Art. 10
Pescaturismo e ittiturismo.
1.
Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa:
a)
il pescaturismo: consistente nell'attività di pesca effettuata da persone con le modalità previste dalle norme regionali in materia di pesca sportiva, anche non in possesso di licenza, o anche con i sistemi, imbarcazioni ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e comunque con l'assistenza dello stesso;
b)
l'ittiturismo: consistente nelle attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità del pescatore professionale.
Art. 11
Tipologia degli interventi per la pesca professionale.
1.
Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all'
articolo 12
con riferimento alle seguenti attività:
a)
acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;
b)
interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;
c)
realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;
d)
incentivazione della pesca-turismo e dell'ittiturismo;
e)
raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri ivi compreso l'acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;
f)
servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco;
g)
interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione dei prodotti della pesca professionale, anche attraverso il ricorso a certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo, sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;
h)
interventi di diffusione di metodi di pesca selettiva, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;
i)
interventi di contenimento di specie infestanti alloctone, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;
l)
realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, finalizzati ai programmi di cui alla
lettera m)
;
m)
programmi di produzione e o di acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;
n)
studio e monitoraggio degli stock ittici e del pescato;
o)
interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico, riconosciuti dalla provincia;
p)
interventi per gravi danni a seguito di epidemie, di calamità naturali o di avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale, riconosciuti dalla provincia;
q)
compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;
r)
servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;
s)
interventi di garanzia diretta e o controgaranzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla
legge 17 febbraio 1982, n. 41
;
t)
premio unico per l'attività di pesca professionale.
2.
La percentuale del contributo, ad esclusione delle lettere o), p), q) ed s), del
comma 1
, è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili.
3.
La percentuale del contributo previsto dal
comma 2
può essere elevata sino a un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al
comma 1
, lettere f), g), h), i), n) ed r).
4.
Gli aiuti di cui al
comma 1, lettera s)
sono concessi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia di concessione di garanzie.
Art. 12
Beneficiari.
1.
Possono beneficiare di aiuti di cui all'
articolo 11, comma 1
:
a)
imprenditori ittici, singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), o), p), q) ed s);
b)
cooperative di imprenditori ittici limitatamente alle attività indicate alle lettere c), d), e), f), g), h), i), s);
c)
province limitatamente alle attività indicate alle lettere g), l), m) n);
d)
istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate alla lettera n);
e)
associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente alla lettera r);
f)
imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate alla lettera t).