Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 14 dicembre 2007

Date di vigenza

20/12/2007 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/12/2007
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 20/12/2007

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007 , n. 32 .
Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 55 del 19/12/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 26 .

1. L' articolo 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 è sostituito dal seguente: "
 
Art. 26
 
Procedure concertative per l'individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture.
 
1. La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall' articolo 12 del decreto , si applica:
 
a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all' articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all' articolo 21 ;
 
b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed alle attività commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso;
 
c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.
 
2. Le aree di cui al comma 1 , lettere b) e c), sono individuate dal Comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda di promozione turistica. L'accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validità triennale ed è inviato dal Comune, per conoscenza, alla Regione.
 
3. La convocazione dell'incontro al fine del raggiungimento dell'accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.
 
4. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il Comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2 .
".

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 27 .

1. L' articolo 27 della L.R. n. 24/1999 , come modificata ed integrata dalla L.R. n. 26/2005 , è sostituito dal seguente: "
 
Art. 27
 
Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.
 
1. Ai sensi dell' articolo 11, comma 4, del decreto , gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all' articolo 26 .
 
2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell' articolo 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.
 
3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:
 
a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;
 
b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.
 
4. In ogni caso, qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.
 
5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, provinciale.
 
6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all' articolo 26, comma 1 , nonché per il mese di dicembre, il Comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5 , finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, del decreto , anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.
 
7. La convocazione dell'incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.
 
8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.
 
9. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L'apertura in deroga in occasione di una o più di tali festività è ammessa nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6 e può riguardare le fattispecie di cui all' articolo 26, comma 1 , lettere a) e c), nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.
 
10. Nel medesimo accordo che stabilisce l'apertura in deroga, di cui al comma 9 , sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione di altre domeniche o festività.
 
11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.
 
12. I comuni delle Classi III e IV di cui all' articolo 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente.
".

Art. 3

Norma transitoria.

1. Per l'anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all' articolo 27, comma 6 della L.R. n. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia

Lorenzetti

[1]