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Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 28 Febbraio 2005

Date di vigenza

31/03/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/03/2005
30/04/2015 abrogazioni mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 31/03/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Febbraio 2005 , n. 18
Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 16/03/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.

Art. 2

Compiti della Regione.

1. Per le finalità di cui all'articolo l la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all' articolo 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.

Art. 3

Azioni di formazione.

1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:

a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei Centri di salute mentale;

b) operatori dell'Ispettorato del lavoro;

c) operatori degli Istituti di previdenza;

d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all' articolo 6 della presente legge;

f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.

Art. 4

Azioni di informazione e ricerca.

1. La Regione promuove:

a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all' articolo 7 e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);

b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;

c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 5

Azioni di assistenza medico-legale e psicologica.

1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Sportelli anti-mobbing.

1. La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:

a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;

b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente;

c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.

Art. 7

Osservatorio regionale sul mobbing.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'Assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;

b) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ;

c) il dirigente regionale del Servizio di prevenzione, o suo delegato;

d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione tripartita;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita;

g) la consigliera regionale di parità;

h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;

i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.

4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;

b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;

c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;

d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;

e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 8

Attività di controllo.

1. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.

2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.

3. Il collegio è composto da:

a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo o uno psichiatra.

Art. 9

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata " Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego" del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n.i.).

2. Per il finanziamento della gestione e dell'attività dell'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all' articolo 7 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata " Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego" del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n.i.).

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata " fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 febbraio 2005

Lorenzetti

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