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Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del 23 dicembre 2008

Date di vigenza

31/12/2008 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/12/2008
26/11/2011 modifica mostra documento vigente dal 26/11/2011

Documento vigente dal 26/11/2011

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008 , n. 26
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 30/12/2008

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionalesulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. L'imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia.

[ 3. ] [3]

3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all' articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attività di gestione e di riscossione dell'IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997 . [4]

3 bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011 , sono svolte dall'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attività di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997 . [5]


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2008

Lorenzetti