Legge regionale 23 marzo 2012, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 23 marzo 2012

Date di vigenza

12/04/2012 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/04/2012
28/08/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/2014

Documento vigente dal 12/04/2012

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012 , n. 3
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche). (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 28/03/2012

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'articolo 3

1. Al comma 11, dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: " , salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda ", sono soppresse.

2. Prima del comma 11 bis, dell'articolo 3 della l.r. n. 28/1997 è inserito il seguente:
 
" 11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:
 
a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;
 
b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;
 
c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2012

Marini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 167, comma 1, lett. e) della L.R. 9 aprile 2015, n. 12