Art. 1
Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro.
1.
L'Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della
legge regionale 25 novembre 1998, n. 41
, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.
2.
Le funzioni amministrative, già esercitate dall'Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al
comma 1
.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali.
1.
A decorrere dalla data di cui all'
articolo 1, comma 1
, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.
2.
Ai fini di quanto disposto dal
comma 1
, il Direttore dell'Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.