
2)
euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;
3)
euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.
2.
Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al
comma 1, lettera a)
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento
del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
L.R. n. 1/2004
[47]
, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.
3.
Nei casi previsti alla
lettera b) del comma 1
, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.
4.
La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.
5.
Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1, della
L.R. n. 1/2004
, a fini del contributo di costruzione previsto al
comma 2
del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia
.
Art. 11
Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Provincia.
1.
Entro[50]
dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.
2.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1
ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'
art. 8 della L. n. 241/1990
.
3.
In pendenza delle procedure di annullamento, la Provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal
codice di procedura civile
, ai soggetti di cui al
comma 2
e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al
comma 1
.
4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al
comma 7
. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'
articolo 13
.
5.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'
articolo 18
e all'
articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004
, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale medesima.
[52]
7.
Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.
Art. 12
Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato.
1.
In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'
articolo 25 della L.R. n. 1/2004
. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.
2.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'
articolo 17
.
Art. 13
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia.
1.
In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato dalla Provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.
3.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4.
Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
5.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'
articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004
, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della predetta legge regionale.
[54]
Art. 14
Demolizione di opere abusive.
1.
La demolizione a cura del Comune, o della Provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell'Ente.
2.
I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal Comune o dalla Provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3.
Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il Comune e la Provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al
D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184
, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.
4.
È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 15
Competenze della Regione, della Provincia e del Comune.
1.
Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'
articolo 3
, il Comune dà tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l'esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.
2.
Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei medesimi.
3.
La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso.
4.
La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall'Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui
[ ... ]
[56]
ai commi 1 e 2[57]
dell'
art. 45 della L.R. n. 1/2004
sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 16
Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica.
1.
Le violazioni delle norme in applicazione dell'
articolo 40, comma 3, della L.R. n. 1/2004
sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 applicata dalla Provincia in rapporto all'entità della violazione.
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