link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 4 novembre 2011

Date di vigenza

24/11/2011 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/11/2011
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 24/11/2011

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011 , n. 13
Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 09/11/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:
 
" Art. 16 bis
 
Clausola valutativa
 
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.
 
2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:
 
a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 7;
 
b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'articolo 8;
 
c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'articolo 9.
".

Art. 2

Decorrenza applicazione clausola valutativa

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione della clausola valutativa, introdotta dall' articolo 1 , decorrono dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 novembre 2011

Marini

[1]