CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1.
La presente legge disciplina modalità e criteri per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
), nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
2.
La presente legge reca altresì ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale).
[6]
Art. 2
Esclusività del rapporto di lavoro
1.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'
articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992
.
2.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all'
articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419
), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
3.
Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell'
articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992
, decade automaticamente dall'incarico.
Art. 3
Indennità
1.
L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.
CAPO II
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Art. 4
Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario
1.
L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale dell'Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'
articolo 15-ter del d.lgs. 502/1992
, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell'atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al
comma 6
.
2.
Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all'
articolo 5
, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonché dei programmi da realizzare, definisce le specificità della struttura complessa oggetto di conferimento dell'incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei.
3.
Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell'
articolo 6
, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa.
4.
Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria è regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L'incarico può essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
5.
La durata dell'incarico può essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
6.
La copertura del posto di direttore di struttura complessa è sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attività sanitarie nonché della strategicità della struttura rispetto alla mission aziendale.
7.
La procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al
comma 6
.
8.
L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui è stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell'Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.
[8]
Art. 5
Commissione tecnica
1.
La commissione tecnica di cui all'
articolo 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992
è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione mediante sorteggio ai sensi del
comma 2
.
2.
Ai fini del sorteggio per l'individuazione dei due dirigenti di cui al
comma 1
, la Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco regionale suddiviso nelle discipline di cui all'
articolo 4 del d.p.r. 484/1997
e successive disposizioni in materia. L'elenco è predisposto e aggiornato dalla direzione regionale competente ed è pubblicato nel sito internet della Regione.
3.
L'elenco di cui al
comma 2
contiene, per ogni disciplina, almeno otto nominativi di dirigenti di struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie del territorio regionale. Nel caso non si disponga per il sorteggio del numero di otto nominativi, la direzione regionale competente acquisisce gli elenchi di responsabili di strutture complesse presso una o più regioni.
4.
Tra i nominativi da sorteggiare iscritti nell'elenco regionale, non possono essere inseriti i dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.
5.
Il sorteggio è effettuato presso l'Azienda interessata al conferimento dell'incarico con le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
(Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Per ciascun componente è individuato, con le medesime modalità, un supplente.
6.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio sono comunicati, mediante pubblicazione nel sito internet della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico, almeno trenta giorni prima della data stessa.
[9]
Art. 6
Compiti della commissione tecnica
1.
La commissione tecnica accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale ai sensi dell'
articolo 8 del d.p.r. 484/1997
.
2.
La commissione tecnica, prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum professionale, stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità di cui all'
articolo 4, comma 2
.
3.
Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissione tecnica accerta l'idoneità del candidato sulla base di una valutazione complessiva.
4.
Nella valutazione dei candidati la commissione, in particolare, tiene conto:
a)
delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere l'incarico;
b)
della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile in termini di volumi e complessità;
c)
dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato;
d)
dei ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato;
e)
della continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f)
dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi;
g)
della proposta del candidato in merito alla gestione della struttura complessa finalizzata all'innovazione e al miglioramento dell'organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli utenti.
5.
La commissione tecnica, accertata l'idoneità del candidato, redige una relazione comprovante l'idoneità dello stesso.
6.
La commissione tecnica, con proposta motivata, sulla base della valutazione complessiva, individua, tra i soggetti risultati idonei, una rosa di tre candidati, all'interno della quale il direttore generale sceglie il candidato a cui attribuire l'incarico di direzione di struttura complessa.
7.
La commissione tecnica, al termine della propria attività, rimette entro e non oltre giorni tre la relazione di cui al
comma 5
ed il curriculum professionale dei candidati risultati idonei alla direzione amministrativa, la quale provvede alla loro tempestiva pubblicazione nel sito internet aziendale.
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