Art. 2
Modificazioni all'
articolo 3 della L.R. n. 13/2006
.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 13/2006
è sostituito dal seguente:
"
2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 13/2006
è aggiunto il seguente:
"
2-bis. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
".
Art. 3
Sostituzione dell'
articolo 5 della L.R. n. 13/2006
.
1.
L'
articolo 5 della L.R. n. 13/2006
è sostituito dal seguente:
"
Art. 5
Trattamento economico.
1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
".
Art. 4
Modificazioni all'
articolo 7 della L.R. n. 13/2006
.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 13/2006
è sostituito dal seguente:
"
2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.
".
2.
Il
comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 13/2006
è sostituito dal seguente:
"
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
".
Art. 8
Sostituzione dell'
articolo 6 della L.R. n. 18/2009
.
1.
L'
articolo 6 della L.R. n. 18/2009
è sostituito dal seguente:
«
Art. 6
Trattamento economico.
1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
».