Legge regionale 22 luglio 2011, n. 7


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 115
    • Anno Ricorso: 2011
    • Numero sentenza: 123
    • Anno sentenza: 2012
    • Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 16 maggio 2012, n. 20
    • Abstract: Sentenza 7 maggio 2012, n. 123
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.
      Resistente: Regione Umbria
      Giudizio: legittimità costituzionale
      Disposizioni impugnate: articolo 6, comma 2, della L.R. Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)
      Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nella parte in cui prevede incondizionatamente e senza alcuna eccezione che i vincoli preordinati all'esproprio abbiano durata di cinque anni;.
      Decisione della Corte: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2 della legge oggetto di impugnativa
    • Materie
      • Territorio ambiente e infrastrutture
        • Espropriazione
    • Documenti
    • Allegati