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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 23 Febbraio 2005

Date di vigenza

31/03/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/03/2005
07/06/2007 modifica mostra documento vigente dal 07/06/2007
16/11/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 16/11/2012

Documento vigente dal 31/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2005 , n. 17
Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 12 del 16/03/2005
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 12 del 16/03/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario;

b) attuare gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

Art. 2

Obiettivi.

1. La Regione, con la presente legge, intende conseguire i seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione della spesa sanitaria, tenendo conto degli interessi diretti della collettività e ispirando la gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e redditività, finalizzata al miglioramento dei livelli di assistenza e di servizi resi al cittadino;

b) omogenea applicazione degli indirizzi regionali in materia di politica sanitaria;

c) efficiente ed efficace partecipazione  degli enti associati[6]     al processo di ottimizzazione dell'impiego delle risorse attraverso la pianificazione di strategie e l'attivazione di procedure comuni.

Art. 3

Società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative.

1. La Regione promuove la costituzione di una società a partecipazione pubblica di tipo consortile tra le aziende sanitarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) gestione delle risorse umane:

1) trattamento economico;

2) gestione previdenziale;

3) procedure per il reclutamento del personale;

4) formazione del personale;

b) affari legali;

c) acquisizione beni e servizi;

d) ottimizzazione logistica;

e) gestione del patrimonio;

f) gestione delle tecnologie;

g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche;

h) assistenza tecnico-gestionale alle aziende sanitarie per le funzioni ottimizzabili;

i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico-finanziaria, al fine di favorire e promuovere l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione.

2. L'ingresso di nuovi soci nella società può essere consentito, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti e dallo statuto , ad altri enti pubblici o organismi di interesse pubblico, purché le loro finalità siano coerenti e compatibili con gli obiettivi della presente legge.

[8]
Art. 4

Funzioni di indirizzo della Regione.

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delinea gli indirizzi strategici cui dovranno fare riferimento le aziende sanitarie quali soci della società costituita ai sensi dell' articolo 3 , con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione in forma associata da parte delle aziende sanitarie delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 .

[10]
Art. 5

Organi della società.

1. Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'amministratore unico;

c) il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 esercitano le funzioni e i poteri attribuiti a ciascuno dalle norme vigenti e dallo statuto .

[12]
Art. 6

Assemblea dei soci.

1. Le aziende sanitarie partecipano all'assemblea della società con i propri direttori generali.

[14]
Art. 7

Amministratore unico.

1. L'assemblea dei soci nomina, su designazione della Giunta regionale, l'amministratore unico che nella fase transitoria viene individuato tra i direttori generali in carica in una delle aziende sanitarie regionali.

2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, la nomina ad amministratore unico determina il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

[15]
Art. 8

Quote di partecipazione.

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo sociale tra i soci, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.

2. Ciascun componente dell'assemblea rappresenta l'ente associato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo sociale fissata nello statuto .

[24]
Art. 9

Personale della società.

1. L'amministratore unico di cui all' articolo 7 , individua, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti associati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico della società.

2. Al personale della società si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

3. La società, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture dei soci, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.

4. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite alla società sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è assegnato ad altri servizi aziendali.

[25]
Art. 10

Statuto .

1. Lo statuto disciplina in particolare:

a) il funzionamento degli organi societari e l'organizzazione della società;

b) le modalità di adesione alla società;

c) i requisiti richiesti per la nomina dell'amministratore unico;

d) la facoltà della società, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei soci, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei soci stessi.

[26]
Art. 11

Norma transitoria.

1. La Giunta regionale, trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società, procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al Consiglio regionale.

[27]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 febbraio 2005

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 61 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[14] - Abrogazione da: Articolo 8 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[17] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[18] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[19] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[20] - Integrazione da: Sezione 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[21] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[22] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[23] - Integrazione da: Articolo 7 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[24] - Abrogazione da: Articolo 8 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[25] - Abrogazione da: Articolo 8 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[26] - Abrogazione da: Articolo 8 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

[27] - Abrogazione da: Articolo 8 legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 16.

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge produce effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 18/2012 (vedi art. 63, comma 5 della L.R. 18/2012)

(2) - 

Gli organi dell'Agenzia Umbria Sanità in carica al 31 dicembre 2012 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del bilancio di esercizio anno 2012 e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dall'adozione del bilancio il Direttore e il Comitato di direzione decadono. (Vedi art. 59, comma 2, L.R. 18/2012)

(3) - 

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbra Sanità continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui al comma 7. (Vedi art. 59, comma 5, L.R. 18/2012)

 -