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Legge regionale 25 novembre 1998, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 25 Novembre 1998

Date di vigenza

17/12/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/12/1998
21/08/2003 modifica mostra documento vigente dal 21/08/2003
24/05/2007 modifica mostra documento vigente dal 24/05/2007
22/02/2018 abrogazione mostra documento vigente dal 22/02/2018

Documento vigente dal 24/05/2007

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Novembre 1998 , n. 41
Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 3 al n. 72 del 02/12/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione, al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro e delle politiche formative, degli strumenti di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego che faciliti l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in attuazione del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:

a) favorire l'attuazione del diritto al lavoro;

b) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;

c) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 , sono perseguiti favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, ricercando la razionalizzazione delle forme e degli strumenti di intervento, nonché la semplificazione normativa ed amministrativa attraverso la realizzazione di:

a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;

c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

3. L'organizzazione del sistema regionale di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego, al fine di perseguire i migliori risultati in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita occupazionale, si ispira al principio della collaborazione istituzionale tra Regione, province, enti locali e al principio della concertazione.

ARTICOLO 2

Azioni e strumenti.

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell' articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 , per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , promuove:

a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli dallo studio al lavoro e nel lavoro;

c) interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile, in cui la presenza femminile è tradizionalmente meno consistente;

d) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

e) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;

f) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

g) accesso alla formazione;

h) aiuti all'occupazione, anche di ordine finanziario;

i) sistema informativo lavoro, ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 ;

l) osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;

m) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1 .

2. Alla Regione competono l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1 , nonché il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.

TITOLO II

Interventi della Regione ed attribuzioni delle funzioni

ARTICOLO 3

Programmi ed indirizzi di politiche del lavoro.

[ 1. ] [4]

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 , secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative. [5]

[ 2. ] [6]

2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell' articolo 6, comma 3 della l.r. 13/2000 , individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obbiettivi del Documento Annuale di Programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata. [7]

2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obbiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14 . [8]

3. La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997 e dalla presente legge   [ ... ] [9]  .

4. La Giunta regionale determina, altresì, gli standard qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi previsti dall' articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 .

5. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente in attuazione del piano triennale.

ARTICOLO 4

Attribuzione di funzioni e compiti alle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997 , nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 , assicurandone l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e formazione professionale.

[ 3. ] [10]

3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale. [11]

4. Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell' articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142 .

5. Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative, formative, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 , le convenzioni dovranno essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.

6. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle parti sociali, istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997 .

7. Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo quanto previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 , prevedendo la partecipazione del consigliere di parità.

ARTICOLO 5

Vigilanza e controllo, potere sostitutivo.

1. Alla Giunta regionale competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulle funzioni attribuite alle province.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite alle province a norma della presente legge o con riferimento all'attuazione di programmi comunitari, laddove sono previsti atti obbligatori con scadenze definite, in caso di inerzia o di omissione da parte delle province, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

TITOLO III

Organismi di indirizzo e modalità di concertazione

ARTICOLO 6

Commissione regionale tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;

b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 25 ;

e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia.

1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni. [12]

2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego.

3. La Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite.

4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all' articolo 3 ,   [ ... ] [13]    comma 3 [14]    [ ... ] [15]  . Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, la commissione, può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell'università, del volontariato, dell'associazionismo e di altre forze sociali. Nell'ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.

5. La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469 del 1997 .

6. La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all' articolo 13 .

7. La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti di cui al comma 1 , che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà delle designazioni.

8. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato dalla Giunta regionale, con proprio personale.

[ ARTICOLO 7 ] [16]
TITOLO IV

Servizi al lavoro

ARTICOLO 8

Centri per l'impiego.

1. Spetta alle province la distribuzione territoriale e la determinazione della sede dei centri per l'impiego sulla base di bacini di utenza da esse determinati. L'istituzione e la gestione dei centri per l'impiego di ambito interprovinciale, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.

2. Le province istituiscono i centri entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I Centri per l'impiego svolgono:

a) i servizi di collocamento e di quelli ad essi connessi, previsti dall' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 ;

b) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in materia di politica attiva del lavoro;

c) i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro;

d) i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità.

4. I servizi di cui al comma 3 , sono svolti sulla base di standard qualitativi definiti dalla Giunta regionale.   [ ... ] [17]  .

5. Possono, in particolare, essere affidati ai centri per l'impiego la promozione e l'erogazione degli incentivi e degli aiuti all'occupazione, all'autoimpiego, che favoriscono l'accesso alla formazione professionale, ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità e a tutte quelle attività rivolte a favorire l'inserimento o il reinserimento in attività lavorative, con particolare riferimento alle fasce deboli.

6. I centri per l'impiego, al fine di garantire la migliore efficacia dei servizi e i migliori raccordi con il mondo del lavoro, nonché la qualificazione dei servizi destinati a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, devono assicurare gli opportuni collegamenti con le strutture operative delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli altri soggetti pubblici o privati, in grado di garantire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura del servizio, stipulando, a tal fine, apposite convenzioni fermo restando il rispetto dell' articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997 .

7. Ciascun centro per l'impiego, in riferimento all'inserimento lavorativo di utenti svantaggiati, opera in stretto raccordo con i servizi di cui all' articolo 25 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 .

8. Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono di dotarli di autonomia organizzativa, garantendo loro flessibilità e operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie.

[ TITOLO V ] [18]
TITOLO VI

Gestione della mobilità

ARTICOLO 13

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. La Giunta regionale, anche per il tramite della struttura regionale competente, esercita le seguenti funzioni previste dall' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 :

a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi d integrazione salariale straordinaria;

b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici, per questi ultimi, le sole procedure eventuali previste dall' articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

[ 2. ] [20]

ARTICOLO 14

Gestione del personale in disponibilità

1. La tenuta dell'elenco del personale degli enti pubblici in disponibilità, previsto dall' articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, è effettuata dall'agenzia. L'agenzia promuove e definisce, anche sulla base di proposte formulate dalla commissione regionale tripartita e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 35-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni programmi di riqualificazione funzionali alla ricollocazione del personale eccedente.

2. Alle province sono attribuiti i soli compiti di realizzare i programmi di riqualificazione del personale pubblico eccedente al fine delle conseguenti azioni di ricollocazione da parte dell'agenzia presso le altre amministrazioni.

3. La collaborazione con la presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione professionale e la ricollocazione del personale statale eccedente, prevista dall' articolo 35-bis comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, è assicurata dall'agenzia.

TITOLO VII

Disposizioni finali

ARTICOLO 15

Trasferimento del personale

1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997 , è trasferito, con la modalità prevista dalla stessa norma, ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge. Il personale proveniente dalle direzioni provinciali e dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego è trasferito alle province competenti territorialmente; il personale proveniente dalla direzione regionale del lavoro è trasferito alla Regione che potrà utilizzarlo anche presso l'agenzia.

2. Il personale trasferito parteciperà all'attività di riqualificazione e aggiornamento realizzate sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale e finanziati con le apposite risorse trasferite dal ministero del lavoro alla Regione.

3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli degli enti a cui è trasferito secondo le tabelle di equiparazione stabilite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 .

4. Il personale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469 del 1997 , può essere assegnato all'agenzia e può prestare la propria attività presso le province.

5. La Giunta regionale provvede a trasferire alle province proprio personale necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse conferite dalla presente legge nel rispetto delle norme contrattuali e di quelle della contrattazione decentrata.

ARTICOLO 16

Contingente transitorio

1. La Giunta regionale provvede a prorogare il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il personale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469 del 1997 fino al 31 dicembre 1999.

2. Entro e non oltre il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale provvede, previa selezione, alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di pubblico impiego per il personale non dirigenziale, e all'inserimento di detto personale in apposito contingente transitorio ad esaurimento.

3. Le procedure di selezione sono indette ed espletate per le qualifiche dell'ordinamento del comparto Regione-Enti locali corrispondenti a quelle previste dai contratti prorogati, secondo tabelle di corrispondenza da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali.

4. Il personale inserito nel contingente di cui al comma 2 , può:

a) transitare nel ruolo regionale progressivamente in misura pari al 50 per cento annuo dei posti di corrispondente qualifica vacanti nell'organico regionale;

b) transitare nei ruoli delle province per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni ad esse assegnate.

5. Il personale prorogato ai sensi del comma 1 , o inserito nel contingente transitorio ad esaurimento, può essere utilizzato sia presso gli uffici regionali, che presso l'agenzia, che presso le province.

ARTICOLO 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte:

a) mediante i trasferimenti statali previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 469 del 1997 ;

b) mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale.

ARTICOLO 18

Abrogazione di norme

1. L' articolo 1 della L.R. 1 settembre 1988, n. 40 , istitutiva dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, è abrogato.

ARTICOLO 19

Effettivo esercizio delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge decorre dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 novembre 1998

Bracalente

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 2.

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[8] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[12] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[15] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 10.

[16] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[17] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 10.

[18] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 10.

[19] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 2 legge Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 11.

[20] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 10.

Note della redazione

(1) - 

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 2 maggio 2007, n. 10, i riferimenti all'Agenzia Umbria Lavoro, soppressa dall'art. 1, comma 1, della stessa L.R. n. 10/2007 , si intendono riferiti alla Regione.