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Legge regionale 23 marzo 2012, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 23 marzo 2012

Date di vigenza

12/04/2012 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/04/2012
01/08/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 01/08/2013

Documento vigente dal 12/04/2012

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012 , n. 4
Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 28/03/2012

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 2

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:
 
" 4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
 
La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2012

Marini

[1]