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Legge regionale 6 agosto 1997, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 6 agosto 1997

Date di vigenza

14/08/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/08/1997
13/01/2007 modifica mostra documento vigente dal 13/01/2007
24/04/2008 abrogazione mostra documento vigente dal 24/04/2008
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 13/01/2007

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997 ,n. 25
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 13/08/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [4]
[ ARTICOLO 2 ] [5]
[ ARTICOLO 3 ] [6]
ARTICOLO 4

Altezze e volumi

[ 1. ] [7]

[ 2. ] [8]

[ 3. ] [9]

[ 4. ] [10]

5. Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonchè ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate dai soli ospiti della struttura, sono considerate di uso privato. [11]


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 agosto 1997

Bracalente

[1]