Art. 1
Finalità.
1.
La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.
Art. 2
Compiti della Regione.
1.
Per le finalità di cui all'articolo l la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'
articolo 7
e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.
Art. 3
Azioni di formazione.
1.
La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
a)
operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei Centri di salute mentale;
b)
operatori dell'Ispettorato del lavoro;
c)
operatori degli Istituti di previdenza;
d)
operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
e)
operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'
articolo 6
della presente legge;
f)
responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
Art. 4
Azioni di informazione e ricerca.
1.
La Regione promuove:
a)
l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'
articolo 7
e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);
b)
la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
c)
l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.
Art. 5
Azioni di assistenza medico-legale e psicologica.
1.
La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Sportelli anti-mobbing.
1.
La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
a)
fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b)
orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente;
c)
segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.
Art. 7
Osservatorio regionale sul mobbing.
1.
È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'Assessorato competente in materia di lavoro.
2.
L'Osservatorio è composto da:
a)
l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b)
un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'
articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
;
c)
il dirigente regionale del Servizio di prevenzione, o suo delegato;
d)
un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;
e)
un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione tripartita;
f)
un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita;
g)
la consigliera regionale di parità;
h)
un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;
i)
un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.
3.
L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.
4.
L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;
b)
svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
c)
realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
d)
promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
e)
promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.
Art. 8
Attività di controllo.
1.
Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
2.
Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.
3.
Il collegio è composto da:
a)
un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
b)
un medico specialista in medicina legale;
c)
uno psicologo o uno psichiatra.
Art. 9
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata " Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego" del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n.i.).
2.
Per il finanziamento della gestione e dell'attività dell'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'
articolo 7
è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata " Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego" del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n.i.).
3.
Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata " fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.
4.
Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
5.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.