Art. 1
Integrazione dell'articolo 2
1.
Dopo il
comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
(Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:
"
4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.
".