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Legge regionale 8 luglio 2005, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 8 Luglio 2005

Date di vigenza

14/07/2005 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/07/2005
18/02/2010 modifica mostra documento vigente dal 18/02/2010
11/01/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 11/01/2013

Documento vigente dal 14/07/2005

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Luglio 2005 ,n. 22
Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione (1) .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 13/07/2005

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e funzioni del Collegio dei revisori dei conti.

1. In attesa della attuazione dell'articolo 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all' articolo 84, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

Art. 2

Composizione del Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale.

5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 3

Incompatibilità.

1. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.

Art. 4

Durata del Collegio dei revisori dei conti.

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 78, comma 2, dello Statuto.

[5]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 8 luglio 2005

Lorenzetti

[1]

Note della redazione

(1) - 

Il collegio dei revisori dei conti già costituito resta in carica fino alla data di entrata in esercizio delle funzioni del collegio nominato ai sensi della legge 19 dicembre 2012, n. 24. (V. art. 9, comma 4 L.R. 24/2012).