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Legge regionale 21 luglio 2009, n. 14


Regolamento regionale n.9 del 27 ottobre 2009

Date di vigenza

19/11/2009 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 27 ottobre 2009 ,n. 9
Norme di attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 04/11/2009

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento definisce le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ;

b) CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole;

c) schedario viticolo: banca dati alfa numerica costituita ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche, contenente informazioni e dati tecnici relativi al potenziale produttivo aziendale quali superfici vitate impiantate, varietà, anno di impianto, diritti di reimpianto;

d) potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;

e) conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo;

f) campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

g) estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

h) impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze;

i) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

l) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione;

m) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

- superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del cinquanta per cento del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

- superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non possono essere considerate come superficie vitata;

n) unità vitata (U.V.): una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno; è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il quindici per cento del totale, sesto di impianto, anno di impianto;

o) vigneto: impianto di viti costituito da una singola unità vitata (U.V.) o da un insieme di unità vitate anche non contigue;

p) vigneto illegale impiantato posteriormente al 31 agosto 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate in data successiva al 31 agosto 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto;

q) vigneto illegale impiantato dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate dal 1° aprile 1987 ed anteriori al 1° settembre 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/1999 ;

r) vendemmia verde: la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie;

s) consumo familiare: superficie vitata, fino ad un massimo di 0,1 ettari per viticoltore, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore a condizione che lo stesso viticoltore non produca vino a scopi commerciali;

t) dichiarazioni di raccolta e/o di produzione: quelle previste dalla normativa comunitaria e dalle relative disposizioni nazionali.

2. Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata di cui al comma 1, lettera m) non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata. In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di sei metri quadrati.

TITOLO I

Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998

Art. 3

Superfici vitate interessate alla regolarizzazione.

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, possono regolarizzare le superfici illegali mediante il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998, già regolarizzate ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/1999 .

3. Sono esclusi dalla regolarizzazione obbligatoria di cui al comma 1 i conduttori che, in ambito aziendale, detengono una superficie vitata complessiva atta a produrre uva da vino fino ad un massimo di 0,1 ettari (1.000 mq.), il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e che in nessun caso possono essere commercializzati.

Art. 4

Presentazione delle domande.

1. Ai fini della regolarizzazione i conduttori interessati, identificati attraverso il CUAA, presentano domanda di regolarizzazione secondo i termini stabiliti nel provvedimento appositamente adottato dal Dirigente del Servizio regionale competente, fermo restando che la regolarizzazione deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2009. Lo stesso provvedimento dispone in ordine alla modulistica ed alla documentazione da allegare alla domanda.

2. I conduttori interessati devono costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

3. Le superfici vitate oggetto della domanda di regolarizzazione possono risultare o meno nella dichiarazione delle superfici vitate del conduttore presentata ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche (modello B1).

Art. 5

Istruttoria delle domande.

1. La competente struttura organizzativa del Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole provvede all'istruttoria delle domande.

2. Il controllo amministrativo è effettuato sul cento per cento delle domande presentate e riguarda:

a) la completezza e correttezza della documentazione prevista;

b) la verifica che le superfici vitate oggetto di regolarizzazione risultino nel fascicolo aziendale del richiedente e, se del caso, nella dichiarazione delle superfici vitate del conduttore (modello B1);

c) l'effettiva entità della superficie vitata ammissibile alla regolarizzazione eventualmente risultante dallo schedario viticolo regionale, ovvero definita sulla base del D.M. 26 luglio 2000;

d) la verifica che la superficie vitata oggetto di regolarizzazione non abbia percepito un premio all'estirpazione per la campagna 2008/2009 ai sensi della normativa vigente;

e) la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' articolo 3, comma 1 .

3. Su richiesta del responsabile del procedimento è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

4. Durante la fase istruttoria il responsabile del procedimento può disporre controlli in loco, effettuati a cura della competente Comunità montana, al fine di verificare:

a) l'effettiva esistenza e superficie del vigneto oggetto di regolarizzazione;

b) la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

5. Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo.

6. La fase del controllo amministrativo si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domande con la compilazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di una check-list con la quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della domanda di regolarizzazione. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda, l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

7. Sulla base delle risultanze del controllo amministrativo il competente Servizio regionale comunica ai richiedenti, mediante lettera raccomanda A.R., l'esito dell'istruttoria e, in caso di istruttoria positiva, l'entità della superficie oggetto di regolarizzazione e la quantificazione dell'importo da pagare.

8. In relazione alla scadenza ultima del 31 dicembre 2009 stabilita dal Reg. (CE) n. 491/2009 per la regolarizzazione delle superfici vitate, i produttori interessati possono pagare, anticipatamente all'irrogazione della sanzione prevista, l'importo comunicato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio mediante versamento nel c/corrente postale n. 11075066, intestato a Regione Umbria - Servizio Tesoreria, Corso Vannucci, 96 Perugia, indicando la seguente causale: " Reg. (CE) n. 491/09 - L.R. n. 14/2009 - Pagamento per regolarizzazione superfici vitate". Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata tempestivamente e comunque entro i cinque giorni successivi, direttamente a mano o mediante fax o raccomandata A.R., al Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della Direzione Agricoltura e Foreste.

9. Per la regolarizzazione di cui al presente regolamento, non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

10. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro il 31 dicembre 2009, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

11. In caso di esito istruttorio negativo, parziale o totale, il responsabile del procedimento, prima della adozione del provvedimento di diniego, comunica i motivi del non accoglimento all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere una revisione istruttoria presentando le proprie contro deduzioni e osservazioni, eventualmente corredate da documentazione giustificativa.

12. Il responsabile del Servizio competente, esperita la verifica della richiesta di revisione dispone in ordine all'accoglimento o meno della stessa comunicandone le conclusioni all'interessato. Una volta esperito il procedimento viene adottato il provvedimento di approvazione della declaratoria delle domande non ritenute ammissibili, in tutto o in parte, alla regolarizzazione.

Art. 6

Provvedimento di regolarizzazione.

1. Per le istanze di regolarizzazione con esito istruttorio positivo, una volta accertato il pagamento dell'importo dovuto, il Dirigente del Servizio regionale competente, entro il 28 febbraio 2010, adotta il provvedimento di regolarizzazione e lo comunica all'interessato.

2. A seguito del provvedimento di regolarizzazione, nel caso in cui non fossero già state dichiarate le superfici vitate regolarizzate, le stesse sono registrate a cura della Regione nella dichiarazione delle superficie vitate del conduttore (modello B1).

3. I conduttori viticoli che non hanno dichiarato le superfici regolarizzate di cui al comma 2 nella dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001, sono altresì soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo), pari a euro 619,75 per ettaro della superficie vitata.

4. Le superfici vitate regolarizzate iscritte nello schedario viticolo regionale possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, possono essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

5. La struttura regionale competente conserva una registrazione delle domande di regolarizzazione accolte, di quelle respinte, delle superfici estirpate a norma dell' articolo 7 e delle relative sanzioni irrogate ai conduttori.

Art. 7

Mancata regolarizzazione dei vigneti.

1. Nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto o di pagamento parziale della sanzione di cui all' articolo 3, comma 1 i conduttori sono obbligati ad estirpare a loro spese, entro e non oltre il 30 aprile 2010, le superfici vitate non regolarizzate. Sono altresì obbligati a estirpare i vigneti illegali a proprie spese ed entro il 30 aprile 2010 i conduttori le cui domande di regolarizzazione sono state respinte con provvedimento formale. Dell'avvenuta estirpazione è data comunicazione alla Regione entro quindici giorni dalla estirpazione stessa.

2. Tutte le estirpazioni effettuate ai sensi del comma 1 sono soggette a controllo in loco entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estirpazione a cura della competente Comunità montana.

3. Nel caso di mancata estirpazione delle superfici vitate illegali di cui al comma 1 , i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. I nominativi dei conduttori che non ottemperano all'obbligo di estirpazione con l'indicazione delle superfici vitate irregolari, sono comunicati all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, Ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia.

5. I produttori che non regolarizzano i propri vigneti non possono in nessun caso accedere ai benefici ed alle misure di sostegno previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente né ottenere eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

TITOLO II

Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998

Art. 8

Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998.

1. I produttori sono tenuti ad estirpare a loro spese le superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. La Regione assegna ai produttori di cui al comma 1 un termine, non superiore a tre mesi dalla data di accertamento delle superfici vitate illegali, per effettuare l'estirpazione.

3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate illegali entro quindici giorni. Sono effettuati controlli in loco sul cento per cento delle comunicazioni di estirpazione presentate. Il controllo è effettuato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di estirpazione a cura della competente Comunità montana. I controlli sono documentati da apposito verbale.

4. Per gli impianti illegali realizzati dopo il 31 agosto 1998 e prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 , il conduttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a far tempo dal 1° gennaio 2009. La sanzione è nuovamente applicata al produttore ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

5. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 , il conduttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro. La sanzione è nuovamente applicata al conduttore ogni dodici mesi, a decorrere dalla data della loro realizzazione.

6. La sanzione di cui ai commi 4 e 5 non è dovuta se i vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 sono stati estirpati entro il 31 dicembre 2008.

7. La Regione conserva una registrazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998, delle superfici estirpate a norma del comma 1 e delle relative sanzioni irrogate ai produttori.

8. La scadenza del divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, fissata dall' articolo 90, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 479/2008 , lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

TITOLO III

Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente

Art. 9

Destinazione delle uve e dei prodotti delle superfici impiantate illegalmente.

1. I conduttori di vigneti soggetti all'obbligo di estirpazione di cui agli articoli 7, comma 1 e 8, comma 1 o nelle more del pagamento della sanzione amministrativa non possono disporre la circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente.

2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol;

b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 103-novodecies, del Reg. (CE) n. 1234/2007 , a spese del produttore;

c) al consumo familiare se in ambito aziendale il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 2 .

4. Nel caso in cui il conduttore opti per la distillazione di cui al comma 2, lettera a) , è tenuto a presentare al competente Servizio regionale, entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione. Il contratto di distillazione deve coprire l'intera produzione del vigneto illegale come desunta dalla dichiarazione di raccolta o di produzione presentata nell'ultima campagna. I relativi controlli sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Regione e dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, Ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia.

5. Nel caso in cui il conduttore dichiari di optare per la vendemmia verde di cui comma 2, lettera b) , è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno. I produttori comunicano alla Regione, entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, l'avvenuta esecuzione della vendemmia verde. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti sul cento per cento delle comunicazioni presentate, a cura dalla competente Comunità montana, entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all' art. 12, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 555/2008 . Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo. In particolare dal verbale dovrà risultare la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.

TITOLO IV

Ulteriori sanzioni nei casi di mancata osservanza del divieto di circolazione

Art. 10

Sanzioni ulteriori.

1. Il conduttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:

a) non comunichi l'opzione prescelta entro il termine di cui all' articolo 9, comma 3 ;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all' articolo 9, comma 4 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nell'ultima dichiarazione di raccolta o di produzione presentata ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all' articolo 9, comma 2, lettera b) .

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera b) si applica dal 1° settembre dell'anno in cui deve essere presentato il contratto di distillazione.

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera c) si applica dal 1° settembre dell'anno interessato.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari, destinate esclusivamente al consumo familiare.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 2009

Lorenzetti