Art. 10
Fondi speciali e tabelle.
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'
articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella "C" allegata alla presente legge.
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'
articolo 30, comma 3 della legge regionale n. 13/2000
, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella Tabella "D" allegata alla presente legge.
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella "D" allegata alla presente legge, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impugnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 11
Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione.
1.
È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'
articolo 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000
.
Art. 12
Copertura finanziaria.
1.
L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2011 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2011 e per gli anni 2012 e 2013 nel bilancio pluriennale 2011/2013.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.