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Legge regionale 24 novembre 2009, n. 23


Legge regionale n.23 del 24 novembre 2009

Date di vigenza

17/12/2009 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/12/2009
16/11/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 16/11/2012

Documento vigente dal 17/12/2009

Regione Umbria
Legge regionale 24 novembre 2009 , n. 23
Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 02/12/2009

Il Consiglio regionale ha approvato La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.

Art. 2

Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali.

1. L'incarico di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 novembre 2009

Lorenzetti

[1]

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge produce effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 18/2012 (vedi art. 63, comma 5 della L.R. 18/2012)