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Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2


Legge regionale n.2 del 4 gennaio 2010

Date di vigenza

20/01/2010 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/01/2010
26/02/2015 modifica mostra documento vigente dal 26/02/2015
17/10/2024 modifica mostra documento vigente dal 17/10/2024

Documento vigente dal 20/01/2010

Regione Umbria
Legge regionale 4 gennaio 2010 , n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010

Il Consiglio regionale ha approvato La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Recepimento

1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall' articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 , con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 63 dello Statuto regionale , è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale    .

2. Presso l'Ufficio centrale regionale, di cui all' articolo 8 della legge n. 108/1968 , sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione. [5]

3. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. [6]

4. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i.. [7]

5. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2 . [8]

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all' articolo 8 della legge n. 108/1968 , l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda. [9]

7. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all' articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995 . [10]

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 42 dello Statuto regionale , fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8 , collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 14, dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 , come modificato dalla presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. [11]

10. Ai fini di cui alla presente legge è definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali. [13]

Art. 3

Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri

1. Ai sensi dell' articolo 42 dello Statuto regionale , oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995, come modificate dalla presente legge. [15]

2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. [20]

3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L'ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. [21]

4. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione. [22]

Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 
" 3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. ".

[23]
Art. 5

Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto , si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi. ".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
 
" 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale. ". [24]

Art. 6

Liste e candidature

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le liste devono essere presentate:
 
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 
b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 
c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 
d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
".

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 
" 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature. ".

3. Dopo il nono comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è inserito il seguente:
 
" 9 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'articolo 9 della presente legge. ".

[25]
Art. 7

Modifiche all' articolo 15 della legge n. 108/1968

1. All' articolo 15, della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), del terzo comma, le parole " I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; " sono sostituite dalle seguenti: " I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall"Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni; "

b) il numero 2) dell"ottavo comma è sostituito dal seguente:
 
" 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni; "

c) il numero 3) dell'ottavo comma è sostituito dal seguente:
 
" 3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. ".

d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati.

e) il numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: " 3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2); "

f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati.

g) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
 
" 7) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria; ".

h) il numero 8) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
 
" 8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo. ".

i) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:
 
" 14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto. ".

l) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente:
 
" 14 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 e 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale , spetta al Presidente eletto. "

[26]
Art. 8

Surroga dei consiglieri regionali

1. I candidati alla presidenza della Giunta regionale, eletti ai sensi del secondo periodo, del comma 9, dell'articolo 2 che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione.

[27]
Art. 9

Modifiche all' articolo 1 della legge n. 43/1995

1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole " Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione " sono aggiunte le seguenti: " , oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale, ".

2. Al terzo periodo del comma 3 le parole " in non meno della metà delle " sono sostituite dalle seguenti: " in entrambe le " e le parole " con arrotondamento all'unità superiore " sono soppresse.

3. Al quinto periodo del comma 3 le parole " dall' articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 " sono sostituite dalle seguenti: " dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni ".

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
 
" 5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale. ".

[28]
Art. 10

Norma finale

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all' articolo 3 sul numero dei consiglieri regionali.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 gennaio 2010

Lorenzetti


ALLEGATI:
[Appendice 1]
LEGGE 17 febbraio 1968 , n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Norme generali.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. [31]

3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. [32]

4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province. [33]

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Articolo 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

1. Il consiglio regionale è composto:

  • di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; 
  • di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;  
  • di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;  
  • di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;  
  • e di 30 membri nelle altre regioni.  
  •  

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

[34]
Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto , si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale [35]

5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione. [37]

6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

2. [Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ].

Articolo 7

Cause di decadenza.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

5. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

[38]
Articolo 9

Liste di candidati.

1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 ; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

  1. i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;  
  2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 ;  
  3. il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;  
  4. un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature. 
  5.  

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'articolo 9 della presente legge.

[40]
Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'  Ufficio centrale circoscrizionale[43]     , entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati    :

  1. verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito  e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto[46]     ; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo  precedente[48]     ;  
  2.   cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma [50]     ;  
  3. cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano  il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica[52]     ;  
  4. cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.  
  5.  

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'  ufficio centrale circoscrizionale[54]     e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'  Ufficio centrale circoscrizionale[56]     torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'  Ufficio centrale circoscrizionale[58]     sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'  Ufficio centrale circoscrizionale[60]     .

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed  agli Uffici centrali circoscrizionali[62]     .

Articolo 11

Operazioni dell'  Ufficio centrale circoscrizionale[64]     conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'  ufficio centrale circoscrizionale[66]     , non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

  1. assegna un numero progressivo a ciascuna lista  ammessa[68]     , mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;  
  2. assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;  
  3. comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;  
  4.  procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione[71]  ;  
  5.  trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio[72]  .  
  6.  

2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. [73]

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Articolo 13

Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.

[77]
Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma .

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

  1. effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;  
  2. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.  
  3.  

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

  1. determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 
  2. determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni; 
  3. procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. 
  4.  

9. [Abrogato].

10. [Abrogato].

11. [Abrogato].

12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

  1. determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a) ; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;  
  2. individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;  
  3. proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2); 
  4. [Abrogato].;  
  5. [Abrogato];  
  6. [Abrogato]; 
  7. verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria; 
  8. verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo. 
  9.  

14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13.A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.

14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13 , non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale , spetta al Presidente eletto.

15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

[78]
Articolo 16

Surrogazioni.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

[80]
Articolo 16-bis

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17

Convalida degli eletti.

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 19

Ricorsi.

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 .

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

1. Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

  1. l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;  
  2. il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.  
  3.  

2. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 .

3. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

1. Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell' art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663 .

2. Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

1. Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell' art. 2 .

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

1. Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

1. La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

2. Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

3. Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall' art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

1. Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440 , e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

4. Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

5. Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addi' 17 febbraio 1968

SARAGAT REALE


Appendice 2
LEGGE 23 febbraio 1995 , n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1.

1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale, è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all' articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in entrambe le province della regione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall' articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3 , in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti .

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all' articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5 ; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L' articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e' sostituito dal seguente: L'elettore può manifestare una sola preferenza.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall' articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

[82]
Articolo 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

[83]
Articolo 3

1. Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dopo le parole: " determina la cifra elettorale di ciascuna lista ", sono aggiunte le seguenti: " provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ". Al medesimo comma, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: " comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale " .

2. Dopo l' undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , sono inseriti i seguenti:
 
" L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
 
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresi' il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
 
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
 
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegale alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalita' di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
 
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
 
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalita' di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
 
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
 
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unita inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegale ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
 
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
 
Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
 
Nel caso in cui piu' gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresi la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16. "

3. All' articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto "

[84]
Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. [Abrogato dall' art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120 ]

[85]
Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento. [86]

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all' articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 . [87]

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste. [88]

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4 , intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all' articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Articolo 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

[89]
Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

[90]
Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

[91]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 23 febbraio 1995

SCALFARO

Note sulla vigenza

[4] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[5] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[6] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[7] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[8] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[9] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[10] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[18] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[19] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[20] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[21] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[22] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[23] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[24] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[25] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[26] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[27] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[28] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[29] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[30] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[31] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[32] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[33] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[34] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[37] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[42] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[45] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[70] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[71] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[72] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[75] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[76] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[77] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[82] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[83] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[84] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[85] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[86] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[87] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[88] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[89] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[90] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[91] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

I riferimenti normativi al Consiglio regionale contenuti nella presente legge e nella l. 108/1968, come recepita dalla legislazione regionale, si intendono effettuati all'Assemblea legislativa dell'Umbria. (Vedi art. 2, comma 1 L.R. 4/2015)