Legge regionale 23 luglio 2003, n. 13


LEGGE REGIONALE n., n. 13 del 23 Luglio 2003

Documento vigente dal 25/02/2010

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Luglio 2003 , n. 13
"Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 06/08/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;

b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;

c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;

d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;

e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per: .

a) "rete" l'insieme dei punti di vendita che erogano benzine, gasolio, gas di petroli liquefatti - GPL, metano e biodisel per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, nonché degli impianti ad uso privato, per natanti e aeromobili, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche;

b) "impianto" il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori;

c) "erogatore" l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, misurando contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;

d) "colonnina" l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

e) "self-service pre-pagamento" il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, di cui l'utente si serve direttamente, previo pagamento del relativo importo;

f) "self-service post-pagamento" il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

g) "servizio accessorio" all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

h) "servizio presente nell'impianto" quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

i) "servizio all'autoveicolo" l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

j) "servizio alla persona" quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili;

k) "intralcio al traffico" quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

l) "centro abitato" un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine;

m) "impianto di distribuzione carburanti ad uso privato" l'insieme delle attrezzature fisse e/o mobili, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili o comunque al diretto ed esclusivo servizio di questi, la cui erogazione è destinata agli automezzi di proprietà o comunque connessi all'attività dell'impresa;

n) "impianto di pubblica utilità" quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;

o) "via di comunicazione d'interesse regionale" quella così classificata ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ;

p) "impianto per uso di natanti e di aeromobili" quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

q) "modifica all'impianto" la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

[7]
[ ARTICOLO 3 ] [9]
Art. 3

Norme regolamentari regionali

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:

1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

[ 2) ] [11]

2) la disciplina delle modifiche degli impianti; [12]

[ 3) ] [13]

4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei Comuni degli impianti incompatibili;

6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

[ 8) ] [14]

8) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili; [15]

9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

10) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei Comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

11) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica;

b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all'articolo 5, comma 1-bis.

[10]
ARTICOLO 4

Atti regionali di indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione - DAP, tenendo conto degli indirizzi di cui all' articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , delle linee guida contenute nel piano nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:

a) l'individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;

b) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;

c) l'attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l'impatto sulla rete esistente;

d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

e) la fissazione dei criteri e l'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;

f) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;

g) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità.

[18]
TITOLO I-BIS

Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i raccordi autostradali (2)

ARTICOLO 5

Impianti autostradali

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione.

1-bis. Il regolamento regionale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l'altro:

a) il regime concessorio del pubblico servizio, con particolare riferimento a presupposti, procedure e modalità per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, nonché il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni stesse;

b) la modifica degli impianti, distinguendo tra fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e fattispecie soggette a sola comunicazione;

c) il trasferimento della titolarità della concessione, con particolare riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione della domanda di volturazione da parte del concessionario subentrante;

d) le autorizzazioni per l'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianti esistenti;

e) il trasferimento di sede degli impianti;

f) il collaudo degli impianti;

g) gli orari e i turni di attività e l'abbinamento agli impianti di servizi accessori;

h) il monitoraggio della rete autostradale;

i) la disponibilità dell'area dell'impianto;

l) i termini per la presentazione delle istanze.

[24]

[23]
ARTICOLO 6

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;

b) modificazioni dell'impianto;

c) trasferimento dell'impianto;

d) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico sentita l'autorità aeroportuale o per la navigazione delle acque competente;

e) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.

2. Spetta ai comuni:

a) individuare gli impianti di pubblica utilità;

b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;

c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni   , al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell' articolo 7-bis [27]  e alle modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione;

d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali di cui all' articolo 3, comma 1 lettera d) ;

e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme regolamentari regionali di cui all' articolo 3, comma 1 lettera e) ;

f) fissare gli orari e le turnazioni;

g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;

h) vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge e irrogare le sanzioni amministrative previste dall' articolo 9   [ ... ] [28]  i.

[26]
TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

ARTICOLO 7

Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self-service pre e post-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona   [ ... ] [31]  , su superfici non superiori a quelle definite dall' articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .

2. In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona.   [ ... ] [32] 

[ 3. ] [33]

4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e modificazioni, sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività dei provvedimenti di autorizzazione commerciale e di licenza edilizia, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità a eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune può sospendere i termini di tempo per l'esecuzione dei lavori per tutta la durata dell'impedimento. Trascorsi i termini suddetti senza che i lavori siano stati ultimati, l'autorizzazione decade.

[30]
ARTICOLO 7-bis

Subentri e mutamenti di gestione.

1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.

[35]
TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 8

Sistema informativo

1. La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 , il monitoraggio, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti, comunicandone annualmente i risultati al competente Ministero.

2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio, i comuni trasmettono alla competente Direzione regionale i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j) .

3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli uffici tecnici di finanza - UTF competenti per territorio, ivi compresi quelli relativi all'erogato per il metano.

[40]
[ ARTICOLO 9 ] [43]
Art. 9

Sanzioni amministrative.

1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all' articolo 3 ,   comma 1, lettera a) [45]     , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

c) modificazione dell'impianto senza la preventiva  comunicazione[47]     , da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

h) violazione di orari di apertura e chiusura, da euro 200,00 a euro 1.200,00; [49]

i) violazione di turni di apertura e chiusura, da euro 500,00 a euro 3.000,00; [50]

l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00  .[51]    

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per due giorni. [54]

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per sette giorni. [55]

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all'  articolo 5, comma 1-bis[56]     , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;

b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:

1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;

2) esercizio dell'attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l'autorizzazione alla volturazione della titolarità; [58]

3) erogazione di prodotti non autorizzati;

4) effettuazione di modifiche all'impianto non previamente comunicate o autorizzate; [60]

5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.

6. Nell'ipotesi previste al comma 5, lettera b) , numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

7. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l'impianto, cui spettano i relativi proventi.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

[44]
ARTICOLO 10

Norme di prima applicazione

1. Le norme regolamentari di cui all' articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall' articolo 6, comma 2 , lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 .

ARTICOLO 11

Norme transitorie e finali

1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all' art. 6 comma 2 lett. b) , le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.

2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui all' art. 3 .

3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell' articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42 , pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente. (3)

5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purchè compatibile.

ARTICOLO 12

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.

[7] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 108 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[13] - Abrogazione da: Articolo 108 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 108 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 108 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 108 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 108 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 108 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[17] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[18] - Abrogazione da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[20] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[21] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[22] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[24] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[25] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[27] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[28] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[31] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[32] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[33] - Abrogazione da: Articolo 109 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[35] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[36] - Integrazione da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[37] - Integrazione da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[38] - Integrazione da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[39] - Integrazione da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[42] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 2 maggio 2007, n. 11.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[49] - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[50] - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[53] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[54] - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[55] - Abrogazione da: Articolo 47 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[58] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 9 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 9 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

Note della redazione

(2) - 

Titolo inserito dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11, con vigenza dal 24 maggio 2007

(3) - 

La disposizione concernente i procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2003, va intesa nel senso che non sono decaduti i procedimenti amministrativi relativi agli impianti per la cui realizzazione all'entrata in vigore della L.R. n. 13/2003 era già stato rilasciato idoneo titolo abilitativo edilizio.(Vedi art. 9 L.R. 11/2007)

 - 

Le norme regolamentari di cui al presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 10/2013 (23 maggio 2013). (Vedi art. 49, comma 1 L.R. 10/2013)