Art. 1
Finalità.
1.
La Regione, nel rispetto dell'
articolo 13 dello Statuto regionale
, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.
2.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
Art. 2
Accesso a trattamenti terapeutici.
1.
L'accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
2.
Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della
legge 21 febbraio 2006, n. 49
, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3.
La certificazione di cui al
comma 1
è esentata dall'esplicitazione delle metodiche di accertamento.