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Legge regionale 2 maggio 2007, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 2 maggio 2007

Date di vigenza

24/05/2007 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/05/2007
22/02/2018 abrogazione mostra documento vigente dal 22/02/2018

Documento vigente dal 24/05/2007

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 maggio 2007 , n. 10
Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 09/05/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro.

1. L'Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 , è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.

2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall'Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1 .

Art. 2

Modifiche all' articolo 6 della L.R. n. 41/1998 .

1. All' articolo 6, comma 4, primo periodo, della L.R. n. 41/1998 , così come modificato dall' articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 , sono soppresse le seguenti parole: « , sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all' articolo 9 ».

Art. 3

Modifiche all' articolo 8 della L.R. n. 41/1998 .

1. All' articolo 8, comma 4, della L.R. n. 41/1998 , il secondo periodo è soppresso.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di cui all' articolo 1, comma 1 , la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 , il Direttore dell'Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Art. 5

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo V «L'Agenzia per il lavoro» e l' art. 13, comma 2, della L.R. n. 41/1998 ;

b) l' articolo 8, comma 3, della L.R. n. 11/2003 .

2. I riferimenti contenuti nella L.R. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2007

Lorenzetti

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