Art. 1
Finalità e oggetto.
1.
Con la presente legge la Regione Umbria in armonia con il proprio
Statuto
e con riferimento alla
legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
e alla
legge regionale 20 agosto 2001, n. 21
e nel rispetto del
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del
D.Lgs. n. 228 2001
che si impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.
Art. 2
Attività.
1.
Le fattorie didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
2.
Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio, di interesse enogastronomico e di educazione alimentare per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto millenario fra l'uomo e l'ambiente.
Art. 3
Requisiti delle fattorie didattiche.
1.
Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative esercitate, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
, al
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155
e alla
legge regionale 20 agosto 2001, n. 21
.
2.
Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio.
3.
Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare le scolaresche in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.
4.
Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di un'unica giornata senza pernottamento non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture per l'alloggio.
5.
Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della presente legge, oltre alla deroga prevista all'
articolo 3, comma 11, della L.R. n. 28 1997
riferita al numero di posti a sedere per la somministrazione pasti, possono anche derogare dal limite di capacità ricettiva massima di trenta posti letto previsto all'
articolo 3, comma 10, della L.R. n. 28 1997
esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative previste dalla presente legge.
Art. 4
Formazione degli operatori.
1.
La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale
, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristici che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica.
2.
La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.
(1)
3.
Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.
Art. 5
Elenco regionale.
1.
È istituito presso la Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari l'elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta regionale anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.
2.
La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale, e predispone l'apposita modulistica.
3.
Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e
autorizzate all'esercizio di [10]
tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'
articolo 11
, sentita la commissione di cui all'
articolo 8 della L.R. n. 28 1997
.
Art. 6
Programma regionale.
1.
Sulla base di quanto previsto dall'
articolo 5, comma 1
la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, i referenti dell'educazione alimentare, i servizi di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale adotta il programma regionale delle fattorie didattiche nell'ambito di quello previsto dall'
articolo 17 della L.R. n. 28 1997
.
Art. 7
Autorizzazioni.
1.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti secondo le disposizioni vigenti in materia di ricezione e ospitalità rurale così come definite dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'
art. 11
.
2.
L'autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare della fattoria didattica, un suo coadiuvante familiare o collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'
articolo 4, comma 2
, o dei requisiti previsti all'
articolo 4, comma 3
.
[12]
Art. 8
Simbologia.
1.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche
autorizzate[14]
.
2.
Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
Art. 9
Aiuti finanziari.
1.
La Regione nel quadro delle azioni e degli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione Europea concede contributi per realizzare o migliorare le strutture di accoglienza, per l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e formativa degli utenti.
2.
La Giunta regionale concede altresì contributi alle fattorie didattiche per progetti da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'
articolo 2
.
3.
I contributi previsti al
comma 1
e 2 sono soggetti alla regola del " de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69 2001
Art. 10
Norma finanziaria.
1.
Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui agli articoli
4, comma
1 e 9, comma 2 si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base
[ ... ]
[17]
07.1.019 del bilancio regionale di previsione, parte spesa (cap. 3862)[18]
.
2.
Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui all'
articolo 9, comma 1
si provvede nell'ambito dei finanziamenti previsti per gli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione europea con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.008 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata " Attività agrituristica" (cap. 8151).
3.
Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al
comma 3
.
Art. 11
Ulteriori disposizioni.
1.
Con regolamento regionale sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo alle strutture che offrono ospitalità ai disabili.