Art. 2
Contributo.
1.
Il contributo di cui all'
articolo 1
è erogato una sola volta ai soggetti beneficiari secondo l'ordine di cui all'
articolo 2, comma 1 della L.R. n. 1/2008
in base a quanto disposto dall'
art. 3, comma 1
del presente regolamento.
2.
L'importo del contributo si compone di due parti:
a)
una parte fissa e uguale per tutti i beneficiari per un importo pari a 7.500,00 euro;
b)
una parte variabile che tiene conto dei componenti il nucleo familiare del lavoratore deceduto, così distribuita:
1)
un componente euro 3.500,00;
2)
due componenti euro 4.400,00;
3)
tre componenti euro 5.400,00;
4)
più di tre componenti euro 6.400,00.
[3]
3.
L'importo concernente la parte variabile del contributo di cui al
comma 2, lettera b)
è raddoppiato se nel nucleo familiare dell'avente diritto al contributo stesso sono presenti soggetti minori o soggetti maggiorenni non autosufficienti.
[5]
4.
L'importo concernente la parte variabile del contributo è ridotto in base al reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo, nelle seguenti percentuali:
- reddito da euro 30.001,00 a euro 40.000,00: riduzione del venti per cento;
- reddito da euro 40.001,00 a euro 50.000,00: riduzione del trenta per cento;
- reddito da euro 50.001,00 a euro 60.000,00: riduzione del cinquanta per cento;
- reddito da euro 60.001,00 a euro 70.000,00: riduzione del sessanta per cento;
- reddito da euro 70.001,00 a euro 100.000,00: riduzione del settanta per cento.
[7]
5.
La parte variabile del contributo non spetta quando il reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo è superiore a 100.000,00 euro.
6.
L'importo del contributo di cui al
comma 2
è rivalutato con cadenza annuale, con atto del Dirigente competente in materia, in base alle variazioni dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT.
7.
Il contributo di cui al presente articolo è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi.
Art. 3
Modalità per l'erogazione del contributo.
1.
Il Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 1/2008
comunica, alla Direzione regionale competente in materia di sanità e servizi sociali, i nominativi delle vittime di incidenti mortali del lavoro e i soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'
art. 2, comma 1 della L.R. n. 1/2008
, previo sommario accertamento, entro dieci giorni dall'avvenuto incidente.
2.
La Direzione competente di cui al
comma 1
verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'
articolo 2
ai fini dell'erogazione del contributo.
3.
Sono rimesse al Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 1/2008
le soluzioni interpretative relativamente all'applicazione delle condizioni di cui all'
articolo 2
per l'erogazione del contributo, da fornire entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui viene avanzata la richiesta da parte della Direzione competente di cui al
comma 1
del presente articolo.
4.
La liquidazione del contributo al beneficiario avente diritto, ai sensi dell'
articolo 2, comma 2 della L.R. n. 1/2008
avviene entro trenta giorni dalla data dell'incidente del lavoratore.