Art. 3
Tipologie delle attività fieristiche
1.
Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:
a)
fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b)
fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c)
esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;
d)
mostre - mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.
2.
Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la
legge 3 giugno 1978, n. 314
.
3.
La presente legge non si applica:
a)
alle attività commerciali, svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426
;
b)
alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla
legge 28 marzo 1991, n. 112
;
c)
alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla
legge 25 agosto 1991, n. 287
;
d)
alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;
e)
alle esposizioni di beni e/ o servizi effettuate da un unico espositore;
f)
alle mostre e/ o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.
Art. 4
Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche
1.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2.
Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono:
a)
nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione;
b)
su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate.
3.
L'amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al
comma 2
tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.
4.
La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
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Art. 5
Attribuzione della qualifica
1.
L'amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'
articolo 4, comma 1
sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:
a)
del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;
b)
delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
c)
della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;
d)
del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;
e)
della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;
f)
della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
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Art. 6
Manifestazione fieristica
1.
L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'
articolo 2 comma 1
, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'
articolo 4 comma 1
.
2.
Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale l'interessato chiede, entro il 30 aprile dell'anno precedente, alla struttura regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'
articolo 8
o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.
3.
Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario comunale di cui all'
articolo 8 bis
.
4.
L'inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.
5.
Il procedimento di riconoscimento o conferma della manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale o locale è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica che:
a)
il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione ai risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;
b)
la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;
c)
le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d)
le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.
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Art. 8 bis
Calendario comunale
1.
Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.
2.
Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.
3.
Il Comune, con apposito atto, disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.
4.
Il Comune, entro il 31 gennaio, trasmette il calendario comunale alla Regione al fine della pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione.
5.
Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute.
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