Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento, in attuazione della
legge regionale 4 giugno 2008, n. 9
(Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni), disciplina:
a)
i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni;
b)
i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni;
c)
i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali.
Art. 2
Soggetti destinatari delle prestazioni.
1.
Le prestazioni finanziate con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo regionale, sono rivolte a persone non autosufficienti secondo la definizione di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 9/2008
, aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Art. 3
Prestazioni finanziate con il Fondo regionale.
1.
Le risorse del Fondo, di cui all'
articolo 19 della L.R. n. 9/2008
, sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'
art. 4
nell'ambito delle seguenti tipologie:
a)
interventi a carattere domiciliare;
b)
interventi a carattere semiresidenziale;
c)
interventi a carattere residenziale;
d)
interventi volti a facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili, attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o regionali;
e)
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative dei disabili in età evolutiva.
Art. 4
Criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni.
1.
L'universalità dell'accesso alle prestazioni è garantita dalla rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, uffici della cittadinanza e centri di salute che assicurano l'immediata presa in carico della persona non autosufficiente e, dopo una prima lettura del bisogno, l'avvio delle procedure valutative che devono concludersi con la elaborazione del progetto individuale di cui all'
articolo 5 della L.R. n. 9/2008
e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere di cui all'articolo 8 della medesima legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presa in carico della persona.
2.
L'accesso alle prestazioni, le indicazioni quantitative e temporali delle stesse e l'allocazione delle risorse professionali, strumentali, tecniche ed economiche necessarie, nonché gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente costituiscono il programma assistenziale personalizzato (PAP) di cui all'
articolo 7 della L.R. n. 9/2008
, all'interno del progetto individuale di cui al
comma 1
.
3.
L'accertamento della condizione di non autosufficienza e del relativo livello di gravità è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione di cui all'
articolo 6 della L.R. n. 9/2008
. Per i disabili adulti e minori le unità multidisciplinari di valutazione tengono conto dello stato di salute organico-funzionale, delle condizioni cognitivo-comportamentali e della situazione socio-ambientale e familiare, secondo gli strumenti di valutazione multidisciplinare e le scale di valutazione definiti con atto della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 6 della L.R. n. 9/2008
.
4.
L'erogazione delle prestazioni di cui all'
articolo 3, comma 1
al soggetto interessato alle prestazioni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a)
la gravità clinica;
b)
la bassa redditualità dell'assistito;
c)
l'alta fragilità sociale.
Art. 5
Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.
1.
La compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali da parte del soggetto destinatario delle prestazioni, secondo livelli differenziati di situazione economica, è effettuato tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
) e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Il concorso alla copertura del costo della quota sociale delle prestazioni, di cui all'
art. 3
, è dovuto dai soggetti di cui al
comma 1
.
3.
Le modalità di calcolo dell'ISEE per la compartecipazione alla copertura del costo della prestazione avviene tenendo conto:
a)
della situazione economica del destinatario della prestazione;
b)
della situazione patrimoniale del destinatario della prestazione.
4.
La compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui all'
art. 3
del presente regolamento, è riferita alla condizione economica del solo richiedente, valutando, per la quota di reddito calcolata nell'ISEE, il reddito disponibile.
5.
Ai fini della determinazione della compartecipazione sono previsti tre livelli:
a)
esenzione totale;
b)
esenzione parziale;
c)
non esenzione.
[4]
Art. 6
Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni
1.
L'esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'
articolo 3
viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è inferiore o pari alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce.
2.
L'esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'
articolo 3
è strutturata su due livelli diversi di compartecipazione:
a)
viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due;
b)
viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. 3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all'articolo
3
è prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. La Giunta regionale, per le prestazioni di cui all'
articolo 3
, può stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente.
4.
Per i soggetti parzialmente esenti di cui al
comma 2
il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilito:
a)
per la soglia ISEE di cui al
comma 2, lettera a)
:
1)
il quindici per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;
2)
il venti per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;
3)
il venticinque per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti;
b)
per la soglia ISEE di cui al
comma 2, lettera b)
:
1)
il trenta per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;
2)
il quaranta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;
3)
il cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti.
5.
La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all'
articolo 3, comma 1
, lettere d) ed e).
[7]
Art. 7
Criteri per la gradualità nella erogazione delle prestazioni.
1.
La gradualità nella erogazione delle prestazioni di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera c) della L.R. n. 9/2008
avviene secondo i seguenti criteri:
a)
gli interventi previsti nel Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA), di cui all'
articolo 11 della L.R. n. 9/2008
, sono prioritariamente per le persone con un alto bisogno assistenziale;
b)
le risorse a copertura delle diverse prestazioni previste per l'alto bisogno assistenziale nel PRINA sono definite nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 8
Valutazione.
1.
Al fine di monitorare le prestazioni erogate dal presente regolamento il Direttore di Distretto ed il promotore sociale competente per territorio elaborano, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale che prevede:
a)
il numero delle persone non autosufficienti prese in carico;
b)
il numero dei patti per la cura ed il benessere predisposti e sottoscritti ai sensi dell'
articolo 8 della L.R. n. 9/2008
;
c)
i tempi medi di attesa tra la presa in carico e la sottoscrizione del Patto per la cura ed il benessere.