Art. 1
Modificazioni all'articolo 3
1.
Al
comma 11, dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
(Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: "
, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda
", sono soppresse.
2.
Prima del
comma 11 bis, dell'articolo 3 della l.r. n. 28/1997
è inserito il seguente:
"
11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:
a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;
b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;
c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.
".