Art. 1
Disposizioni in materia di Comunità montane. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
e alla
legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
in adeguamento alle disposizioni della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
.
1.
Dopo l'
articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
è inserito il seguente:
"
Art. 17-bis
Commissario straordinario.
1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.
2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.
4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.
5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.
6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata e è stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo.
7. Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'
articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
.
".
2.
All'
articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
, dopo il
comma 2
è inserito il seguente: "
2-bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.
".
3.
All'
articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
, dopo le parole: "
forme incentivanti
", sono soppresse le parole: "
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
" e sono aggiunte le parole: "
la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.
Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti.
".
4.
Dopo l'
articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
, è aggiunto il seguente: «
Art. 23-bis
Norma finanziaria.
1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell'articolo 23, è autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di a 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali".
2. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'
articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità.
».
5.
All'
articolo 24, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
è aggiunta la seguente lettera: "
i-bis) la
legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1
.
".
6.
Il
comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
è sostituito dal seguente: "
1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello
Statuto
, in misura non superiore a tre.
".
7.
Il
comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
, come sostituito dall'
articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
, è soppresso.
[ 8. ]
[6]
Art. 2
Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria.
1.
A partire dall'anno 2008 è concesso un contributo finanziario all'Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria, nella misura di a 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall'Associazione in favore dei propri soci.
2.
La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al
comma 1
.
3.
Per le finalità di cui al
comma 1
è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di a 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.
4.
Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'
articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità.
Art. 4
Abrogazioni di leggi regionali.
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 23 aprile 1980, n. 35
recante "Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo";
b)
L.R. 20 ottobre 1983, n. 41
recante "Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione";
c)
L.R. 31 dicembre 1984, n. 51
recante "Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura".
Art. 5
Modifica all'
articolo 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
- Norme per l'attività edilizia.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
, così come aggiunto dall'
articolo 39, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21
, è sostituito dal seguente: "
2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'
articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
così come modificato dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244
, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'
articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003
.
".
Art. 6
Modifiche alla
legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
- Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.
1.
La rubrica dell'
articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
, è sostituita dalla seguente: "
(Partecipazioni regionali)
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
, è sostituito dal seguente: "
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.
".
Art. 8
Società partecipate dalla regione.
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)
al
comma 1
la parola: "
parzialmente
" è sostituita dalle seguenti parole: "
in modo maggioritario
";
b)
al
comma 1
dopo la parola: "
attribuito
" sono inserite le seguenti parole: "
all'amministratore unico,
";
c)
il
comma 2
è sostituito dal seguente: "
2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.
";
d)
il
comma 3
è sostituito dal seguente: "
3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.
";
e)
al comma 4 dopo le parole: "
ai commi
" sono inserite le seguenti parole: "
1,
";
f)
al comma 4, la
lettera c)
è abrogata.
2.
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte al
comma 1
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l'anno 2007 dall'
articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
.
3.
Il
comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.
".