TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Norme generali.
1.
I consigli regionali delle regioni a
statuto
normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2.
L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
[31]
3.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
[32]
4.
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
[33]
5.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
6.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
Articolo 2
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1.
Il consiglio regionale è composto:
- di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e di 30 membri nelle altre regioni.
2.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3.
La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
[34]
Articolo 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
1.
I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2.
Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo
Statuto
, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.
3.
Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
4.
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale
[35]
5.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
[37]
6.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.
TITOLO III
Procedimento elettorale
Articolo 8
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
1.
Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
3.
Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
4.
Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
5.
Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.
[38]
Articolo 9
Liste di candidati.
1.
Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2.
Le liste devono essere presentate:
a)
da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b)
da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c)
da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d)
da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'
art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53
; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
6.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
- i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
-
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55
;
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
9.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
9-bis.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'articolo 9 della presente legge.
[40]
Articolo 10
Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.
1.
L'
Ufficio centrale circoscrizionale[43]
, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati
:
-
verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito
e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto[46]
; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo
precedente[48]
;
-
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55
, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma
[50]
;
-
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano
il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica[52]
;
- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
2.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'
ufficio centrale circoscrizionale[54]
e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3.
L'
Ufficio centrale circoscrizionale[56]
torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4.
Le decisioni dell'
Ufficio centrale circoscrizionale[58]
sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'
Ufficio centrale circoscrizionale[60]
.
7.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8.
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9.
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed
agli Uffici centrali circoscrizionali[62]
.
Articolo 11
Operazioni dell'
Ufficio centrale circoscrizionale[64]
conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1.
L'
ufficio centrale circoscrizionale[66]
, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
-
assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa[68]
, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
-
procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione[71]
;
-
trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio[72]
.
2.
Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
[73]
Articolo 12
Norme speciali per gli elettori.
1.
Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2.
I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
Articolo 13
Voto di preferenza
1.
L'elettore può manifestare una sola preferenza.
[77]
Articolo 14
Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
1.
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2.
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3.
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del
primo comma
.
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
- effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3.
Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a)
determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b)
procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;
c)
stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d)
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e)
determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f)
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
7.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
8.
L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;
- procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
9.
[Abrogato].
10.
[Abrogato].
11.
[Abrogato].
12.
L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
-
determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del
terzo comma, lettera a)
; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);
- [Abrogato].;
- [Abrogato];
- [Abrogato];
- verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.
14.
Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13.A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.
14-bis.
Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del
comma 13
, non è computato il seggio del Consiglio che, per
Statuto regionale
, spetta al Presidente eletto.
15.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.
16.
L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18.
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
[78]
Articolo 16
Surrogazioni.
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
[80]
Articolo 16-bis
Supplenza.
1.
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'
articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55
, introdotto dall'
articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16
, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
Articolo 22
Attuazione delle prime elezioni regionali.
1.
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'
art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663
.
2.
Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.
Articolo 23
Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.
1.
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'
art. 2
.
Articolo 24
Norme in materia di ineleggibilità.
1.
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.
Articolo 25
Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.
1.
La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.
2.
Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.
3.
Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'
art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62
, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.
Articolo 26
Spese per la prima elezione dei consigli regionali.
1.
Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.
2.
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3.
I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'
art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440
, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
4.
Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
5.
Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e
terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
.