Art. 1
Oggetto.
1.
La presente legge, in attuazione del
titolo V della Costituzione
e dello
Statuto regionale
e nel rispetto dei principi di cui al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per
il Consiglio regionale[8]
e disciplina per le agenzie strumentali della Regione.
Art. 2
Principi generali.
1.
La disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:
a)
distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza
;
b)
miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse;
c)
accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
d)
valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'Ente, anche garantendo la pari opportunità tra uomini e donne;
e)
trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;
f)
costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività dell'amministrazione regionale;
g)
razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa
.[12]
Art. 3
Disciplina di attuazione.
(1)
1.
La Giunta regionale,
in accordo con le[18]
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.
(2)
Art. 4
Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale.
1.
La Giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale,
approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente[20]
.
2.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all'
articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale.
[22]
3.
La Giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'
articolo 3
, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri della presente legge e della programmazione di cui al
comma 1
, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)
esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;
b)
conferimento di funzioni agli enti locali;
c)
verifica dei fabbisogni
delle varie direzioni regionali.
Art. 5
Articolazione.
1.
L'organizzazione regionale è articolata in:
a)
direzioni regionali;
b)
strutture e posizioni di livello dirigenziale;
c)
strutture e posizioni di livello non dirigenziale.
[24]
Art. 6
Direttori regionali.
1.
I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'Ente. In particolare:
a)
contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;
b)
propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e la funzionalità organizzativa della struttura regionale.
2.
I regolamenti di cui all'
articolo 3
disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.
[29]
Art. 7
Incarico di direttore regionale.
1.
L'incarico di direttore regionale viene conferito dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
2.
La durata dell'incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3.
L'incarico di direttore è fiduciario ed è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.
4.
Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'
articolo 3
.
[31]
Art. 8
Dirigenza regionale.
1.
La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di " dirigente", secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.
2.
Con i regolamenti di cui all'
articolo 3
sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti regionali come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
[34]
Art. 9
Delega di funzioni dirigenziali.
1.
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.
2.
I regolamenti di cui all'
articolo 3
disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega. Non si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2103 c.c. e 52 del
D.Lgs. n. 165 2001
.
Art. 10
Accesso alla dirigenza.
1.
L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2.
Al concorso e corso-concorso di cui al
comma 1
possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.
3.
Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al
comma 1
i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.
4.
Con i regolamenti emanati ai sensi dell'
articolo 3
sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità
. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
Art. 11
Incarichi dirigenziali.
1.
L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
[37]
2.
Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
3.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.
4.
Gli incarichi di cui al
comma 1
possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
5.
Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al
comma 4
, a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al
comma 3
. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6.
Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'
articolo 3
.
Art. 12
Coordinamento delle iniziative tra Giunta regionale e
Consiglio regionale[39]
.
1.
Il Consiglio regionale[41]
e la Giunta regionale assumono iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una reciproca
funzione di supporto e complementarietà[43]
.
Art. 13
Autonomia delle Agenzie regionali.
1.
Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.
2.
Le Agenzie di cui al
comma 1
dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.
3.
Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al
comma 1
, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.
4.
La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al
comma 1
, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.
5.
Le disposizioni contenute nella
legge regionale 11 novembre 1983, n. 43
e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
Art. 14
Centro per le pari opportunità.
1.
Al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell'ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.
2.
Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.
Art. 15
Protocolli di relazioni sindacali.
1.
La Giunta regionale con il concorso degli enti strumentali
ed il Consiglio regionale [45]
stipulano protocolli di relazioni sindacali volti ad una gestione unitaria ed integrata in materia di organizzazione e personale
.
Art. 16
[ ... ]
[48]
Strutture speciali[49]
1.
Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze
delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e o della Giunta regionale.
2.
La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.
3.
La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'
articolo 3
, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.
3 bis.
Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.
[51]
3 ter.
L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al
comma 3 bis
è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'
articolo 11
.
[52]
3 quater.
La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'
articolo 3
, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al
comma 3 bis
, nell'ambito dell'articolazione organizzativa.
[53]
Art. 17
Partecipazione.
1.
Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all'anno, per la definizione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
Art. 18
Soppressione ruolo speciale transitorio.
1.
Il ruolo speciale transitorio, istituito ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2
per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito in legge con modificazioni dall'
articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61
e risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi della
legge 11 dicembre 2000, n. 365
, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2.
La Giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente dei dipendenti in servizio appartenenti al ruolo speciale transitorio di cui al
comma 1
, a decorrere dalla predetta data, nonché previa apposita selezione di quelli assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla stessa Giunta ai sensi dell'
articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
, convertito in legge con modificazioni dall'
articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61
e già utilizzati nei progetti connessi alla ricostruzione post-sisma.
3.
La Giunta regionale dispone l'assegnazione del personale di cui al
comma 2
alle strutture regionali in relazione alle esigenze funzionali delle stesse, previo adeguamento della dotazione organica, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza.
Art. 19
Norma transitoria.
1.
[Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della
legge regionale 20 marzo 2001, n. 7
].
(3)
2.
I soggetti di cui al
comma 1
sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che:
a)
siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso;
b)
[abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e o para-subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004.]
(4)
Art. 20
Norma finale.
1.
Gli atti generali di cui all'
articolo 3
sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
Modificazione della
legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
è sostituito dal seguente: "
2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
".
Art. 23
Norma di rinvio.
1.
Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della
legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 24
Norma finanziaria.
1.
Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sulle apposite unità previsionali di base di bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.