Art. 1
Finalità.
1.
La presente legge, in attuazione dell'
articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all'
articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 2
Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali.
1.
L'incarico di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2.
Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.