Art. 2
Procedure di stabilizzazione.
1.
Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso Ente che indice la procedura:
a)
in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)
in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla
lettera a)
in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c)
che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007;
d)
già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
.
2.
Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 1
, lettere a), b), c), d), prevedono l'espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.
3.
È escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all'
articolo 16 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2
(Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all'
articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26
(Norme di prima applicazione della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
- Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) nonchè presso le strutture di supporto del Consiglio regionale di cui all'
articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
(Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all'
articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
4.
Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al
comma 2
, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all'approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al
comma 1
ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi Enti.
5.
Alle graduatorie di cui al
comma 4
non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.
6.
Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al
comma 1
in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.
7.
Il personale che matura i requisiti di cui al
comma 1
, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione D1 - "istruttore direttivo". Le Agenzie di cui all'
articolo 1, comma 1
, definiscono la posizione di stabilizzazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
8.
La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento delle procedure selettive di cui al
comma 2
.
Art. 3
Procedure di reclutamento.
1.
Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.
[4]
2.
I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 1
, possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa.
[6]
3.
I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della
direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), indette dagli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della
L.R. n. 2/2005, 2
della
L.R. n. 26/2000, 9
della
L.R. n. 15/1997
e 3 della
L.R. n. 3/1996
.
Art. 4
Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività.
1.
La Giunta regionale, per le finalità indicate all'
articolo 1
, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l'Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all'Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell'
articolo 7-quater della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17
(Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità).
2.
Gli Enti di cui all'
articolo 1, comma 1
, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di Autorità Centrali costituiti con legge regionale , associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall'
articolo 3
.