Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 16 dicembre 2008

Documento vigente dal 16/11/2012

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008 , n. 20
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 24/12/2008

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della giunta regionale Promulga la seguente legge:


Capo I

Oggetto

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale , disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.


Capo II

 Funzioni del consiglio delle autonomie locali [9]    

Art. 2

Funzioni.

1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell' art. 35, comma 1, dello Statuto regionale .

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

a) i piani regionali di sviluppo;

b) la programmazione regionale;

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea di cui all' articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 16 della L.R. n. 23/2007 ;

g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all' articolo 28 della L.R. n. 23/2007 .

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

[11]
Art. 3

Procedimento.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all' articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all' articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all' articolo 2, comma 2 , richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2 , corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell' articolo 29, comma 2 dello Statuto , il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

[28]
Art. 4

Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali.

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

2. L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta percento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1 , prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5 , senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

[ Art. 5 ] [36]
Art. 5

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) (1)

1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell' art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419 », d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).

[37]

Capo III

Composizione e funzionamento

Art. 6

Composizione e sede.

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) cinque Consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;

b) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

c) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

d) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

[ e) ] [39]

e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all' articolo 7, comma 4 . [40]

4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.

[38]
Art. 7

Modalità di elezione.

1. I Consiglieri provinciali, di cui all' articolo 6, comma 3, lettera a) , sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi Consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

2. I Consiglieri comunali di cui all' articolo 6, comma 3 , lettere b), c) e d), sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun Sindaco o Consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. I Sindaci di cui all' articolo 6, comma 3 , lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun Sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I Presidenti delle Comunità montane, di cui all' articolo 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai Presidenti delle   [ ... ] [51]   unioni speciali di comuni[52]  , convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;

b) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;

d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

[50]
Art. 8

Nomina e costituzione.

1.   Sulla base dei criteri di cui all' articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui all' articolo 7 [61]     il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. [60]

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 9

Elezione degli organi e funzionamento.

1.    Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.   

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute    , le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori       e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.   

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo. [70]

Art. 10

Rinnovo e decadenza.

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all' art. 6, comma 3 , secondo le procedure di cui all' articolo 7 , entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione. [73]

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia,   [ ... ] [75]   , Consigliere provinciale[76]  e Consigliere comunale.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti    della lista di appartenenza.   

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

[72]
Art. 11

Deleghe.

1. I membri di diritto di cui all' articolo 6, comma 2 possono delegare componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all' articolo 6, comma 3 , la delega è vietata.

[80]

Capo IV

Struttura di supporto e finanziamento

Art. 12

Struttura di supporto.

1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale dedicato all'assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.

3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale di cui al comma 1 . Al tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

[82]
Art. 13

 Gettone di presenza e rimborso spese.[86]    

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all' articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. [91]

3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione. [96]

Art. 14

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Norma transitoria.

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1 , il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall' articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Abrogazioni.

1. L' articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l' articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell' articolo 15, comma 1 .

2. Dall'abrogazione di cui al comma 1 , ogni rinvio all' articolo 15 della L.R. n. 34/1998 , operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 dicembre 2008

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[15] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[20] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[21] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 1 Lettera r legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[26] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[30] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[31] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[32] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[33] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 62 Comma 1 legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 76 Comma 3 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 76 Comma 3 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 76 Comma 4 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 76 Comma 4 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[57] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[59] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[64] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[65] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[66] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[67] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[68] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[69] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[70] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[71] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[75] - Abrogazione da: Articolo 76 Comma 5 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18.

[76] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[77] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[78] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[81] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[82] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[90] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[95] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[96] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[97] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 settembre 2024, n. 17.

[100] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 9.

Note della redazione

(1) - 

Il presente articolo produce effetti dal 1 gennaio 2013 (Vedi art. 63, comma 3, L.R. 18/2012).