Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27


LEGGE REGIONALE n.27 del 24 marzo 2000

Documento vigente dal 30/06/2009

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000 , n. 27
[ ... ] [10]
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. str. n. 31 del 31/05/2000
Norme per la pianificazione urbanistica territoriale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. str. n. 31 del 31/05/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

  [ ... ] [12]   Disposizioni generali[13] 


Capo I

Riferimenti fondamentali

Art. 1

Finalità del P.U.T. (1)

1. La Regione attraverso il P.U.T. attua gli artt. 19 e 20 dello Statuto e applica i princìpi programmatici fissati dal titolo II dello Statuto medesimo individua e definisce gli elementi territoriali di riferimento.

2. La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile.

3. Il P.U.T., ai fini di cui ai commi 1 e 2 indica le modalità dello sviluppo sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identità culturali della popolazione e delle risorse del territorio.

4. Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è definito nel piano regionale di sviluppo.

Art. 2

Riferimenti programmatici comunitari. (2)

1. Il Piano urbanistico territoriale, successivamente denominato P.U.T., assume come riferimenti programmatici gli atti di indirizzo adottati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a quello denominato «Europa 2000» approvato dalla Commissione europea e pubblicato nell'anno 1995.

2. La Regione attraverso il P.U.T. promuove ed attua le iniziative necessarie affinché il territorio, le attività imprenditoriali e il patrimonio insediativo, divengano coerenti con le opzioni programmatiche contenute nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.) approvato dai Ministri degli stati europei l'11maggio 1999.

3. La Regione inoltre, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale, assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi.

Art. 3

Riferimenti programmatici nazionali. (3)

1. Il P.U.T. costituisce riferimento per l'attuazione nel territorio regionale dei piani, dei programmi e degli strumenti nazionali di settore disposti dalla disciplina statale e rappresentati in particolare dalla «Carta della natura» prevista dalla legge 6 dicembre l991, n. 394, dal piano triennale ANAS, dal piano generale dei trasporti, dal piano di bacino, dal piano nazionale dell'energia, dal piano sanitario nazionale.

2. Lo sviluppo dei valori e della capacità produttiva dell'Umbria contribuisce alla crescita e alla qualificazione dello stato unitario delle regioni.

Art. 4

Rapporti interregionali. (4)

1. La Regione dell'Umbria attraverso il P.U.T. definisce gli elementi strutturali per rendere operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all' articolo 3 anche tramite accordi o intese interregionali.

2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del P.U.T., ai fini della valorizzazione dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le province ed i comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione, definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune e li sottopongono agli enti locali delle altre regioni.

[ 3. ] [14]


Capo II

Obiettivi e strumenti

[ Art. 5 ] [15]
Art. 5

Programmazione urbanistico-territoriale regionale.

1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristicovegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.

[16]
Art. 6

Azioni e strumenti operativi.

1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 .

2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta della vegetazione potenziale e della naturalità  quali ulteriori strumenti di conoscenza dell'uso del suolo di cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede altresì al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione territoriale.

3. La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal Servizio informativo territoriale (S.I.TER.), quale mezzo per la verifica dei risultati della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle informazioni fornite dal P.U.T.

Art. 7

  [ ... ] [17]   Valore della cartografia[18] 

1. È approvato il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi:

a) relazione illustrativa;

b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;

c) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali. (6)

2. Le carte allegate   [ ... ] [19]   alla presente legge[20]  , per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , aggiorna le carte del P.U.T. costituenti riferimento per le infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle destinate alla intermodalità, alla logistica ed alla telematica. La Giunta regionale, attraverso il S.I.TER. e le iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del P.U.T. (7)

Titolo II

Opzioni per la valorizzazione del territorio dell'Umbria

Art. 8

  [ ... ] [21]   Scenari tematici[22] 

1. Gli scenari tematici   [ ... ] [23]  , individuati sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonchè delle potenzialità  territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:

a) sistema-ambientale;

b) spazio rurale;

c) ambiti urbani e per insediamenti produttivi;

d) sistemi infrastrutturali;

e) rischio territoriale ed ambientale.


Capo I

Sistema ambientale

[ Art. 9 ] [24]
Art. 9

Rete Ecologica regionale.

1. La Rete Ecologica regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

2. La Rete Ecologica regionale è costituita da:

a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 7, comma 3 , aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all' articolo 10 .

[25]
[ Art. 10 ] [26]
Art. 10

Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti

1. Nelle zone di cui all' articolo 9 , il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3 . È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5 . In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c) , il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nei frammenti di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5 , al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

[29]
Art. 11

Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio. (8)

1. Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lett. d) dell'articolo 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

2. La Regione, le province e i comitati degli ambiti territoriali di caccia, previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , nelle zone di cui al comma 1 programmano e attuano, ciascuno secondo le proprie competenze, la gestione faunistico venatoria, provvedendo alla quantificazione annuale delle popolazioni di vertebrati omeotermi selvatici, appartenenti a specie di interesse naturalistico e critiche, rilevanti per la biodiversità, al contenimento e/o rimozione delle specie critiche e alla conservazione e ripristino di quelle di interesse naturalistico.

3. Sono altresì indicate nella carta n. 7 le aree di interesse faunistico-venatorio previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , da valutare in sede di redazione del PTCP e del PRG, parte strutturale.

4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

Art. 12

Zone di elevata diversità  floristico-vegetazionale.

1.   [ ... ] [30]   Nella carta n. 8 sono indicate[31]  le zone ad elevata diversità  floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.

2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1 , sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà  essere improntata sui seguenti obiettivi:

a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all'allegato " A" della presente legge;

b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già  presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività  produttiva;

c) la tutela dell'assetto morfologico ed idrogeologico sulla base dei relativi piani regionali di settore e dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 ;

d) la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonchè la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;

e) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.

3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:

a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella " A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 , salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;

b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività  residenziali, produttive, commerciali e per servizi, di cui al comma 2 , i seguenti interventi:

a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. h), i) ed 1), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ;

c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.

Art. 13

Siti di interesse naturalistico.

1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:

a) Siti di interesse comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità  nelle medesime regioni;

b) Zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;

c) Siti di interesse regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversità  regionale, nonchè gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.

[ 2. ] [32]

2. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale. [33]

3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.

4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 .

Art. 14

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale.

1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il PTCP delinea le modalità  di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività  edilizia, con l'interdizione della stessa attività  o la limitazione di questa al settore agrituristico.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro recepimento negli strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall' art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , salvo quelle già  escluse da strumenti urbanistici generali approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52 , sono consentite forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.

3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all' art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 , per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall' art. 8 , commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Aree boscate.

[ 1. ] [34]

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell' art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 . [35]

[ 2. ] [36]

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate   [ ... ] [38]   dalle province in coerenza con il PPR,[39]  ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi. [37]

3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità  alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina   [ ... ] [40]    provinciale di cui al comma 2 , [41]  , ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività  edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.

5. Le aree boscate    non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità  edilizia prevista per le zone agricole dall' art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni. [42]

6. Nelle aree boscate  e nelle fasce di transizione[45]  sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell' art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità  di soluzioni alternative, nonchè le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 , con le modalità  ivi indicate.

[ 8. ] [46]

8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia. [47]

Art. 16

Aree di particolare interesse geologico e singolarità  geologiche.

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità  geologiche indicati nella carta n. 11.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità  geologiche.

3. La Giunta regionale, anche su proposta delle province e dei comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività  scientifica, rarità , valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.

4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà  contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2 .

5. La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.

6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità  geologiche relativi al censimento.

7. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:

a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;

b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività  agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;

c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;

d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed 1), dell' art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ;

e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità  o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

Art. 17

Aree naturali protette.

1.   [ ... ] [48]   Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate[49]  le aree naturali protette dell'Italia Centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 , con le relative aree contigue, nonchè quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61.

2.   [ ... ] [50]   La presente legge[51]  recepisce le aree di studio dei piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.

[ 3. ] [52]

3. Al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale. [53]

4. La Giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 27, comma 5 , ubicati nelle aree di cui al presente articolo.


Capo II

Spazio rurale

Art. 18

Definizione.

1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26 , posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività  plurime, comprendente anche le aree boscate.

2. L'impresa agricola, attraverso la propria attività  economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonchè per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività .

3. Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:
 
- spazio rurale connotato da fragilità  insediativa e produttiva;
 
- aree di particolare interesse agricolo;
 
- ambiti per la residenza e le attività  produttive.

Art. 19

Spazio rurale connotato da fragilità  insediativa e produttiva.

1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità  degli stessi è il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantità  delle produzioni.

2. Le attività  consentite negli ambiti di cui al comma 1 , individuati nel PRG parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie, e le finalità  da perseguire sono:

a) la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate nelle carte n. 15 e 16;

b) la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;

c) il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio;

d) la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche telematiche, in rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti adeguata redditività  da lavoro e qualità  della vita, nonchè un agevole accesso ai servizi di ambito urbano;

e) il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità ;

f) la diversificazione e l'integrazione delle attività  economiche, sia per migliorare la pluralità  delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monocolturali.

Art. 20

Aree di particolare interesse agricolo.

1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività  agricola e gli interventi di cui all' art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 , con le modalità  ivi indicate.

[ 2. ] [54]

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità  di soluzioni alternative, nonchè la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG, parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3 . Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purchè non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel PRG, parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52 , per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall' art. 8 , commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 .

Art. 21

Ambiti per la residenza e le attività  produttive.

1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente capo.

2. Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori:

a) l'esercizio delle tradizionali attività di coltivazione del suolo e di allevamento di animali, nonché la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui alla carta n. 18, e lo sfruttamento delle risorse naturali;

b) le lavorazioni tipiche umbre con particolare riferimento all'artigianato artistico, al tessile, alle terre cotte e al mobile, nonché della piccola industria;

c) la formazione e la costituzione delle professionalità dei mestieri e del marketing attinente;

d) la rete dei servizi;

e) la ricettività compatibile, con particolare riferimento a quella agrituristica di cui alla carta n. 19;

f) l'attività di bonifica, recupero e manutenzione del territorio rurale. (10)

3. L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza che per le attività  produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti alle normative di settore e a quelle di cui al successivo capo III e al titolo III della presente legge.

Art. 22

Attività  zootecnica.

1.   [ ... ] [55]   Nella carta n. 20 sono rappresentati[56]  gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità  di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità , nonchè, nella carta n. 21, le aree fertirrigate.

2. La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività  zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

a) definisce, in relazione al tipo di allevamento il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità  e qualità  della superficie agricola utilizzata;

b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità ;

c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attività  agricole a presidio e tutela dell'ambiente;

d) sostiene l'attività  zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità .

3. Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità  dell'esercizio e del potenziamento delle attività  zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità  degli acquiferi ed alla sensibilità  al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.

4. I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonchè i perimetri fertirrigui autorizzati.

5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3 , interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività  zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittiogenici.

6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 , è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 . La Giunta regionale determina le dimensioni massime degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 , nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 .

7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonchè in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 22/bis

Oliveti.

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a) , rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1 , dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2 , possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 , limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell'Allegato "A" alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 : Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ). [58]

[57]
Art. 23

Porte d'accesso.

1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonchè di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all' art. 18 .

2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1 , con priorità  per quelle indicate nella carta n. 14.

Art. 24

Azioni di sostegno.

1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio . " rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonchè le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.

2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1 , sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:

a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;

b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità  architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;

c) accessibilità  ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;

d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;

e) abbattimento delle fonti di inquinamento;

f) incentivo alla formazione di personale qualificato.

3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità  del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente capo.

Art. 25

Competenze degli enti locali.

1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità  di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

2. I comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformità  alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:

a) la inedificabilità  di crinali e delle sommità  di rilievi in base alla loro percepibilità  dalla viabilità  di interesse regionale e provinciale, nonchè dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalità  di complementarietà , del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale   [ ... ] [61]  ;

c) le reti per la mobilità , l'energia e le telecomunicazioni.

3. La facoltà  di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema complessivo.


Capo III

Ambiti urbani e per insediamenti produttivi

Art. 26

Definizione.

1. Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n. 22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionali anche allo spazio rurale.

2. In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione del sistema insediativo della Regione.

[ 3. ] [62]

3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici. [63]

4. Gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi sono così differenziati:

a) ambiti urbani a dominante costruita;

b) ambiti periurbani a bassa densità, prevalentemente articolati lungo le vie di comunicazione.

Art. 27

Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate "A", di cui   [ ... ] [64]    all' articolo 29 [65]  , sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie.

2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove:

a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive;

c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ;

g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione urbana;

h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , art. 16, comma 3 ;

i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse;

l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.

[ 3. ] [66]

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.

5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di inquinamento.

6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22 , indicati nella carta n. 20, o alle industrie insalubri, determinando distanze inferiori a metri lineari 800.

Art. 28

Insediamenti industriali e artigianali.

1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché in applicazione dell' art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell' art. 5, comma 2 , del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 , sono approvate con le procedure di cui all' art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge.   Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1° agosto 2002, n. 166 . [67] 

3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

Art. 29

Insediamenti di valore storico culturale.

1.   [ ... ] [68]   Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:[69] 

a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;

b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 , zone archeologiche.

[ 2. ] [70]

2. Al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale. [71]

3.   [ ... ] [72]   Le aree corrispondenti al percorso dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico[73]  . La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.

4. I comuni per le zone di tipo "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , gli interventi edilizi nelle zone "A", così come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell' art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997 .

5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.

Art. 30

Compiti degli enti locali.

1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.

2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.

3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei comuni.

4. La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all' art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/1997 , verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

5. I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all' articolo 2 delle legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;

b) accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;

e) non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;

f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;

g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte n. 29, 30, 31 e 32.

6. Nelle zone produttive "D", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] i comuni nel PRG, parte strutturale, possono individuare, anche per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.

7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone "D" i comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti previsti.

8. Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui   [ ... ] [74]    all' articolo 29 [75]  ai fini della loro tutela e valorizzazione,   [ ... ] [76]  .


Capo IV

Sistemi infrastrutturali

Art. 31

Articolazione delle infrastrutture.

1.   [ ... ] [77]   Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate[78]  :

a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali.

2. Gli studi sulla domanda di mobilità di persone, merci ed informazioni, nonché le ipotesi programmatiche e progettuali di sviluppo delle reti di cui al comma 1 e le loro connessioni con il sistema interregionale ed europeo sono rappresentati nelle carte n. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Art. 32

Rete stradale di interesse regionale.

1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:

a) Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;

b) Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;

c) Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.

2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni dell' art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed è immediatamente efficace.

4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali interessati.

5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.

Art. 33

Rete stradale di interesse provinciale e comunale.

1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di interesse regionale, garantendo altresì:

a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;

b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

2. Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale.

Art. 34

Norme di tutela della rete stradale.

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata   [ ... ] [79]    all' articolo 32 [80]  , ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

1-bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati. [81]

1-ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1-bis , sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione dell' articolo 28 della presente legge, dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 , dell'attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della legge 1° agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale. [82]

1-quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1-bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all' articolo 9 della L.R. n. 31/1997 , per l'approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali-paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e sempreché gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La Provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera. [83]

2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui all' articolo 32 comma 2 e all' art. 33 , sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all' art. 65 .

Art. 35

Tracciati ferroviari.

1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.

2. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.

3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall' art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 .

4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all' articolo 65 .

Art. 36

Basi logistiche merci (11) .

1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per il trasporto merci, poste a servizio dei bacini produttivi umbri.

2. Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari l'area della eventuale base logistica merci, in conformità al Piano regionale dei trasporti.

Art. 37

Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale. (12)

1. Il P.U.T. nella carta n. 42 indica la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, come definita all' articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 , alla quale si collega quella complementare, anche per gli obiettivi indicati nell' articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 46 .

Art. 38

Infrastrutture per la telematica. (13)

1. Il P.U.T. nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, quali corridoi preferenziali di utilizzo e canali privilegiati di investimento.

2. La Giunta regionale, promuove iniziative per lo sviluppo delle reti telematiche e satellitari.

3. Il P.U.T. nella cartografia indica le Insulae digitali strategiche di primo e di secondo livello che rappresentano le aree per lo sviluppo di servizi telematici per funzioni molteplici.

4. La Giunta regionale, per la predisposizione dei progetti di interesse regionale, indica la perimetrazione degli ambiti interessati e propone lo sviluppo di applicazioni settoriali sulla base della domanda integrata, pubblica e privata, del mercato, con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 1 e all' articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .

Art. 39

Aeroporto regionale dell'Umbria.

1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.

2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

3. Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.

4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.

5. La Giunta regionale, per le necessità di ampliamento o di adeguamento agli standard di sicurezza e di compatibilità ambientale dell'aeroporto, nonché per quanto previsto al comma 4 , procede ai sensi dell' articolo 6, comma 1 , della presente legge e dell' articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 . (14)

Art. 40

 Compiti degli enti locali (15) .

1. Le province e i comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione e nei piani del traffico, la rete delle infrastrutture lineari e puntuali di cui al presente capo e quelle di progetto, indicate nella carta n. 33.

Art. 41

Aviosuperfici.

1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico    .

2. I comuni provvedono alla perimetrazione delle aree per le aviosuperfici di cui al precedente comma nella parte strutturale del PRG, definendo altresì le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico nel rispetto delle normative di settore. [85]

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

Art. 42

Campi di volo ed elisuperfici.

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente.

2. Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.

[88]
[ Art. 43 ] [90]
[ Art. 44 ] [91]

Capo V

Rischio territoriale ed ambientale

Art. 45

Finalità.

1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il P.U.T. e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.

2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche, architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.

Art. 46

Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico.

1.   [ ... ] [92]   Nella carta n. 44 sono rappresentati[93]  i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni.

2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1 , stabilendo altresì quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , che di quanto disposto dall'Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 , nonché delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 267 .

3. I PRG, nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti come disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.

4. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei terreni al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.

5. Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:

a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;

b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;

c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;

d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità produttive degli stessi;

e) la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilità dei suoli;

f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;

g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;

h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.

Art. 47

Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici.

1.   [ ... ] [94]   Nella carta n. 45 sono rappresentati[95]  gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle acque.

2. Il PTCP, tenuto conto della vigente normativa e della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli ambiti di cui al comma 1 .

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti di cui al comma 1 , così come definiti e disciplinati dal PTCP.

4. Fino al recepimento nel PTCP dei contenuti e delle indicazioni del Piano regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, a distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell' articolo 48, comma 2 , dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti civili. Le province censiscono gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.

5. Nelle aree di cui al comma 4 , è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

Art. 48

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le province, i comuni e le  Comunità montane[96]     promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma . Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all' art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 . In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , art. 31 , lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall' art. 8 , commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , come sostituito dall' art. 34 della legge regionale n. 31/1997 ;

b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 , con le modalità ivi indicate.

Art. 49

Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua (16) .

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le Comunità montane e i consorzi di bonifica, specifici atti di indirizzo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, secondo criteri di ingegneria finalizzata ad obiettivi di salvaguardia naturalistica.

Art. 50

Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico.

[ 1. ] [98]

1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell'articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 , sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

a) livello 1;

b) livello 2.

[99]

2. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al punto a) del comma 1 , eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al punto b) del comma 1 , eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 51

Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani.

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attività previste all' art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 , predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , anche in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , nonché definisce norme urbanistiche ed edilizie da osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei rischi. Il Piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto centro regionale di protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.

2. Le province, sulla base degli indirizzi del piano regionale e per quanto di competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale della protezione civile. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti del piano di cui al comma 1 , disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e quelle urbanistiche.

3. I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con   [ ... ] [100]   la presente legge[101]  e conformemente al PTCP, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:

a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all' art. 2 lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61 .

Art. 52

Inquinamento elettromagnetico e luminoso.

[ 1. ] [102]

2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.

Art. 53

Inquinamento da immissioni nell'atmosfera (17)

1. La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalità di attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti nell'atmosfera.

2. La Giunta regionale, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria, fino all'attuazione del piano di risanamento di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 , art. 4 e del D.M. 20 maggio 1991, individua:

a) zone di particolare protezione dell'ambiente per le quali fissa parametri di qualità dell'aria coincidenti o inferiori ai valori guida di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ;

b) zone specifiche in cui limitare o prevenire un aumento di inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) zone particolarmente inquinate o di specifica tutela ambientale nelle quali adottare interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.

3. La Giunta regionale detta specifici indirizzi per le zone di cui al comma 2 , promuovendo piani di rilevamento e di monitoraggio delle singole zone attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 54

Inquinamento acustico (18)

1. Il P.U.T. nella carta n. 53 indica le aree esposte a maggiore rischio da inquinamento acustico e le classifica in base alle sorgenti che lo originano.

2. La Giunta regionale promuove la salvaguardia dei territori non soggetti a rischio di cui al comma l, assicurando l'adeguamento delle reti infrastrutturali nel rispetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , anche per tutelare la qualità ambientale del territorio umbro.

3. La Regione redige il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, che costituisce implementazione del P.U.T. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti di detto piano disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e urbanistiche.

Titolo III

Servizi alla popolazione per la qualità della infrastrutturazione del territorio


Capo I

Piano comunale dei servizi alla popolazione

Art. 55

Finalità.

1. La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche demografiche sono rappresentate alle carte n. 54 e 55, è realizzata al fine di raggiungere una migliore integrazione sociale, funzionale e morfologica della città, nonché una più elevata qualità dell'ambiente infrastrutturato e della vita.

2. Il sistema dei servizi e degli eventi articolato sul territorio regionale è rappresentato  a titolo indicativo[103]  nelle carte numeri 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

[ Art. 56 ] [104]
[ Art. 57 ] [105]
[ Art. 58 ] [106]

Capo II

Standard di attrezzature

[ Art. 59 ] [107]
[ Art. 60 ] [108]
[ Art. 61 ] [109]
[ Art. 62 ] [110]
[ Art. 63 ] [112]

Capo III

Indici di edificabilità

[ Art. 64 ] [113]
[ Art. 65 ] [114]
Art. 65

Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie.

1. Gli edifici esistenti    alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 .

2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

[ 3. ] [117]

3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1 , avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento.  Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale.[119]     In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. n. 753/1980 . [118]

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

[115]
Art. 65-bis

Salvaguardia dell'ambito aeroportuale

1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all' articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto di Perugia-S. Egidio, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all'interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al titolo III della legge regionale n. 1/2004 . La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune.

2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l'Autorità espropriante e il proprietario dell'immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.

[122]
Art. 66

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 .

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , come modificato dall' art. 34 comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 è così sostituito:
 
" 7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n.457 . "

Art. 67

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 .

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 dopo il punto è aggiunto di seguito: " Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonche' di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali . "

Art. 68

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .

1. All' art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali. La definizione delle relative disposizioni dovrà avvenire nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti."

2. Il comma 7 dell'art. 16 della L.R. n. 28/95 è così sostituito:
 
" 7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 , convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. Il CCRT rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito. "

Art. 69

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 .

1. All' art. 16 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 è aggiunto il seguente comma:
 
" 4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 , sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge. "

Art. 71

Disposizioni finali e transitorie.

1.   [ ... ] [123]   Le disposizioni di cui alla presente legge valgono[124]  anche quale programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all' articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 , fino alla sua approvazione; successivamente il programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il P.U.T. di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , cessa i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per le parti espressamente richiamate negli articoli precedenti. I comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici generali agli artt. 6, 9 e 11 delle norme di attuazione del P.U.T. approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 , vi provvedono anche con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 .

3. I PTCP e i PRG o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati ai fini della loro approvazione sulla base del P.U.T. regionale vigente al momento della loro adozione, fermo restando l'obbligo di adeguamento per il PTCP previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e per i PRG ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. I PRG e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , sono adeguati alle norme di tale legge nel termine di cui al comma 2 dell'art. 48 della legge medesima.

5. I PRG e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 , in conformità ad essa, sono adeguati al PTCP nel termine di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1995 , come sostituito dall' art. 37 della legge regionale n. 31/1997 .

6. I termini, richiamati ai commi 4 e 5, decorrono dalla data di approvazione dei PRG e loro varianti, se successiva a quella di approvazione del PTCP.

7. La Giunta regionale, al fine di garantire un'applicazione unitaria delle norme di cui alla presente legge da parte degli enti locali, promuove iniziative ed elabora studi e progetti da utilizzare anche per la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento.

Art. 72

Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 , e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:

a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma 3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, è irrogata dal Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato, nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il Comune.

1-bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all' articolo 22-bis, comma 4 , o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. [126]

2. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo provvedono i soggetti indicati all' art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 .

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

Art. 73

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 50.000.000 per gli interventi di cui al titolo I , capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione è così modificata: "Studi per supporti tecnici e conoscitivi in materia di programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio";

b) lire 25.000.000 per gli interventi cui al titolo II capo 1, 2, 3, 4 e 5 con iscrizione al capitolo 5853 di nuova istituzione denominato "Spese per le iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria";

c) lire 25.000.000 per gli interventi di cui al titolo III con iscrizione al capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: "Spese per studi, elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema dei servizi sul territorio";

d) lire 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al cap. 5854.

2. All'onere complessivo di lire 130.000.000 si fa fronte quanto a lire 65.000.000 con lo stanziamento dell'esistente capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia 24 marzo 2000

Bracalente


ALLEGATI:
ALLEGATO A -

Allegato A (previsto dall'art. 12, comma 2)
 

                                                                                                                                                                                                   
PTERIDOFITE   
Isoetaceae  * Isoetes istrix Bory 2-3 
Equisetaceae  * Equisetum hyemale L. 2
 
* Equisetum fluviatile L. 2  
Ophioglossaceae  * Ophioglossum vulgatum L. 2-5 
Thelypteridaceae  * Thelypteris palustris Schott 2-5 
Aspleniaceae  * Asplenium ceterach L.
 
subsp. bivalens (D.E. Meyer) Greuter et Burdet 2-3-4  
Aspidiaceae  * Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz et Thell. subsp. villarii 2
 
* Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 2-3  
Salviniaceae  * Salvinia natans (L.) All. 2-5 
GIMNOSPERME   
Ephedraceae  * Ephedra major Host subsp. major 2-3-4 
ANGIOSPERME DICOTILEDONI   
Salicaceae  * Salix retusa L. 2 
Corylaceae  Carpinus orientalis Mill. 4 
Fagaceae  * Quercus dalechampii Ten. 2-3-4
 
* Quercus robur L. subsp. robur 2
 
* Quercus frainetto Ten. 2-4
 
* Quercus crenata Lam. 2-3  
Ulmaceae  * Celtis australis L. 2 
Santalaceae  Thesium parnassi A. DC. 4 
Aristolochiaceae  * Asarum europaeum L. (s.l.) 2 
Rafflesiaceae  * Cytinus hypocistis (L.) L. 2
 
* Cytinus ruber (Fourr.) Komarov 2-3-4  
Poygonaceae  * Persicaria amphibia (L.) S.F Gray 2-5
 
* Rumex hydrolapathum Huds. 2-5
 
* Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 2  
Portulacaceae   
Caryophyllaceae  * Minuartia mediterranea (Link) K. Maly'2
 
Minuartia capillacea (All.) Graebner 2-4
 
* Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp. ophiolithica Pignatti 1-2 * Stellaria graminea L. 2
 
* Cerastium scaranii Ten. 2-4
 
* Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. 2
 
* Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., Meyer et Scherb. subsp. Erecta 2
 
* Moenchia mantica (L.) Bartl.
 
subsp. Mantica 2
 
* Herniaria incana Lam. 2-3
 
* Spergula arvensis L. subsp. Arvensis 2
 
* Spergula pentandra L. 2
 
* Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. 2-3-4
 
* Lychnis coronaria (L.) Desr. 2
 
* Silene sicula Ucria 2-3-4
 
* Silene staminea Bertol. 2-3-4
 
* Silene vallesia L. subsp. graminea (Viz. ex Rehb.)
 
Nyman 2-3-4
 
Silene multicaulis Guss. 4
 
Silene graefferi Guss. 4
 
Silene latifolia Poir. 4
 
* Silene cretica L. 2
 
* Silene muscipula L. 2
 
* Silene behen L. 2-3-4
 
* Silene dichotoma Ehrh. Subsp. Dichotoma 2-3
 
Drypis spinosa L. subsp. Spinosa 4
 
* Saponaria bellidifolia Sm. 2-3-4
 
* Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert subsp. hispanica 2  
Nymphaeaceae  * Nymphaea alba L. subsp. Alba 2-5
 
* Nuphar lutea (L.) Sm. 2-5  
Ceratophyllaceae  * Ceratophylium demersum L. subsp. Demersum 2-5  
Ranunculaceae  * Helleborus odorus Waldst. Et Kit. 2-4
 
* Trollius europaeus L. subsp. Europaeus 2
 
* Caltha palustris L. subsp. Palustris 2-5
 
* Aconitum lycoctonum L. subsp. neopolitanum (Ten.)
 
Nyman 2
 
* Clematis recta L. 2
 
* Adonis distorta Ten. 1-2-3
 
Ranunculus illyricus L. 4
 
Ranunculus thora L. 2
 
Ranunculus brevifolius Ten. 4
 
* Ranunculus flammula L. 2-5
 
* Ranunculus lingua L. 2-5-6
 
* Ceratocephala falcata (L.) Pers. 2
 
Thalictrum simplex L. subsp. simplex 2-5  
Berberidaceae  * Berberis vulgaris L. 2-6 
Paeoniaceae  * Paeonia officinalis L. subsp. villosa (Huth)
 
Cullen et Heywood 2-6  
Guttiferae  * Hypericum humifusum L. 2-4 * Hypericum hyssopifolium Chaix 2-3 
Papaveraceae  * Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén subsp. Alba 2
 
* Corydalis solida (L.) Sw. Subsp. Solida 2
 
* Fumaria barnolae Sennen et Pau subsp. Barnolae 2
 
* Fumaria densiflora DC. 2  
Cruciferae  * Descurainia sophia (L.) Prantl 2
 
* Hesperis matronalis L. subsp. Matronalis 2-6
 
* Rorippa amphibia (L.) Besser 2
 
* Cardamine amara L. var. major Ten. 2-5
 
* Cardamine pratensis L. subsp. granulosa (All.) Arcang. 2-5
 
* Cardamine pratensis L. subsp. rivularis (Schur) Nyman 2-4-5
 
* Cardamine monteluccii Brilli-Catt. et Gubellini 2
 
* Turritis glabra L. subsp. Glabra 2-4
 
* Turritis glabra L. subsp. Pseudoturritis
 
(Boiss et Heldr.) Velen. 2-4
 
* Arabis brassica (Leers) Rauschert 2
 
* Arabis surculosa A. Terracc. 2-4
 
* Alyssum diffusum Ten. 2-4
 
* Berteroa incana (L.) DC. 2
 
* Pritzelago alpina (L.) O. Kuntze subsp. Alpina 2
 
* Ionopsidium savianum (Caruel) Ball 1-2-3
 
* Thlaspi brachypetalum Jordan 2
 
* Thlaspi praecor Wulfen subsp. Praecox 2
 
* Iberis umbellata L. 2-6
 
* Biscutella cichoriifolia Loisel. 2-6
 
* Coronopus didymus (L.) Sm. 2
 
* Moricandia arvensis (L.) DC. 2  
Crassulaceae  * Sedun magellense Ten. Subsp. magellense 2-4 
Saxifragaceae  * Saxifraga exarata Vill. Subsp. ampullacea (Ten.)
 
D.A. Webb 1-2-3
 
* Saxifraga italica D.A. Webb 1-2-3
 
Saxifraga porophylla Bertol. 4  
Grossulariaceae  * Ribes alpinum L. 2 
Rosaceae  * Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. Ulmaria 2-5
 
* Rubus sulcatus Vest. ex Tratt. 2-5
 
* Rubus bifrons Vest ex Tratt. 2-5
 
* Rosa agrestis Savi 2
 
* Rosa micrantha Sm. 2
 
* Rosa villosa L. 2
 
* Rosa tomentosa Sm. 2
 
* Rosa pouzinii Tratt. 2
 
* Rosa gallica L. 2
 
* Sanguisorba officinalis L. 2-5
 
* Geum rivale L. 2-5
 
* Geum molle Vis. et Pancic 2-4
 
* Potentilla cinerea Chaix ex Vill. 2-4
 
Pontentilla apennina Ten. 4
 
* Fragaria viridis Duchesne 2
 
* Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider 2  
Leguminosae  * Chamaecytisus spinesens (C. Presl) Rothm. 2-4
 
* Genista pilosa L. 2-4
 
Genista germanica L. 4
 
Genista radiata (L.) Scop. 2-4
 
* Ulex europaeus L. 2
 
* Astragalus danicus Retz. 2-3
 
* Astragalus australis (L.) Lam. 2
 
Astragalus onobrychis L. 2-4
 
* Astragalus vesicarius L. subsp. Vesicarius 2-3
 
* Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. Campestris 2
 
* Oxytropis pilosa (L.) DC. 2
 
* Vicia cassubica L. 2
 
* Vicia dumetorum L. 2
 
* Vicia articulata Hoernem. 2
 
Lathyrus linifolius (Reichard) Bàssler 2
 
* Lathyrus tuberosus L. 2-4
 
* Medicago monspeliaca (L.) Ttrautv. 2
 
Trifolium suffocatum L. 2
 
* Trifolium badium Schreber 2
 
* Trifolium spadiceum L. 2-3-4
 
Trifolium phleoides Pourr. 4
 
* Trifolium ligusticum Balbis ex Loisel. 2
 
* Trifolium noricum Wulfen subsp. Praetutianum (Savi) Arcang. 2 Trifolium squamosum L. 4
 
* Dorycnium rectum (L.) Ser. 2
 
* Coronilla valentina L. subsp. Valentina 2
 
* Scorpiurus vermiculatus L. 2
 
* Hedysarum glomeratum F.G. Dietrich 2  
Geraniaceae  * Geranium subcaulescens DC.2
 
* Geranium reflexum L. 2-4
 
* Geranium tuberosum L. subsp. tuberosum 2
 
* Erodium botrys (Cav.) Bertol. 2* Erodium alpinum L'Hér. 2  
Linaceae  * Linum nodiflorum L. 2
 
* Radiola linoides Roth 2-4  
Euphorbiaceae  * Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. 2
 
* Euphorbia hirsuta L. 2-4
 
* Euphorbia nicaeensis All. 2  
Rutaceae  * Ruta chalepensis L. 2-6
 
* Dictamnus albus L. 2-6  
Polygalaceae  * Polygala monspeliaca L. 2
 
* Polygala amarella Crantz 2-5  
Anacardiaceae  Pistacia lentiscus L. 4 
Balsaminaceae  * Impatiens noli-tangere L. 2 
Celastraceae  * Evonymus verrucosus Scop. 2 
Rhamnaceae  * Frangula alnus Mill. 2-5 
Malvaceae  * Malope malacoides L. 2
 
* Malva cretica Cav. subsp. cretica 2
 
* Lavatera punctata All. 2
 
* Lavatera cretica L. 2
 
* Hibiscus trionum L. 2  
Violaceae  Viola canina L. subsp. canina 2-4-5
 
Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae 1-6  
Cistaceae  * Tuberaria lignosa (Seet) Samp. 2
 
* Tuberaria praecax Grosser 2  
Elatinaceae  * Elatine alsinastrum L. 2-5 
Lythraceae  * Lythrum portula (L.) D.A. Webb 2-5 
Trapaceae  * Trapa natans L. 2-5 
Myrtaceae  * Myrtus communis L. 2 
Onagraceae  Ludwigia palustris (L.) Elliot 2-5 
Haloragaceae  * Myriophyllum verticillatum L. 2-5
 
* Myriophyllum spicatum L. 2-5  
Theligonaceae  * Theligonum cynocrambe L. 2 
Hippuridaceae  * Hippuris vulgaris L. 2-5 
Umbelliferae  * Hydrocotyle vulgaris L. 2-5
 
* Astrantia major L. subsp. elatior (Friv.) K. Maly'2
 
* Seseli varium Trev. 2-3-4
 
* Oenanthe aquatica (L.) Poir. 2-5
 
* Physospermum cornubiense (L.) DC. 2-4
 
Cachrys ferulacea (L.) Calest. 4
 
* Bupleurunt tenuissimum L. 2
 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. caricinum(DC.) Arcang. 2-4
 
Trinia dalechampi (Ten.) Janchen 4
 
* Carum carvi L. 2-4
 
* Peucedanum schottii Besser ex DC. 2
 
* Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 2
 
* Pastinaca sativa L. subsp. sativa 2
 
* Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 2  
Pyrolaceae  * Pyrola minor L. 2 
Ericaceae  * Calluna vulgaris (L.) Hull 2-4-6
 
* Vaccinium myrtillus L. 2-6  
Primulaceae  * Primula auricula L. var. balbisii (Lehm.) Fiori 2
 
* Soldanella alpina L. 2
 
Lysimachia punctata L. 4
 
* Anagallis minima (L.) Krause 2  
Plumbaginaceae  Armeria canescens (Host) Boiss. subsp. gracilis(Ten.) Bianchini 4 
Gentianaceae  * Cicendia filiformis (L.) Delarbre 2
 
* Centaurium spicatum (L.) Fritsch 2
 
* Centaurium maritimum (L.) Fritsch 2
 
Gentiana lutea L. 6
 
Gentiana columnae Ten. 1-4  
Menyanthaceae  * Menyanthes trifoliata L. 2-5 
Rubiaceae  Asperula neglecta Guss. 1-2-4
 
* Galium debile Desv. 2-5
 
* Galium palustre L. 2-5
 
* Galium laevigatum L. 2
 
* Galium murale (L.) All. 2  
Convolvulaceae  * Convolvulus elegantissimus Mill. 2-4-6 
Boraginaceae  * Neatostema apulum (L.) L.M. Johnst. 2
 
* Symphytum officinale L. (s.l.) 2
 
* Anchusa cretica Mill. 2
 
* Asperugo procumbens L. 2
 
* Myosotis scorpioides L. 2-5-6
 
* Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C.F. Schultz).Nordh. 2-4-6
 
* Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 2
 
* Cynoglossum montanum L. 2  
Callitrichaceae  * Callitriche brutia Petagna 2-5* Callitriche polustris L. 2-5 
Labiatae  * Ajuga tenorii C. Presl 2-4
 
Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet 4
 
* Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek 2
 
Stachys tymphaea Hausskn. 4
 
* Nepeta cataria L. 2
 
* Nepeta nepetella L. subsp. nepetella 2
 
* Nepeta nuda L. 2
 
* Ziziphora capitata L. 2
 
Salvia sylvestris L. 4
 
* Salvia verticillata L. subsp. verticillata 2-4  
Solanaceae  * Physalis alkekengi L. 2-6 
Scrophulariaceae  * Gratiola officinalis L. 2-5
 
Verbascum longifolium Ten. 4
 
* Verbascum nigrum L. 2
 
* Verbascum phoeniceum L. 2-6
 
* Chaenorium rubrifolium (Robill. et Cast. ex DC.) Fourr.
 
subsp. rubrifolium 2
 
* Linaria chalepensis (L.) Mill. 2
 
* Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz 2
 
Veronica triphyllos L. 4
 
Veronica theucrium L. 4
 
* Veronica scutellata L. 2-5
 
* Veronica urticifolia Jacq. 2
 
* Euphrasia liburnica Wettst. 2-3  
Orobanchaceae  * Orobanche lutea Baumg. 2
 
* Orobanche lucorum A. Braum 2
 
* Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rapum-genistae 2  
Lentibulariaceae  * Utricularia minor L. 2-5
 
* Utricularia vulgaris L. 2-5  
Plantaginaceae  * Plantago maritima L. (s.s.) 2-3-4 
Caprifoliaceae  * Sambucus racemosa L. 2
 
* Viburnum opuius L. 2-5  
Valerianaceae  * Centranthus angustifolius (Mill.) DC. 2
 
* Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne 2  
Dipsacaceae  * Succisa pratensis Moench 2-5
 
Knautia calycina (Presl) Guss. 4
 
* Lomelosia graminifolia (L.) Greuter et Burdet 2  
Campanulaceae  * Campanula foliosa Ten. 2-4
 
* Campanula cervicaria L. 2
 
* Campanula bononiensis L. 2
 
Campanula apennina Podlech 1-4
 
Campanula tanfanii Podlech 1-4
 
* Phyteuma hemisphaericum L. 2
 
Edraianthus graminifolius (L.) A. DC. subsp. apenninus Lakusic 1-4
 
* Solenopsis laurentia (L.) C. Presl 2-3-6  
Compositae  * Leontopodium alpinum Cass.subsp. nivale (Ten.) Tutin 2-3-6
 
* Gnaphalium supinum L. 2
 
* Asteriscus aquaticus (L.) Less. 2
 
* Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et D'Amato 1-2-5
 
Achillea mucronulata Bertol. 4
 
* Achillea barrelieri Ten 2-4
 
* Achillea ageratum L. 2
 
Achillea tenorii Grande 2-4
 
* Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. Alpina 2
 
* Artemisia petrosa (Baumg.) Jan.
 
subsp. eriantha (Ten.) Giacom. et Pignatti 2-3
 
* Artemisia caerulescens L.
 
subsp. cretacea (Fiori) Brilli-Catt. et Gubellini 2-4
 
* Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. Integrifolius 2
 
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter 4
 
* Cirsium italicum (Savi) DC. 2
 
* Cirsium morisianum Rchb. Fil. 2
 
Cirsium lobelii Ten. 2-4
 
* Tyrimnus leucographus (L.) Cass. 2-4
 
* Onopordon tauricum Willd. 2-3-4
 
* Centaurea stenolepis A. Kerner subsp. Stenolepis 2-3
 
Centaurea caria Sibth. et Sm. 4
 
* Echinops ritro L. subsp. Ritro 2
 
* Echinops siculus Strobl 2-4
 
* Cichorium pumilum Jacq. 2-4
 
* Geropogon glaber L. 2
 
Hypochoeris cretensis (L.) Chaub. et Bory 4
 
* Scorzonera hispanica L. subsp. glastifolia (Willd.) Arcang. 2
 
* Andryala rothia Pers.
 
subsp. dentata (Sibth. et Sm.) Pignatti 2-4
 
* Taraxacum palustre (Lyons) Symons 2-5
 
* Taraxacum apenninum (Ten.) Ten. 2  
ANGIOSPERME MONOCOTILEDONI   
Alismataceae  * Damasonium alisma Mill. subsp. alisma 2-5
 
* Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 2-5  
Butomaceae  * Butomus umbellatus L. 2-5-6 
Hydrocharitaceae  * Hydrocharis morsus-ranae L. 2-5
 
* Vallisneria spiralis L. 2-5  
Juncaginaceae  * Triglochin palustre L. 2-4-5 
Potamogetonaceae  * Potamogeton polygonifolius Poir. 2-5
 
* Potamogeton nodosus Poir. 2-5
 
* Potamogeton perfoliatus L. 2-5
 
* Potamogeton gramineus L. 2-5
 
* Potamogeton pectinatus L. 2-5  
Zannichelliaceae  * Zannichellia palustris L. (s.l.) 2-5 
Najadaceae  * Najas marina L. 2-5 * Najas minor All. 2-5 
Melienthaceae  * Veratrum album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. 2 
Asphodelaceae  * Asphodelus fistulosus L. 2
 
* Asphodelus ramosus L. subsp. Ramosus 2  
Colchicaceae  * Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 2-3 
Liliaceae   * Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 2
 
* Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 2
 
* Tulipa sylvestris L. 2
 
* Ornithogalum excapum Ten. 2
 
* Onithogalum nutans L. 2
 
Bellevalia webbiana Parl. 4
 
* Muscari commutatum Guss. 2
 
* Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. 2-3  
Alliaceae  * Allium rotundum L. 2-4
 
Allium carinatum L. 4
 
Allium tenuiflorum Ten. 4
 
* Allium pallens L. subsp. Pallens 2
 
* Allium lusitanicum Lam. 2
 
* Allium neapolitanum Cyr. 2  
Amaryllidaceae  * Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 2-4 
Iridaceae  * Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. 2
 
* Iris pseudacorus L. 2-5
 
* Iris lutescens Lam. subsp. Lutescens 2
 
* Crocus imperati Ten. 2-4
 
* Crocus suaveolens Bertol. 2-4
 
* Crocus biflorus Mill. 2  
Juncaceae  * Juncus tenageia L. fil. 2
 
* Juncus depauperatus Ten. 2
 
* Juncus acutus L. 2-4-5
 
* Juncus maritimus Lam. 2-4
 
* Juncus pygmaeus L.C.M. Richard 2
 
* Juncus subnodulosus Schrank 2
 
* Juncus acutiflorus Ehrh. 2
 
* Juncus capitatus Weigel 2
 
* Luzula pilosa (L.) Willd. 2
 
Luzula italica Parl. 4  
Gramineae  * Vulpia muralis (Kunth) Nees 2
 
* Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. subsp. Paniculata 2
 
Festuca violacea Scheleicher ex Gaudin subsp. Macrathera
 
(Hack ex Beck) Markgr.-Dann. 4
 
* Festuca centro-appenninica (Mrkgr.-Dann.)
 
Markgr.-Dann 1-2-3-4
 
* Schleropoa hemipoa (Del.) Parl. 2-4
 
* Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durant et Schinz 2-4
 
Sesleria nitida Ten. 4
 
* Glyceria maxima (Hartman) Holmb. 2-5
 
* Aegilops neglecta Req. 2
 
Danthonia alpina Vest 4
 
* Ventenata dubia (Leers) Cosson 2 Trisetum villosum (Bertol.) Schnlt. 1-4
 
* Agrostis castellana Boiss. et Reuter 2
 
* Apera inerrupta (L.) Beanv. 2
 
* Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 2
 
* Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 2-4
 
* Molinia arundinacea Schrank 2
 
* Phalaris arundinacea L. 2-5 Alopecurus geniculatus L. 2-6
 
* Alopecurus aequalis Sobol. 2-5
 
* Alopecurus bulbosus Gouan 2-5
 
Alopecurus utriculatus Solander 5
 
Stipa capillata L. 2-3
 
Stipa pennata L. s.l. 6
 
* Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 2
 
Milium vernale L. 4
 
* Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.)
 
Host ex Roem. 2-5
 
* Heleochloa schoenoides (L.) Host 2-5
 
* Tragus racemosus (L.) All. 2-4  
Araceae  * Dracunculus vulgaris Schott 2
 
* Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 2
 
* Arisarum proboscideum (L.) Savi 2  
Lemnaceae  * Lemna trisulca L. 2-5
 
* Lemna gibba L. 2-5
 
* Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 2-5  
Cyperaceae  * Eriophorum latifolium Hoppe 2-5-6
 
* Eleocharis acicularis (L.) Roem. Et Schult. 2-5
 
* Eleocharis quinqueflora (hartm.) Schwartz 2-5
 
* Schoenus nigricans L. 2-5
 
* Schoenoplectus tabaernemontani (Gmel.) Palla 2-5
 
* Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 2-5
 
* Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 2-5
 
* Isolepis setacea (L.) R.Br. 2-5
 
* Isolepis cernua (Vahl.) Roem. et Schult. 2-5
 
* Cladium mariscus (L.) Pohl 2-4-5
 
* Cyperus serotinus Rottb. 2-5
 
* Cyperus flavescens L. 2-5
 
* Carex divisa Huds. 2
 
* Carex disticha Huds. 2-3-4-5
 
* Carex stellulata Good. 2-5
 
* Carex remota L. 2-5
 
* Carex elata All. 2-5
 
* Carex panicea L. 2-5
 
* Carex buxbaumii Wahlenb. 2-5
 
* Carex umbrosa Host 2-4
 
* Carex depauperata Good. 2
 
Carex kitaibeliana Degen 4
 
Carex hostiana DC. 2-4
 
* Carex pseudocyperus L. 2-5
 
* Carex vesicaria L. 2-5
 
Carex acutiformis Ehrh. 2-5  
Orchidaceae  * Ophrys bombyliflora Link 2-6
 
* Ophrys crabronifera Mauri subsp. Crabronifera 2-3-6
 
* Ophrys incubacea Bianca ex Tod. 2-6
 
* Ophrys insectifera L. 2-6
 
* Epipactis palustris (Mill.) Crantz 2-5-6
 
* Epipactis atropurpurea Rafin. 2-6
 
* Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 2
 
* Dactylorhiza romana (Sebast. et Mauri) Soò 2-6
 
* Dactylorhiza incarnata (L.) Soò subsp. Incarnata 2-5-6
 
* Orchis papilionacea L. subsp. Papilionacea 2-6
 
* Orchis militaris L. 2-6 * Orchis laxiflora Lam 2-5-6
 
* Serapias cordigera L. 2-6
 
* Himantolglossum adriaticum H. Baumann 2-6
 
* Neotinea maculata (Desf.) Stearn 2
 
* Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 2-6  

Elenco delle carte

1 Aree transregionali, delimitazione e caratteri principali (1:250.000)

2 Uso del suolo e infrastrutture nell'Italia centrale (1:600.000)

3 Carta geobotanica con principali classi di utilizzazione del suolo (1:100.000)

4 Carta fitoclimatica (1:200.000)

5 Rilievo altimetrico digitale - Elaborazione dal modello digitale del terreno a scala 1:25.000 (1:200.000)

6 Insulae ecologiche-zone critiche di adiacenza tra insulae-zone di discontinuità ecologica-zone di particolare interesse faunistico (1:100.000)

7 Aree di interesse faunistico-venatorio (1:100.000)

8 Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e siti di interesse naturalistico (1:100.000)

9 Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale (1:100.000)

10 Carta geologica numerica (1:200.000)

11 Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (1:100.000)

12 Parchi, Aree Protette ed emergenze ambientali in Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo (1:600.000)

13 Parchi istituiti ed aree di studio (1:100.000)

14 Spazio rurale (1:100.000)

15 "Zone di produzione di vino DOC e DOCG (1:200.000) e zona di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP ""UMBRIA"" (1:200.000)"

16 Zone di produzione e di trasformazione di prodotti DOP e IGP (1:200.000)

17 Aree di particolare interesse agricolo (1:100.000)

18 Aziende di trasformazione dei prodotti agricoli (1:100.000)

19 Aziende agrituristiche (1:100.000)

20 Allevamenti (1:100.000)

21 Terreni agricoli autorizzati alla fertirrigazione (1:100.000)

22 Ambiti urbani e per insediamenti produttivi (1:100.000)

23 Centri storici, architettura religiosa e militare (1:100.000)

24 Ville, giardini, parchi ed edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico (1:100.000)

25 Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico (1:100.000) (allegato)

26 Viabilità storica, abbazie e principali siti benedettini (1:100.000)

27 Ambiti di tutela paesistica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche e parchi (1:100.000)

28 Zone di tutela dei Monasteri Benedettini e dell'antica via Flaminia (1:100.000) 29 Industrializzazione, specializzazioni e concentrazioni produttive negli ambiti transregionali (1:900.000 e 1:1.400.000)

30 Sistema degli insediamenti produttivi (1:100.000)

31 Fonti energetiche ed impianti per la produzione di energia (scale varie)

32 Censimento attività estrattive (1:100.000)

33 Sistema regionale della mobilità e delle infrastrutture di trasporto (1:100.000)

34 Infrastrutture esistenti e dorsali telematiche (1:250.000 e 1:500.000)

35 Inquadramento della rete dei trasporti nazionali ed europei (1:400.000)

36 La mobilità pendolare (1:400.000)

37 Grafico dei tempi di percorrenza attuali e futuri degli assi principali della rete stradale di interesse regionale (1:200.000)

38 Grafico delle linee ferroviarie umbre, tempi di percorrenza attuali e futuri (1:200.000)

39 Domanda di telematica (1:500.000)

40 Insulae digitali (1:200.000)

41 Trasporto merci (scale varie)

42 Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale. Legge regionale 2 giugno 1992, n. 9. Itinerari per il grande Giubileo (1:100.000)

43 Trasporto aereo (scale varie)

44 Inventario dei movimenti franosi e dei siti storicamente colpiti da dissesto e inondazioni (1:100.000)

45 Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e punti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica regionale (1:100.000)

46 Ambiti territoriali omogenei e sottobacini idrografici del fiume Tevere (1:200.000)

47 Laghi, Fiumi e Torrenti (1:100.000)

48 Aspetti sismici del territorio regionale: tav. 1 - Eventi sismici del settembre 11997-aprile 1998 e primo quadro delle modificazioni dell'assetto del territorio regionale (scale varie)

49 Aspetti sismici del territorio regionale: tav. 2 - Elementi per la programmazione e la pianificazione regionale ai fini della mitigazione del rischio sismico: verso la nuova classificazione prevista dall'eurocodice sperimentale ECS (scale varie)

50 Aspetti sismici del territorio regionale: tav.3 - Prevenzione del rischio sismico: livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici (1:200.000)

51 Organizzazione della Protezione Civile e indagine conoscitiva sulle aree per la protezione civile in caso di calamità (scale varie)

52 Sorgenti di radiazione elettromagnetica (1:100.000)

53 Aree esposte a maggiore rischio di inquinamento acustico (1:100.000)

54 Dinamiche demografiche e residenziali nell'Italia centrale (scale varie)

55 Densità della popolazione (1:200.000)

56 L'industria manifatturiera e i servizi alle imprese nell'Italia centrale (scala 1:650.000)

57 Servizi alle imprese, al lavoro e al cittadino (1:200.000)

58 Commercio (1:200.000)

59 Manifestazioni fìeristiche (1:200.000)

60 Ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta (1:200.000)

61 Flussi turistici italiani e stranieri (1:200.000)

62 Musei, Biblioteche ed Archivi (1:200.000)

63 Grandi manifestazioni storiche e culturali (1:200.000)

64 Strutture didattiche e di ricerca (1:200.000)

65 Servizi sanitari (1:200.000)

66 Sport e tempo Libero (1:200.000)

67 Istituzioni Giudiziarie, Sicurezza Pubblica e Difesa Nazionale (1:200.000)

68 Servizi ambientali-gestione residui e rifiuti (scale varie)

69 Servizi ambientali-depurazione (1:200.000)

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[14] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[23] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 3 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 3 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 4 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 4 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[43] - Integrazione da: Articolo 119 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[45] - Integrazione da: Articolo 51 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 50 Comma 5 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 50 Comma 5 legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[54] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[57] - Integrazione da: Articolo 54 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 120 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 120 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[61] - Abrogazione da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[66] - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 31 luglio 2002, n. 14.

[67] - Integrazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 57 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 57 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 57 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 57 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 57 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 57 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[76] - Abrogazione da: Articolo 58 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[77] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 59 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 60 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[81] - Integrazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[82] - Integrazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[83] - Integrazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[84] - Integrazione da: Articolo 121 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 121 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 121 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[87] - Integrazione da: Articolo 121 Comma 3 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 122 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 122 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[90] - Abrogazione da: Articolo 17 legge Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9.

[91] - Abrogazione da: Articolo 17 legge Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 61 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[94] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 76 Comma 9 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 76 Comma 9 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 63 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 63 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 64 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[101] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 64 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[102] - Abrogazione da: Articolo 17 legge Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9.

[103] - Integrazione da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[104] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[105] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[106] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[107] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[108] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[109] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[110] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[111] - Integrazione da: Articolo 54 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[112] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[113] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 55 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[116] - Integrazione da: Articolo 123 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 123 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 123 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12.

[122] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21.

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 65 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 65 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[125] - Integrazione da: Articolo 124 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7.

[126] - Integrazione da: Articolo 66 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

Note della redazione

(01) - 

La legge regionale è abrogata ad eccezione delle carte ad essa allegate ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'allegato A di cui all'articolo 12 della presente legge.

(1) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(2) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(3) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(4) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(5) - 

Le disposizioni del presente comma, continuano ad applicarsi, fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, così come previsto dall'art. 69, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Il regolamento 25 marzo 2010, n. 7 "Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)" è entrato in vigore il 15 aprile 2010.

(6) - 

Comma abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(7) - 

Comma abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(8) - 

Commi 1, 2 e 3 abrogati dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(9) - 

Le disposizioni del presente comma, continuano ad applicarsi, fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, così come previsto dall'art. 69, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Il regolamento 25 marzo 2010, n. 7 "Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)" è entrato in vigore il 15 aprile 2010.

(10) - 

Comma abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(11) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(12) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(13) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(14) - 

Comma abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(15) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(16) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(17) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(18) - 

Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13. L'art. 100, comma 1, della stessa legge prevede, tuttavia, che fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla stessa legge 13/2009.

(19) - 

Le disposizioni degli articoli da 56 a 64, continuano ad applicarsi fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari,così come previsto dall'art. 69, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Il regolamento 25 marzo 2010, n. 7 "Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)" è entrato in vigore il 15 aprile 2010.

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