Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
21 Maggio 1987
,n.
28
Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
38 del
27/05/1987
Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
[ 1. ]
[5]
2.
L' ultimo comma dell'
art. 10 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14
, è sostituito dal seguente: "
Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto - dalla data della nomina in ruolo e con le modalità e i criteri di cui agli artt. 34, 44 e 45 della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
- il trattamento economico di anzianità corrispondente al servizio non di ruolo reso negli uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito ai sensi del comma 3 del precedente art. 9
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 21 maggio 1987
Mandarini
[1]