Art. 1
Integrazione della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13
1.
Dopo l'
articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13
(Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:
"
Art. 16 bis
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.
2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:
a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 7;
b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'articolo 8;
c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'articolo 9.
".
Art. 2
Decorrenza applicazione clausola valutativa
1.
Gli adempimenti connessi all'attuazione della clausola valutativa, introdotta dall'
articolo 1
, decorrono dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.