Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5
LEGGE REGIONALE n.5 del 8 Febbraio 2005
Documento vigente dal 13/08/2009
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
8 Febbraio 2005
, n.
5
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
8 del
23/02/2005
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità.
1.
La presente legge, in attuazione del
Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493
, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.
Art. 3
Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.
1.
Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.
2.
Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1
, ridotta ad un terzo.
Art. 5
Norma finanziaria.
1.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata " Proventi per trasgressioni" (cap.500).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 8 febbraio 2005
Lorenzetti
[1]