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Legge regionale 3 agosto 1999, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 3 agosto 1999

Documento vigente dal 25/02/2010

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999 ,n. 24
Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 44 del 11/08/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina il commercio in attuazione dei principi dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .

ARTICOLO 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;

b) per esercizi non di vicinato, le medie, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali superiori alle soglie degli esercizi di vicinato  di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del decreto[11]     ;

c) per anni di attività di un esercizio commerciale, il periodo di tempo, espresso in anni interi, decorso dal momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio, indipendentemente da eventuali interruzioni di attività o mutamenti di titolarità;

d) per personale dipendente di esercizi accorpati o concentrati, ai fini delle priorità e degli automatismi di cui all' art. 10 , commi 2 e 3, del decreto, non solo i dipendenti in senso stretto, ma anche i titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati all'impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o part-time, purché regolarmente costituito in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

e) per rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, la cessazione di una iniziativa commerciale in un Comune con rinuncia e riconsegna dell'autorizzazione ed il contestuale rilascio di nuova autorizzazione in altro Comune della medesima zona ad alta densità commerciale;

f) per centro storico di un Comune o di una frazione, l'area a tal fine individuata nello strumento urbanistico generale del Comune o con ulteriore atto del Consiglio comunale o, in attesa di tale individuazione, l'area compresa entro le mura storiche, o corrispondente al nucleo storico della città o frazione laddove dette mura non esistono;

[ g) ] [13]

g) per comuni a vocazione turistica, città d'arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall' articolo 26 ; [14]

h) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita e di un centro commerciale, la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto, con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività.

h-bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale. [15]

[ 1-bis. ] [16]

[9]
ARTICOLO 3

Classificazione dei comuni.

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all' art. 4, comma 1 , lettere  d),[18]  e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;

- Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;

- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all' art. 4, comma 1 , lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, anche dei comuni appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall' art. 4, comma 1 , lettere d), e) ed f) del decreto.

4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Classificazione delle strutture di vendita.

[ 1. ] [19]

1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;

b) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;

c) M3 ' medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

d) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;

e) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E.

[20]

[ 2. ] [21]

[ 2. ] [22]

2. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 18 . [23]

3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:
 
A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non alimentare;
 
E - Esercizi del solo settore non alimentare.

4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori senza autorizzazione.

5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.

5-bis. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture. [24]

TITOLO II

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

Sezione I

Programmazione rete distributiva

[ ARTICOLO 5 ] [28]
ARTICOLO 5

Programmazione commerciale

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;

g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all' articolo 32 .

[32]
Art. 5 bis

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all' articolo 5 garantendo il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale. [34]

2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.

3. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all' articolo 6 .

4. La Regione può compartecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.

[33]
Art. 5 ter

Programmazione comunale

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto   degli indirizzi regionali di cui all' articolo 5 bis [41]     , adottano, previa la concertazione di cui all' articolo 5 quater , un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio.   Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all' articolo 5 bis, comma 1 e tengono conto [43]     delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della l.r. 11/2005 , tenuto conto dei criteri di cui all' articolo 5 bis, comma 2 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali; [45]

b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto    degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi di cui all' articolo 4 . In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all' articolo 4 .

4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del Quadro strategico di valorizzazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 , promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;

c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico  .[48]    

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4 , possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali  .[51]    

[40]
Art. 5 quater

Concertazione

1. La Regione e i comuni, ai fini della presente legge, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

[58]
ARTICOLO 6

Ripartizione del territorio regionale.

1. Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'art. 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della Regione dell'Umbria è suddiviso nelle seguenti otto aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza:

1) Perugia;

2) Terni;

3) Foligno;

4) Città di Castello;

5) Spoleto;

6) Gubbio;

7) Orvieto;

8) Castiglione del Lago.

[59]

2. Sono inoltre individuate, ai fini di una più puntuale ed articolata programmazione, le seguenti zone ad alta densità commerciale:
 
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 1 - Perugia, la zona denominata 1 A Perugia ovest, comprendente il territorio dei comuni di   [ ... ] [62]  Corciano, Perugia e la zona denominata 1 B - Perugia sud-est, comprendente i comuni di Perugia, Torgiano e Deruta;
 
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 2 - Terni, la zona denominata n. 2 - Ternana, comprendente il territorio dei comuni di Terni e Narni;
 
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 3 - Foligno, la zona denominata n. 3 - Folignate, comprendente il territorio dei comuni di Spello, Trevi e Foligno. [61]

3. La specificazione dei comuni appartenenti alle singole aree sovracomunali è contenuta nell'allegato B alle presenti norme delle quali costituisce parte integrante. [63]

[ ARTICOLO 7 ] [64]
[ ARTICOLO 8 ] [66]
Sezione II

Attività di formazione

ARTICOLO 9

Principi e criteri.

1. L'attività formativa di cui all'art. 5 del decreto è svolta in coerenza con le normative comunitarie, nazionali e regionali e si ispira ai seguenti principi generali:

a) pluralismo dell'offerta formativa, mediante l'affidamento in gestione a più soggetti qualificati;

b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa ed a categorie disagiate;

c) distribuzione sul territorio e facilitazione alla partecipazione, mediante la previsione, per i corsi di cui all'art. 5, comma 5 del decreto, di sedi di esame in ciascuna provincia di cui all' art. 6, comma 1 ;

d) elevata qualità della formazione;

e) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche delle aree regionali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

f) garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;

g) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale.

2. Gli strumenti di programmazione previsti dalla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 , e successive modificazioni ed integrazioni contengono le previsioni attuative concernenti l'attività formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ed ai corsi di aggiornamento, previsti dall' art. 5 , commi 5 e 9 del decreto, sulla base dei principi di cui al comma 1 , ed in particolare:

a) i soggetti, con le priorità previste dal decreto all'art. 5 comma 7, che possono svolgere i corsi, che non comprendono l'espletamento delle prove finali;

b) le modalità di svolgimento delle prove finali, con i relativi riferimenti territoriali;

c) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curandone il livello qualitativo e la loro omogeneità nell'ambito regionale;

d) gli incentivi per la partecipazione ai corsi;

e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare di cui all' art. 5 , commi 7 e 9 del decreto.

3. Per quanto attiene la ripartizione delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti alla attività formativa tra Regione, province e comuni, nonché per gli aspetti generali si fa rinvio alla L.R. 2 marzo 1999, n. 3 ed alla L.R. 25 novembre 1998, n. 41 .

3-bis. La Giunta regionale definisce con proprio atto, di concerto con le associazioni di categoria competenti, i contenuti e le modalità per assicurare un elevato grado di formazione ed aggiornamento professionale alle aziende operanti nel settore non alimentare. [68]

[67]
Sezione III

Disciplina dell'attività di vendita

[ ARTICOLO 10 ] [70]
Art. 10

Centri commerciali.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell' articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

[ 3. ] [72]

4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall' articolo 4 .

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 , la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

5 bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni. [74]

[71]
Art. 10 bis

Poli commerciali

1. Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita.

2. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.

3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all' articolo 18 , dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

4. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l'autorizzazione complessiva dell'intero polo commerciale.

[76]
ARTICOLO 11

Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita.

1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui alla Sezione IV , può avvenire solo nel territorio di comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell' art. 3 , risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:
 
Classe del Comune I. oltre 50.000 abitanti Tipologie incompatibili Nessuna
 
Classe del Comune II. 10.000 - 50.000 Tipologie incompatibili G2/A
 
Classe del Comune III. 3.000 - 10.000 Tipologie incompatibili G2 e G1/A
 
Classe del Comune IV. meno di 3.0000 Tipologie incompatibili G2, G1, M2/A

2. I vincoli di cui al comma 1 , non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone ad alta densità commerciale di cui all' art. 6, comma 2 , né qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre 2 km. in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:
 
- Autostrada Al e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte;
 
- S.S. E45; - S.S. 75;
 
- S.S. n. 3 Flaminia.

2 bis. Ai Comuni di cui al comma 2 , si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e in particolare dell' articolo 6 della presente legge, al fine di prevenire consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie territoriali. [82]

Sezione IV

Programmazione regionale delle grandi strutture di vendita

[ ARTICOLO 12 ] [84]
[ ARTICOLO 12 ] [85]
ARTICOLO 12 bis

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1.    l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all' articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.

2. Per le medie strutture superiori di tipologia M3 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all' articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all' articolo 18 .

3. Il Comune sulla base di quanto previsto all' articolo 5 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 , previa concertazione. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distribuivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all' articolo 5 bis, comma 1 .

[86]
[ ARTICOLO 13 ] [89]
ARTICOLO 13

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico, la rilocalizzazione e il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all' articolo 18 .

2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve concludersi entro due anni dalla richiesta dell'autorizzazione stessa. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998 , può concedere, per giustificati motivi, una unica proroga per l'attivazione pari ad un periodo massimo di due anni, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.

[95]
[ ARTICOLO 14 ] [96]
ARTICOLO 14

Domande concorrenti per l'apertura di grandi strutture di vendita

1. Per domande concorrenti, ai fini della valutazione della Conferenza di Servizi di cui all' articolo 18 , si intendono quelle presentate al Comune competente nel corso del medesimo mese. Sono concorrenti anche le domande presentate nel medesimo mese in diversi comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza od aree ad alta densità commerciale.

2. Per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, tra più domande concorrenti è data priorità:

a) alle domande accompagnate da contestuale rinuncia a una o più medie o grandi strutture di vendita con impegno alla riassunzione del relativo personale;

b) alle domande accompagnate da contestuale impegno ad assumere lavoratori posti in mobilità o in esubero per chiusura di altre attività commerciali.

3. Le strutture di vendita di cui al comma 2 devono essere ubicate nel medesimo Comune o, trattandosi di rilocalizzazione, nella medesima zona ad alta densità commerciale.

[106]
[ ARTICOLO 15 ] [107]
[ ARTICOLO 15 ] [108]
[ ARTICOLO 16 ] [109]
ARTICOLO 17

Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita.

1. Fuori dei casi di rilocalizzazione di cui al comma 2 , il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è autorizzato dal Comune, previa valutazione da parte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto degli effetti sul tessuto commerciale e di ogni altro aspetto di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta sia conforme alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica commerciale.

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa alle seguenti condizioni cumulative:

a) che essa avvenga tra comuni della medesima zona ad alta densità commerciale, di cui all' art. 6, comma 2 ;

[ b) ] [111]

[ 3. ] [114]

[110]
[ ARTICOLO 18 ] [115]
ARTICOLO 18

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione.

2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro  cinque[123]     giorni dalla regolarizzazione alla Regione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.

4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune    .

5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2 , il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione,  la quale tiene conto di eventuali domande concorrenti ai sensi dell' articolo 14 , [126]  indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.

6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell' articolo 5 quater , rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

8. La Conferenza di servizi tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale come declinati dall'atto di programmazione di cui all' articolo 5 bis, comma 1 . [127]

9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.

10. La Conferenza di servizi, nel caso di domande concorrenti previste per lo stesso bacino di utenza, tiene conto, per la determinazione conclusiva di cui al comma 11 , dei criteri previsti allo stesso articolo 14 . [129]

11. La Conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.

12. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora,  decorsi sessanta giorni dalla adozione[130]     della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

13. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all'assenso del rappresentante della Regione nel caso di grandi strutture di vendita e del rappresentante del Comune nel caso di medie strutture superiori di tipologia M3. [132]

14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità.

15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4 .

[122]
ARTICOLO 18 bis

Procedimento di variante ai sensi dell' art. 5 del d.p.r. 447/1998

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all' articolo 18 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo Sportello unico per le attività produttive   , ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell' articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), [137]  qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente, previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente.

2. L'esito positivo della Conferenza di cui all' articolo 18 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.

3. La Conferenza di cui all' articolo 18 , in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall' articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005 e in applicazione dell' articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

[136]
Sezione V

Compiti dei comuni

[ ARTICOLO 19 ] [138]
[ ARTICOLO 20 ] [141]
[ ARTICOLO 21 ] [150]
[ ARTICOLO 22 ] [153]
[ ARTICOLO 23 ] [155]
[ ARTICOLO 24 ] [156]
ARTICOLO 24

Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori

1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.

4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all'abbinamento dei servizi e delle funzioni.

5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.

6. Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.

7. In deroga al disposto del comma 1 , i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.

8. Per attività di prossimità si intende l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello tuistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località. [164]

[163]
TITOLO III

Orari di vendita

ARTICOLO 25

Orari delle attività commerciali.

[ 1. ] [166]

1. I comuni, nell'ambito dei poteri di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto, disciplinano gli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio, compresa la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali, anche in modo differenziato. In assenza di specifiche disposizioni, a tutte le attività di vendita al dettaglio si applicano quelle previste per gli esercizi commerciali al dettaglio in area privata. [169]

2. Gli orari delle attività commerciali debbono rispondere alla finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro dipendente e di tutela della qualità della vita degli operatori, con particolare riferimento alla piccola impresa a conduzione familiare.

3. Il centro commerciale, come definito all'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto, effettua un orario unico ed eventuali chiusure uniche per tutte le attività commerciali artigianali e di servizi in esso presenti, stabilito sulla base della merceologia prevalente nel centro stesso.

3-bis. Il Comune competente per territorio può autorizzare, previa concertazione, orari di maggiore apertura per le attività di pubblici esercizi che pur inseriti in un centro commerciale, siano dotati di accesso autonomo al pubblico. [170]

4. Le rivendite di generi di monopolio che, oltre a questi, vendono esclusivamente i prodotti previsti nella relativa tabella speciale, seguono i turni e gli orari di apertura previsti dalla specifica normativa sulle rivendite.

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto, nell'ambito della fascia oraria 7.00 - 22.00 ciascun operatore sceglie il proprio orario di apertura, per un massimo di 13 ore giornaliere, con o senza interruzioni, il cui rispetto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata. La scelta è comunicata al Comune e ne viene data conoscenza al consumatore mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente. L'orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni.

6. L'orario è inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera a) del decreto.

7. I comuni possono consentire l'apertura notturna per una percentuale di esercizi non superiore al 5 per cento a livello di intero territorio comunale o, per i comuni della classi I e II, a livello di zona. Gli operatori interessati inoltrano istanza in carta semplice al Comune che procede a definire le turnazioni sulla base di apposita ordinanza che stabilisce altresì, tempi, criteri, modalità e caratteristiche.

8. I comuni possono intervenire eccezionalmente per rimuovere gravi disservizi causati da ferie, anche organizzando servizi alternativi, ovvero promovendo accordi tra le rappresentanze degli operatori, consumatori e lavoratori dipendenti per la definizione di scaglionamenti e turnazioni.

[165]
[ ARTICOLO 26 ] [171]
[ ARTICOLO 26 ] [172]
[ ARTICOLO 26 ] [173]
ARTICOLO 26

Apertura e chiusura nei centri storici e nelle aree a vocazione turistica

1. Hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle aperture e degli orari, le attività di prossimità e le attività commerciali che operano:

a) nei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, nelle aree di elevato valore storico, artistico e culturale ai sensi della normativa vigente, nonché in quelle individuate in specifici atti di promozione e valorizzazione;

b) nelle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente ai periodi di effettivo afflusso turistico;

c) nei centri di intrattenimento e svago in cui la superficie destinata a servizi e intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso;

d) nei piccoli borghi rurali e nuclei rurali.

2. Le aree e i centri di cui al comma 1 sono individuate dal Comune competente esclusivamente mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipano il Comune, la Provincia e la Regione. Alle riunioni della Conferenza sono invitati a titolo consultivo i soggetti di cui all' articolo 5 quater . La determinazione della Conferenza di servizi costituisce presupposto necessario per l'individuazione da parte del Comune delle aree e dei centri di cui al comma 1 .

3. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all'assenso del rappresentante del Comune ed ha validità triennale.

[174]
ARTICOLO 26 bis

Festività speciali

1. Gli esercizi commerciali osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, della domenica e lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 25 e del 26 dicembre. L'apertura in deroga è ammessa nell'ambito del calendario comunale di cui all' articolo 26 ter per le attività insediate nelle aree di cui all' articolo 26, comma 1 .

[175]
ARTICOLO 26 ter

Calendario comunale

1. Il Comune, anche su richiesta di uno o più soggetti di cui all' articolo 5 quater , convoca entro il mese di ottobre un incontro di concertazione al fine di definire il calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali relative all'anno successivo. In assenza dell'incontro il Comune non può adottare il calendario annuale.

2. Ferme restando le disposizioni previste all' articolo 26 bis , nonché per il mese di dicembre come previsto dall'articolo 11 del decreto, il calendario individua dieci domeniche o festività annuali di apertura in deroga, anche in modo differenziato tra zone, nonché ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro in un anno, per eventi di rilevanza cittadina, o di zona, o di quartiere, o festività del Santo patrono.

3. In mancanza di intesa con le categorie interessate il calendario è definito dal Comune che può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga per tutto il territorio comunale e fino a tre festività speciali.

4. I comuni, previa concertazione, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.

[176]
[ ARTICOLO 27 ] [177]
ARTICOLO 27

Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all' articolo 26 .

2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.

3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:

a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;

b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.

4. In ogni caso, qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.

5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, provinciale.

[ 6. ] [183]

[ 7. ] [184]

[ 8. ] [185]

[ 9. ] [186]

[ 10. ] [187]

[ 11. ] [188]

[ 12. ] [189]

[182]
[ ARTICOLO 28 ] [190]
ARTICOLO 28

Esenzioni in materia di aperture e chiusure

1. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano alle seguenti attività: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora queste siano svolte in maniera esclusiva o specializzata.

2. Per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano una o più delle merceologie di cui al comma 1 su una superficie di vendita pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita totale.

3. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade o le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o poste lungo le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia o delle sale cinematografiche.

[191]
TITOLO IV

Offerta di vendita

ARTICOLO 29

Vendite di liquidazione.

1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, così come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto, deve darne comunicazione al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, dichiarazione di cessazione all'attività;

b) in caso di liquidazione per la cessione d'azienda, copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

[ d) ] [192]

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente:
 
1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad euro 10.000,00, da comprovare successivamente con copia della fattura;
 
2) nell'ipotesi di lavori pari o inferiori a euro 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno euro 100,00 a metro quadrato calcolato sulla superficie di vendita dell'esercizio;
 
3) dichiarazione di sospensione dell'attività per almeno venti giorni. [193]

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa  suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità.[194]  .

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto l'anno per una durata massima di sei settimane; nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 , la durata massima è di 13 settimane.  Le vendite di liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi[195] 

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.

ARTICOLO 30

Vendite di fine stagione o saldi.

1. Ai fini dell'art. 15, comma 3, del decreto, per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, si intendono:

a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;

b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi;

[ e) ] [196]

f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del periodo natalizio e pasquale.

2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1 , sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni di categoria degli operatori commerciali.

3. La vendita di fine stagione, quale che sia l'estensione merceologica dell'autorizzazione, concerne esclusivamente i prodotti di cui al comma 1 ed eventualmente quelli di cui al comma 2 . A tal fine gli esercenti provvedono, durante il periodo di saldo, a separare nettamente i prodotti oggetto della vendita straordinaria da quelli che sono venduti al prezzo ordinario.

[ 4. ] [197]

[ 5. ] [198]

5. Le vendite disciplinate dal presente articolo devono essere presentate al pubblico con le sole diciture "vendite di fine stagione" o "saldi". [199]

6. Il periodo di effettuazione dei saldi viene disciplinato con il regolamento di cui all' art. 49 .

[ ARTICOLO 31 ] [200]
ARTICOLO 31

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale, con esclusione del settore alimentare.

3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore.

4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente ai prodotti di cui all' articolo 30, comma 1    .

5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

[206]
TITOLO V

Osservatorio regionale del commercio

ARTICOLO 32

Finalità.

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto è istituito l'Osservatorio regionale del commercio con sede presso l'assessorato regionale al commercio.

2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:

a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni e del sistema camerale;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del decreto;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.

ARTICOLO 33

Composizione e compiti.

1. L'Osservatorio regionale è composto da:
 
- l'Assessore regionale al commercio, che lo presiede;
 
- sei membri in rappresentanza dei comuni, designati dall'Anci regionale;
 
- due membri, designati dall'U.P.I. regionale;
 
- due membri designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio;
 
- cinque membri designati dalla Confcommercio dell'Umbria;
 
- due membri designati dalla Confesercenti;
 
- due membri designati dalla Lega delle Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori;
 
- un membro designato dall'Unione delle Cooperative;
 
- cinque membri designati a rotazione dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo;
 
- tre membri designati dai Sindacati dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativi a livello regionale;  
 
- un membro designato dalle imprese industriali di produzione di beni e servizi;
 
- un membro designato dalle imprese artigianali di produzione di beni e servizi. [210]
 

2. Le organizzazioni degli enti locali e delle categorie rappresentate curano che la composizione delle proprie rappresentanze sia articolata e rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in ordine alle proprie componenti interne.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale.

4. L'Osservatorio predispone un programma annuale che è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale. Per l'organizzazione delle proprie attività l'Osservatorio si avvale dei comuni e del Sistema camerale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera g) del decreto e, per compiti specifici, può anche avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di apposite convenzioni.

5. Il Sistema informativo regionale del commercio deve consentire la valutazione della consistenza e delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva al dettaglio, la comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale, nonché la valutazione delle variazioni intervenute nel tempo e dei principali processi in atto.

6. Nell'ambito del Sistema informativo si costituisce una banca dati regionale, in collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , nella quale confluiscono i dati e le informazioni dei comuni, del Registro delle imprese e del Repertorio economico e amministrativo presenti presso le Camere di commercio. A tal fine l'Osservatorio regionale promuove l'informatizzazione della gestione dei dati relativi al commercio da parte dei comuni.

7. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio regionale, del Sistema informativo e della Banca dati regionale ed ogni altro aspetto regolamentare sono definiti dalla Giunta regionale.

[209]
TITOLO VI

Assistenza tecnica, promozione e sviluppo dell'apparato distributivo

ARTICOLO 34

Centri di assistenza tecnica.

1. Per l'attuazione dell'art. 23 del decreto il Regolamento di cui all' art. 49 definisce e individua:

a) le modalità di autorizzazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art 23, comma 1 del decreto;

b) le attività dei centri ammessi a finanziamento con il fondo di cui all' art. 16, comma 1 della L. 7 agosto 1997, n. 266 , ed i criteri per la quantificazione dei finanziamenti;

c) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui è demandata la costituzione dei centri di assistenza tecnica;

d) ogni altra disposizione necessaria alla istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

ARTICOLO 35

Attività promozionali.

1. La Regione dell'Umbria assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;

b) al commercio elettronico;

c) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea;

d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

[ ARTICOLO 36 ] [212]
ARTICOLO 36

Termine per la presentazione delle domande.

1. Le domande per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, come definite all' articolo 13, comma 2 , possono essere presentate solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' articolo 46-bis .

[213]
ARTICOLO 37

Proroga dei termini dell'attivazione delle grandi strutture di vendita.

1. La procedura prevista all' art. 18 della presente legge, si applica anche alle richieste di proroga del termine di 24 mesi, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto, per l'attivazione delle grandi strutture di vendita, comprese quelle non ancora attivate alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto di provvedimenti di proroga.

[214]
[ ARTICOLO 38 ] [215]
ARTICOLO 39

Promozione delle medie strutture di vendita.

1. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di medie strutture di vendita di tipo M2 è sospeso sino a quando i comuni non abbiano provveduto a quanto disposto dagli artt. 19 e 21.

[ 2. ] [217]

[ 3. ] [218]

[216]
ARTICOLO 40

Interventi di valorizzazione per il centro storico.

1. Qualora il Comune non ottemperi a quanto disposto dall' art. 21 , nel termine ivi previsto al comma 1 , e sino a quando non vi abbia provveduto, nel centro storico:

a) nessun vincolo di natura commerciale può essere imposto all'apertura, ampliamento, trasferimento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di tipo M1;

[ b) ] [219]

2. I provvedimenti adottati dai comuni nei centri storici ai sensi del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito con L. 6 febbraio 1987, n. 15 , conservano piena validità per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione dello strumento di cui all' art. 21 .

ARTICOLO 41

Modificazioni alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 .

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l' art. 24, comma 1 , è così sostituito: " L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all' art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono subordinati alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto suddetto. ";

b) l' art. 24, comma 2 , è così modificato: " L'espressione del parere del Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici e dei regolamenti locali. ";

c) l' art. 26, comma 2 è sostituito dal seguente: " La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 , di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settore alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare. ";

d) all' art. 26 è aggiunto il seguente comma: " 6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1. ";

e) all' art. 27, comma 1 , le parole " di cui all' articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 " sono soppresse;

f) all' art. 29, comma 1 , l'inciso " sottoposti a nulla osta ai sensi dell'articolo 24, comma 1, " è sostituito con: " costituiti da grandi superfici di vendita, ".

ARTICOLO 42

Prima nomina componenti Osservatorio regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale del commercio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni di cui all' art. 33 .

ARTICOLO 43

Adempimenti preliminari dei comuni.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, al fine di garantire il rispetto dei termini temporali del decreto provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva del centro storico;

b) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio, da comunicare all'Ufficio regionale del commercio.

ARTICOLO 44

Apertura di attività estemporanee.

1. Onde evitare il sorgere di attività estemporanee durante il solo periodo natalizio con pregiudizio alle politiche di riqualificazione della rete, i comuni   [ ... ] [221]  possono disporre la sospensione degli effetti delle comunicazioni di apertura degli esercizi per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio. L'apertura può essere effettuata dagli interessati solo decorso detto periodo.

2. La disposizione di cui comma 1 non si applica per la vendita di prodotti tipicamente e specificamente natalizi indicati dai comuni stessi, quali addobbi, alberi di Natale e simili.

[220]
[ ARTICOLO 45 ] [222]
ARTICOLO 46

Corsi qualificanti per il settore alimentare.

1. Fino a quando   [ ... ] [224]   la Regione[225]  non avrà disciplinato l'attività formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto, il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è conseguito mediante il superamento di un esame sulla base di modalità fissate dalla Giunta regionale che potrà avvalersi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria.

1-bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare, sono considerati requisiti idonei il possesso dell'iscrizione al REC di cui all' art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , per la somministrazione di alimenti e bevande o la frequenza con esito positivo dei corsi tenuti presso la scuola alberghiera ovvero altra con indirizzo professionale equiparato. [226]

[223]
ARTICOLO 46-bis

Procedimento di verifica.

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (2) , approvano varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, al fine di assicurare la conformità degli stessi alle disposizioni della presente legge, anche in attuazione dell' articolo 23, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 .

[227]
ARTICOLO 46-ter

Centri commerciali disposizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, sono fatte salve le diverse previsioni contenute nei piani urbanistici generali o attuativi, nonché quelle contenute negli strumenti di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita, purché approvati o adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge (3) .

[228]
ARTICOLO 47

Sanzioni.

1. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi:

a) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite;

[ b) ] [229]

c) violazione dell' art. 29 comma 1 , anche nel caso di mancata integrazione, nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e comma 3 ;

[ d) ] [230]

d) violazione dell' articolo 30, comma 3 , limitatamente alla mancata separazione delle merci, e comma 5 ; [231]

e) violazione dell' art. 31 commi 1, 2 e 3.

e-bis) violazione dell'articolo 15, comma 5 e dell'articolo 20, comma 8-bis. [232]

[ 2. ] [233]

2. Il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o recidiva, come definita dall'articolo 22, comma 2 del decreto. [234]

2-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. [235]

3. Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attività di vendita oggetto di comunicazione o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di:

a) trasformazione delle strutture di vendita in violazione dei vincoli tipologici e di articolazione di cui all' art. 4 ;

[ b) ] [236]

b) apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all' articolo 10, comma 4 , senza l'autorizzazione di cui all' articolo 10, comma 5 ; [237]

c) mancato rispetto dell' art. 22, comma 1, lettera c) in materia di trasferimento di nuove attività dal centro storico;

d) violazione dei vincoli disposti per edifici di carattere storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell' art. 22 , commi 4 e 5;

e) apertura di esercizi di vicinato per il solo periodo natalizio, ove ne sia disposta la sospensione ai sensi   [ ... ] [238]    dell' articolo 44 [239]  ;

f) trasferimento dai centri polifunzionali di servizi di cui all' art. 24, comma 5 , ove sia disposta la temporanea intrasferibilità.

4. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.

5. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attività di revoca e di chiusura dell'esercizio, di cui al presente articolo, sono adottati dal sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

ARTICOLO 48

Norma finanziaria.

1. Il concorso della Regione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all' art. 32 della presente legge rientra negli interventi di cui al Titolo II della L.R. 30 agosto 1988, n. 35 . A tal fine il cap. 5690 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 50.000.000.

2. Ai sensi del Titolo III della L.R. 30 agosto 1988, n. 35 ed in deroga a quanto ivi previsto all' art. 6, comma 1 , lettere a) e b) sono finanziabili gli strumenti predisposti dai comuni in attuazione della presente legge. A tal fine il cap. 9601 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 300.000.000.

3. Per le incentivazioni di cui agli artt. 20 e 21, con particolare riferimento all'innovazione e rilancio commerciale nei centri storici ed urbani, conseguentemente alla presente legge, il cap. 5731 del bilancio regionale di cui alla L.R. 3 aprile 1997, n. 12 " Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi" è incrementato per il corrente anno finanziario di lire 200.000.000.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo di lire 550.000.000 per il 1999 la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo al cap. 9710 del bilancio di previsione 1999.

ARTICOLO 49

Rinvio al regolamento.

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 9, 13, 30 e 34 della presente legge,   [ ... ] [240]   la Giunta regionale[241]  , entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari concernenti gli aspetti operativi e di disciplina della attività di vendita.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 agosto 1999

Bracalente


ALLEGATI:
Allegato A Omissis

Allegato soppresso dall'art. 37 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, e sostituito dall'allegato A della stessa legge; allegato successivamente abrogato dall'articolo 98, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.


Allegato B - Omissis

Allegato abrogato dall'art. 18, comma 2 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 1 Lettera j legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[10] - Integrazione da: Articolo 137 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Integrazione da: Articolo 137 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[15] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[16] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 68 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[18] - Abrogazione da: Articolo 138 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 69 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[20] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 69 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 69 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 69 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 70 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 139 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Integrazione da: Articolo 139 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[27] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 70 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[29] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 138 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[36] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[37] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[38] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[39] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[40] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[47] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[50] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[53] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[54] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[55] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[56] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[57] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[58] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[61] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[62] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[63] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[64] - Abrogazione da: Articolo 72 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[65] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[66] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[68] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[72] - Abrogazione da: Articolo 74 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[73] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[74] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[75] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[76] - Integrazione da: Articolo 75 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[77] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[78] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[79] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[80] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[81] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[82] - Integrazione da: Articolo 76 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 76 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[83] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 77 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[86] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 78 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[87] - Integrazione da: Articolo 140 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[88] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 79 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[94] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 79 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 80 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[99] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[105] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 80 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 81 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[109] - Abrogazione da: Articolo 82 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[110] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[111] - Abrogazione da: Articolo 83 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[114] - Abrogazione da: Articolo 83 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 84 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[116] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[117] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[120] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 84 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[125] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[126] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[127] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[129] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[134] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[135] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[136] - Integrazione da: Articolo 85 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[137] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[138] - Abrogazione da: Articolo 86 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[139] - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[140] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[141] - Abrogazione da: Articolo 87 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[142] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[146] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[147] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[148] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[149] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 5 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[150] - Abrogazione da: Articolo 88 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[151] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[152] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[153] - Abrogazione da: Articolo 89 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[154] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[155] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 91 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[157] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[160] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[161] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[162] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 91 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[164] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[165] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 92 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 92 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[170] - Integrazione da: Articolo 92 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 93 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 93 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[175] - Integrazione da: Articolo 94 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[176] - Integrazione da: Articolo 94 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[177] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32.

[178] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[181] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Integrazione da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[183] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[184] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[185] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[186] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 4 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[187] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 5 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[188] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 6 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[189] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 7 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 96 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 96 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[194] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Integrazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[195] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[196] - Abrogazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[197] - Abrogazione da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[201] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[202] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[205] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[207] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[208] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[209] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[210] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[211] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[212] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[214] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[215] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[216] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[217] - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[218] - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[219] - Abrogazione da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[220] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[221] - Abrogazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[222] - Abrogazione da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[223] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[224] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[226] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[227] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[228] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[229] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[230] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[232] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[235] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[240] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[241] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

Note della redazione

(4) - 

Il regolamento previsto dal presente comma deve essere adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 10/2013 (22 luglio 2013) (Vedi art. 17, comma 2, L.R. 10/2013)

(5) - 

Il regolamento previsto dal presente comma deve essere adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 10/2013 (22 luglio 2013) (Vedi art. 17, comma 2, L.R. 10/2013)

(1) - 

Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(2) - 

Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(3) - 

(Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.