Legge regionale 23 marzo 2012, n. 3
LEGGE REGIONALE n.3 del 23 marzo 2012
Documento vigente dal 12/04/2012
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
23 marzo 2012
, n.
3
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
13 del
28/03/2012
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni all'articolo 3
1.
Al
comma 11, dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
(Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: "
, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda
", sono soppresse.
2.
Prima del
comma 11 bis, dell'articolo 3 della l.r. n. 28/1997
è inserito il seguente:
"
11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:
a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;
b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;
c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 marzo 2012
Marini
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 167, comma 1, lett. e) della L.R. 9 aprile 2015, n. 12