Art. 1
Modificazione dell'art. 8
1.
Al
comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6
(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
) le parole: «
L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare
» sono sostituite dalle seguenti: «
L'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con
».
Art. 2
Modificazioni ed integrazioni all'art. 21
1.
Al
comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 6/2000
, dopo la locuzione: «
comma 5
» sono aggiunte le parole: «
e la violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4
».
2.
Al
comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 6/2000
, la locuzione: «
, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4,
» è soppressa e dopo la parola: «
assegnato
» è aggiunta la seguente: «
e
».