TITOLO I
OGGETTO, LOGO CORNICE E STANDARDS DI QUALITA' DELLE "STRADE DEL VINO"
Art. 2.
Logo cornice
1.
La Giunta regionale definisce il logo cornice, al fine di offrire un'immagine coordinata, unitaria ed armonica delle "Strade del vino".
Art. 3.
Caratteri delle "Strade del vino"
1.
La "Strada del vino" prevede:
a)
un logo identificativo;
b)
la segnaletica informativa, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, posta sia lungo il percorso che in prossimità delle strutture facenti parte della "Strada del vino". Sui cartelli figura il logo regionale, lo specifico logo e la denominazione esatta della singola "Strada".
2.
In vicinanza delle aziende aderenti alla "Strada del vino" le indicazioni sono integrate dall'identificativo dell'azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono, comunque, riportare alcun messaggio che inciti all'acquisto dei prodotti.
Art. 4.
Standards di qualità delle aziende vitivinicole
1.
Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino", le aziende vitivinicole devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioniposte dai comitati promotori:
a)
ubicazione all'interno del territorio facente parte della "Strada del vino";
b)
ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende singole e/o associate, di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa, dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della
Legge 10 febbraio 1992, n.164
;
c)
area attrezzata per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti nelle vicinanze dell'azienda, atta a contenere almeno un autopullman;
d)
segnaletica d'ingresso all'azienda che, oltre al logo regionale, al logo ed alla denominazione della "Strada del vino", deve contenere l'identificativo dell'azienda nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
e)
visite organizzate come percorsi informativi per l'enoturista;
f)
locale destinato all'accoglienza degli ospiti;
g)
orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito dall'associazione responsabile della "Strada del vino" entro il I° gennaio di ogni anno. L'azienda deve assicurare l'apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda può essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni durante la vendemmia e le ferie annuali. L'associazione responsabile garantisce, all'interno della "Strada del vino", con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
h)
esposizione della mappa del territorio della "Strada del vino" con la localizzazione dell'offerta enoturistica;
i)
divulgazione di materiale informativo sulla "Strada del vino" approvato dall'associazione.
Art. 5.
Standards minimi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge
1.
Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino", i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:
a)
rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della "Strada del vino";
b)
offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla "Strada del vino".
Art. 6.
Standards minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1.
Ai fini dell'inserimento nella "Strada del vino" l'ente locale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono includere, nell'ambito territoriale di competenza, in tutto o in parte la zona di produzione di cui alla
Legge 164/1992
, relativa alla "Strada del vino".
TITOLO II
RICONOSCIMENTO DELLE "STRADE DEL VINO" E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE
Art. 7.
Richiesta di riconoscimento della "Strada del vino"
1.
Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino", il comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, invia domanda in carta libera indirizzata alla Direzione regionale "Attività Produttive" della Giunta regionale, contenente:
a)
il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione di cui alla
Legge 164/1992
facente parte della stessa;
b)
la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" con l'individuazione dei relativi percorsi;
c)
l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
d)
l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standards di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale e del regolamento, oppure l'impegno a che i soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali standards
[ ... ]
[4]
entro un biennio dalla[5]
costituzione dell'associazione.
2.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a)
dichiarazione di adesione alla "Strada del vino" delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui all'
articolo 15 della legge n.164/1992
, ricadenti nell'itinerario indicato;
b)
delibera di adesione alla "Strada del vino" del consiglio di amministrazione delle cantine cooperative, con allegato elenco dei soci conferitori iscritti all'albo di cui all'
articolo 15 della legge n. 164/1992
, ricadenti nell'itinerario indicato;
c)
dichiarazione dell'ente competente sul raggiungimento del limite minimo stabilito dall'
articolo 3, comma 1
), lettere a) e b) della legge regionale;
d)
eventuali delibere degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della "Strada del vino";
e)
dichiarazione di adesione del legale rappresentante nel caso di istituzioni ed associazioni ;
f)
proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa nonché del relativo logo.
3.
Il nome della "Strada del vino" ed il logo non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di "Strade" o loghi già riconosciuti.
4.
Il provvedimento di riconoscimento della "Strada del vino" è emesso dal competente servizio della Direzione regionale "Attività produttive", entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni successivi. Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal comitato in associazione si fa rinvio all'articolo 5 della legge regionale. Le modifiche inerenti il novero dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all'elenco di quelli partecipanti al comitato promotore, sono comunicate alla Direzione regionale "Attività produttive", entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.
5.
Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del riconoscimento della "Strada del vino" il comitato promotore invia alla Direzione regionale "Attività produttive" l'atto costitutivo dell'associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal riconoscimento della "Strada del vino", non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione, la "Strada del vino" decade dal riconoscimento.
6.
Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l'integrazione su richiesta del responsabile del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.
Art. 8.
Associazione responsabile
1.
L'associazione responsabile della "Strada del vino", successivamente denominata "associazione", è costituita con atto pubblico e retta da uno
statuto
che deve garantire l'accesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, in conformità alle disposizioni recate dal presente regolamento.
2.
L'associazione rappresenta gli interessi degli associati alla "Strada del vino", tutelandone la denominazione ed il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.
3.
Lo statuto dell'associazione deve contenere i seguenti elementi:
a)
la denominazione della "Strada del vino" che l'associazione intende tutelare e valorizzare e la sede legale in cui svolge la sua attività, la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la "Strada del vino" e le norme per il relativo uso;
b)
le modalità di ammissione all'associazione dei soggetti di cui all'
articolo 3
, commi 1 e 2 e all'articolo 5, comma 1, lettera c della legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
c)
gli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente), le loro funzioni, le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
d)
le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;
e)
le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.
4.
Lo
statuto
garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati riferite alle diverse denominazioni di origine e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall'
articolo 3, comma 1
, lettere a) e b) della legge regionale.
5.
L'associazione:
a)
invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale "Attività produttive", una relazione sulle attività da svolgere corredata dall'elenco dei soci;
b)
comunica alla Direzione regionale "Attività produttive" ogni variazione in merito allo
statuto
ed alla composizione degli organi, entro sessanta giorni dalla variazione;
c)
collabora con le altre associazioni responsabili delle Strade del vino e con gli enti pubblici, per l'espletamento delle attività previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;
d)
utilizza la denominazione della "Strada del vino" e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;
e)
trasmette alla Direzione regionale "Attività produttive", entro il 31 maggio dell'anno successivo, una relazione delle attività svolte, corredata dai necessari elementi finanziari e contabili;
f)
assolve ai compiti di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale.
TITOLO IV
PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Art. 10.
Interventi
1.
Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale.
Art. 11
Presentazione delle domande
1.
Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti richiedenti, comprensive della documentazione di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per l'istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla Direzione regionale "Attività produttive" e pervenire
[ ... ]
[6]
[ ... ]
[8]
nel periodo 1° maggio-30 giugno di ogni anno[9]
[7]
.
2.
Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente alla Direzione regionale "Attività produttive", entro le ore tredici dell'ultimo giorno utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata A.R. fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. La sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento, o nel caso in cui la domanda sottoscritta sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento valido del firmatario della domanda. Le suddette modalità di sottoscrizione sono applicate anche alle dichiarazioni rese ai sensi dell'
art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
.
3.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'irricevibilità dell'istanza. Le domande irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Fermo quanto sopra, il responsabile del procedimento può richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione del termine.
Art. 12.
Criteri e priorità per la realizzazione degli interventi
1.
I finanziamenti sono erogati prioritariamente alle "Strade del vino" riconosciute dalla regione Umbria, che non sono risultate beneficiarie in precedenza dei contributi previsti dall'
articolo 7, comma 1
, lettere a), b), c), d), e) della legge regionale.
2.
Gli aiuti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
a)
creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;
b)
creazione o adeguamento di "Centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";
c)
studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;
d)
adeguamento agli standards di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale;
e)
creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione" e/o "Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" in Umbria.
Art. 13.
Ordine di priorità tra soggetti beneficiari
1.
Il competente servizio della Direzione regionale "Attività produttive" individua, nei limiti delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all'
articolo 7, comma 1
, lettere a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale, secondo l'ordine di priorità dalla stessa previsto.
2.
Il servizio di cui al
comma 1
individua, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 7, comma 4 della legge regionale secondo il seguente ordine di priorità:
a)
aziende vitivinicole associate aderenti alla associazione responsabile della "Strada del vino";
b)
aziende vitivinicole singole aderenti alla associazione responsabile della "Strada del vino".
2-bis.
Qualora più domande riportino pari punteggio e le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a finanziarle tutte, si procede ad ordinarle secondo il seguente ulteriore criterio:
-
data di presentazione delle domande dando priorità alla numerazione assegnata dal protocollo regionale; al fine di formulare la graduatoria generale tra tutte le istanze pervenute. La graduatoria così predisposta dal competente Servizio regionale è approvata dalla Giunta regionale, comunicata agli interessati e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[10]
Art. 14.
Graduatoria dei progetti ammissibili
1.
Per gli interventi di cui all'
articolo 7, comma 1
, lettere a) b) c) e) della legge regionale, hanno la priorità le istanze che riguardano "Strade del vino" che presentano la percentuale maggiore di aderenti iscritti all'Albo delle denominazioni di origine.
2.
Per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, a parità di condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti all'enoturista.
Art. 15.
Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile
1.
I soggetti beneficiari ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire del contributo secondo le indicazioni e nei limiti di cui all'
articolo 7
, commi 2 e 4 della legge regionale.
2.
La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale, con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitario del prezzario regionale inserite nell'elenco regionale per le opere pubbliche.
3.
Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale si tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di macchinari e attrezzature, devono essere presentati i preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.
Art. 16.
Modifiche, varianti e proroghe
1.
Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano comunque il dieci per cento dell'investimento inizialmente previsto, tali da non modificare le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.
2.
Proroghe all'esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate; esse vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della Direzione "Attività produttive".
Art. 17.
Segnaletica relativa alla "Strada del vino" e spese ammissibili
1.
La segnaletica è finalizzata a favorire l'accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali, associative ed espositive aderenti all'associazione responsabile delle "Strade del vino".
2.
La segnaletica è definita dalla Giunta regionale unitamente al logo di cui all'
articolo 2
, al fine di un'immagine coordinata ed unitaria delle varie "Strade del vino", deve caratterizzarsi, all'interno della "Strada del vino" e tra tutte le "Strade del vino dell'Umbria", per una sua omogeneità grafica e per una similitudine di dimensionamento.
3.
La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria deve tendere a sopperire alle eventuali carenze d'indicazioni delle singole strutture aderenti alla "Strada del vino", nonché ad individuare il territorio e il percorso della "Strada del vino".
4.
Il logo della "Strada del vino" deve essere in aderenza a quanto previsto dall'
articolo 2
.
5.
Sono ammesse a contributo le spese relative:
a)
alla realizzazione di tabelle della "Strada del vino" contenenti le informazioni previste all'
articolo 3
, commi 1 e 2;
b)
all'acquisto della palificazione di sostegno;
c)
alla creazione ed alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la mappa della zona relativa alla "Strada del vino" ed i vari percorsi al suo interno da esporre nei principali crocevia e in altri luoghi nevralgici e di transito, comunque all'interno della zona di produzione.
Art. 18.
Documentazione ai fini dell'
articolo 17
1.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a)
progetto di massima nell'ambito del comprensorio della zona di produzione delimitato dalla "Strada del vino" o nelle immediate vicinanze, ai fini della esatta individuazione dei percorsi possibili, o per l'informazione necessaria all'enoturista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione. La cartografia della "Strada del vino" deve contenere il posizionamento dei segnali che si intendono istallare e l'indicazione di quelli che si intendono sostituire. Il progetto deve tendere ad una omogeneizzazione dell'immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla "Strada del vino";
b)
parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non aderiscano all'associazione responsabile della "Strada del vino";
c)
presa d'atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza;
c-bis)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, per quanto attiene le tabelle, la palificazione di sostegno e i pannelli informativi;
[11]
d)
relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.
Art. 19.
Centro di informazione, spese ammissibili e requisiti
1.
Per Centro d'informazione delle "Strade del vino" si intende la struttura d'informazione della "Strada del vino" finalizzata alla promozione, informazione e divulgazione della realtà vitivinicola della zona di produzione sul piano produttivo, storico e culturale, nonché delle ulteriori risorse atte a valorizzare il territorio.
2.
Sono ammesse a contributo:
a)
spese di acquisto di materiale informatico (hardware, software, stampante, modem), progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server internet;
b)
spese per opere interne di ristrutturazione dell'edificio, impiantistica e materiale di arredo.
3.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a)
il Centro d'informazione deve essere gestito da soggetti beneficiari (associazione o ente locale) le cui finalità siano rivolte alla promozione ed alla valorizzazione della "Strada del vino";
b)
il personale impiegato nel Centro deve possedere un'adeguata professionalità.
Art. 20.
Documentazione ai fini dell'
articolo 19
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell'
articolo 19
vanno allegati i seguenti documenti:
[ a) ]
[12]
a)
certificazione attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;
[13]
b)
rilievo dell'edificio da destinare a Centro d'informazione in scala 1:100 con planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;
c)
progetto dei lavori strutturali interni all'edificio e della relativa impiantistica, ed eventuale progetto di arredo;
c-bis)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e attrezzature;
[14]
d)
relazione da parte del proponente l'istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.
Art. 21.
Centro culturale e di documentazione, Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura
1.
Il "Centro culturale e di documentazione", e/o il "Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" raccoglie, conserva ed espone collezioni di oggetti e di testimonianze di particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale, tecnico-scientifica, artistica, antropologica.
2.
Sono ammesse a contributo le spese per:
a)
la ristrutturazione di opere interne dell'edificio e per l'impiantistica;
b)
l'acquisto di beni, materiali per l'arredamento e per le strutture espositive;
c)
l'acquisto di materiale informatico;
d)
la catalogazione e la produzione di materiale informatico.
Art. 22
Documentazione ai fini dell'
articolo 21
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell'
articolo 21
sono allegati i seguenti documenti:
[ a) ]
[15]
a)
certificazione attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni;
[16]
a-bis)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di beni e materiali per l'arredamento e per le strutture espositive nonché per il materiale informatico;
[17]
d)
rilievo dell'edificio in scala 1:100 con planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell'edificio;
c)
progetto di eventuali lavori strutturali interni all'edificio e impiantistica ed eventuale progetto di arredo;
d)
relazione da parte del proponente l'istanza di contributo in cui si illustra il calendario dei lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell'investimento in aggiunta alla quota contributiva regionale;
e)
relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona vitivinicola, il "Centro culturale e di documentazione" e/o il "Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura".
Art. 23.
Adeguamento agli standards di qualità delle aziende vitivinicole
1.
Possono essere presentate domande relative ai progetti per l'adeguamento agli standards di qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all'
articolo 4, comma 1
.
2.
Sono ammesse a contributo le spese per:
a)
la segnaletica d'ingresso all'azienda con le indicazioni poste all'
articolo 3, comma 2
;
b)
la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere almeno un autopullman;
c)
la sistemazione interna di locali e relativa impiantistica, posti all'ingresso dell'azienda o nelle vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita nonché materiale di arredo.
Art. 24.
Documentazione ai fini dell'
articolo 23
1.
Alla domanda proposta ai sensi dell'
articolo 23
sono allegati i seguenti documenti:
a)
rilievo dell'edificio e/o del luogo da sistemare in scala 1:100, con planimetrie catastali;
b)
progetto di eventuali lavori relativi alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori strutturali sull'edificio e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni nonché di eventuale progetto di arredo;
[ c) ]
[18]
c)
documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di dieci anni;
[19]
c-bis)
preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e segnaletica.
[20]
Art. 25.
Procedimenti amministrativi
1.
Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi previsti dal presente regolamento sono disciplinati, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in materia di documentazione amministrativa, nell'allegato A) del presente regolamento, nonché, per ulteriori aspetti operativi di dettaglio, da atti amministrativi dell'amministrazione regionale.
2.
Per la presentazione delle domande di finanziamento gli interessati possono utilizzare gli schemi tipo di domanda, allegati B) e C) del presente regolamento.
3.
Lo schema di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, allegato D) del presente regolamento, deve essere utilizzato dal beneficiario in caso di richiesta di anticipo del contributo assentito.
[22]
Art. 26
Anticipazione, liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi
1.
L'anticipazione dei contributi può essere erogata con una delle seguenti modalità:
a)
anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla
L.R. 18 febbraio 2004, n. 1
e dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme all'originale della conferma d'ordine di materiali e attrezzature. L'erogazione dell'anticipo è subordinata al rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell'anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fideiussione viene prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori;
b)
anticipo, in sede di realizzazione degli interventi, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, allegando i seguenti documenti:
1)
riepilogo delle spese sostenute, redatto, nel caso di opere edili, da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al preziario regionale;
2)
fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
3)
relazione tecnico-illustrativa;
4)
eventuale altra documentazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.
2.
Il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l'accertamento finale e l'erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:
a)
computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al preziario regionale;
b)
certificato di agibilità di cui all'
art. 29 della L.R. n. 1/2004
;
c)
certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
d)
disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l'approvazione in quanto varianti non sostanziali;
e)
fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;
f)
relazione tecnico-illustrativa;
g)
eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.
[25]
Art. 27
Esecuzione degli interventi
1.
Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal servizio regionale competente.
Art. 28
Impegni, decadenza e revoca dei contributi
1.
Il richiedente, ai sensi del
titolo secondo della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5
al momento della presentazione della domanda, si impegna a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari, decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei medesimi senza mutarne la destinazione economica.
2.
L'amministrazione regionale autorizza, previa richiesta motivata, la trasformazione della destinazione, la cessazione o sospensione dell'uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.
3.
Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:
a)
la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all'
articolo 27
;
b)
la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;
c)
l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda.
4.
Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto già liquidato, con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o nazionali.
[27]
Art. 29
Controlli e verifiche
1.
Il competente servizio regionale esperisce controlli preventivi tecnico-amministrativi in merito alla completezza documentale, alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed all'eleggibilità degli investimenti.
[ 2. ]
[28]
2.
Gli accertamenti finali, per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio competente che può avvalersi della eventuale collaborazione di altre strutture dell'Amministrazione regionale. L'esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati.
[29]
Art. 30
Norma di rinvio
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina regionale dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.
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