Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18
(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) disciplina:
a)
l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
b)
i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante;
c)
le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione delle risorse specifiche.
Art. 2
Funzioni dell'ufficio del Garante
1.
L'ufficio del Garante collabora con il Garante per il raggiungimento delle finalità di cui all'
articolo 1 della l.r. 18/2009
e per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso ai sensi dell'
articolo 2 della stessa l.r. 18/2009
.
2.
L'ufficio del Garante collabora, altresì, con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.
3.
L'ufficio del Garante predispone e presenta alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego delle risorse assegnate.
Art. 3
Organizzazione dell'ufficio del Garante
1.
L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 7, comma 1 della l.r. 18/2009
e, per lo svolgimento della propria attività, si avvale delle strutture della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali e di due dipendenti della stessa Direzione con professionalità adeguate allo svolgimento dell'attività.
2.
Il personale addetto all'ufficio del Garante costituisce il supporto amministrativo al Garante nella realizzazione delle funzioni di cui all'
articolo 2
.
3.
L'ufficio del Garante può avvalersi di personale diverso rispetto a quello previsto al
comma 1
per prestazioni lavorative aggiuntive specialistiche relative a specifici progetti, di durata temporale limitata, entro i limiti di spesa assegnati all'ufficio e nel rispetto delle normative vigenti.
4.
L'ufficio del Garante cura, altresì, le relazioni e la pubblicità assegnate al Garante ai sensi dell'
articolo 9 della l.r. 18/2009
.
Art. 4
Rapporti con le altre autorità di garanzia
1.
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia istituite dal Consiglio regionale si scambiano segnalazioni riguardanti situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle competenze proprie di ciascuno.